IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista  l'ordinanza  n.  1139/FzPC  del 3 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1987, concernente la
composizione della commissione tecnica per lo studio delle situazioni
di rischio idrogeologico in Valtellina;
  Vista  l'ordinanza  n.  1140/FPC  del  4 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1987, riguardante la
determinazione del compenso dovuto ai componenti la commissione sopra
citata;
  Vista l'ordinanza n. 1205/FPC del 13 ottobre 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23  ottobre  1987,  che  istituisce  la
commissione  per  la  determinazione dei criteri di valutazione delle
opere eseguite o da eseguirsi in conseguenza degli eventi alluvionali
del luglio 1987 in Valtellina e che attribuisce ai suoi componenti il
medesimo compenso stabilito con la sopra citata ordinanza n. 1140/FPC
del 4 settembre 1987;
  Vista  la disciplina introdotta dall'art. 12- bis del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20  novembre  1987,
n.  472,  concernente  la  nuova  disciplina  del compenso per lavoro
straordinario;
  Vista  la  circolare n. 4 in data 13 gennaio 1988, prot. n. 191764,
del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato  I.G.O P.,
che fissa i criteri per il contenimento della spesa per l'anno 1988;
  Ritenuto  di  dover  rideterminare  il compenso forfettario mensile
attribuito ai componenti la commissione  stessa,  ragguagliandolo,  a
decorrere  dal  1› gennaio 1988, ai sensi del citato decreto-legge n.
387/1987, a 95 ore di lavoro straordinario;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  A  decorrere dal 1› gennaio 1988 il compenso forfettario mensile di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo unico dell'ordinanza n. 1140  del  4
settembre  1987,  citata  in  premessa, viene commisurato a 95 ore di
lavoro straordinario, con i criteri fissati con l'ordinanza stessa.