IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
Vista l'ordinanza n. 1139/FzPC del 3 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1987, concernente la
composizione della commissione tecnica per lo studio delle situazioni
di rischio idrogeologico in Valtellina;
Vista l'ordinanza n. 1140/FPC del 4 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1987, riguardante la
determinazione del compenso dovuto ai componenti la commissione sopra
citata;
Vista l'ordinanza n. 1205/FPC del 13 ottobre 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1987, che istituisce la
commissione per la determinazione dei criteri di valutazione delle
opere eseguite o da eseguirsi in conseguenza degli eventi alluvionali
del luglio 1987 in Valtellina e che attribuisce ai suoi componenti il
medesimo compenso stabilito con la sopra citata ordinanza n. 1140/FPC
del 4 settembre 1987;
Vista la disciplina introdotta dall'art. 12- bis del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987,
n. 472, concernente la nuova disciplina del compenso per lavoro
straordinario;
Vista la circolare n. 4 in data 13 gennaio 1988, prot. n. 191764,
del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.O P.,
che fissa i criteri per il contenimento della spesa per l'anno 1988;
Ritenuto di dover rideterminare il compenso forfettario mensile
attribuito ai componenti la commissione stessa, ragguagliandolo, a
decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sensi del citato decreto-legge n.
387/1987, a 95 ore di lavoro straordinario;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
Dispone:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1988 il compenso forfettario mensile di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo unico dell'ordinanza n. 1140 del 4
settembre 1987, citata in premessa, viene commisurato a 95 ore di
lavoro straordinario, con i criteri fissati con l'ordinanza stessa.