IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni,
disciplinante l'imposta di bollo;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391,
concernente, tra l'altro, modificazioni di talune tasse e imposte
indirette sugli affari - convertito con modificazioni nella legge 21
novembre 1987, n. 477 - con cui le misure dell'imposta di bollo in
qualsiasi modo dovuta, stabilite nella tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, in L. 700 e in L. 3.000, sono state elevate,
rispettivamente, a L. 3.000 e L. 5.000;
Considerato che in esecuzione della legge n. 477 occorre istituire
nuovi tagli di carta bollata per gli atti civili, per le
dichiarazioni di deposito in titoli e in numerario, per gli atti
giudiziari e per i certificati del casellario giudiziale;
Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la
determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche
della carta bollata filigranata;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1959, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1960, recante la relazione
tecnica del nuovo tipo di carta bollata per certificati del
casellario giudiziale;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 351 del 28 dicembre 1979, con il quale sono
state confermate le caratteristiche tecniche del foglio di carta
bollata da L. 700 per atti giudiziari;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 luglio 1982, concernente la
determinazione delle caratteristiche tecniche del foglio di carta
bollata da L. 3.000 per atti civili;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 marzo 1985, concernente la
posizionatura dell'impronta del bollo sulla carta bollata per atti
civili, per atti giudiziari e per certificati del casellario
giudiziale;
Decreta:
Art. 1.
Sono istituiti nuovi tagli di carta bollata nel valore di L. 5.000
per gli atti civili e per le dichiarazioni di deposito in titoli e in
numerario e nel valore di L. 3.000 per gli atti giudiziari e per i
certificati del casellario giudiziale.