IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il
termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n.
121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli
appartenenti alle Forze di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 aprile 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981,
n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del
decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23
ottobre 1987, n. 431, e' ulteriormente prorogato di un anno.