IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo
per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione
dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con
riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di
tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato
interministeriale prezzi in data 19 aprile 1988 concernente la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 aprile 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. A partire dal 23 aprile 1988, l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti
petroliferi sono diminuite:
a) da L. 86.913 a L. 85.898 per ettolitro, alla temperatura di
15 C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per
la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.691,30 a L. 8.589,80 per ettolitro, alla temperatura
di 15 C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato
all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo
eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) da L. 32.645 a L. 31.678 e da L. 24.812 a L. 23.845 per
ettolitro alla temperatura di 15 C, rispettivamente, per gli oli da
gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di
illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D),
punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
d) da L. 10.524 a L. 10.234, da L. 12.429 a L. 12.081 e da L.
37.191 a L. 36.091 per cento kg, rispettivamente, per gli oli
combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e
fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b) , 1- c) e 1- d),
della predetta tabella B.