Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Vino Nobile di
Montepulciano"  riconosciuta  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica del 1› luglio 1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
47 del 17 febbraio 1981), propone che nel disciplinare di  produzione
siano  modificati  per intero gli articoli 2, 4 e 5, secondo il testo
di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.