Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 1 luglio 1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1981), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 2, 4 e 5, secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.