IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri concernente la presenza di casi di colera in Angola; Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanita' cui e' stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento per la sanita' marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche; Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045; Ordina: Art. 1. Le provenienze dall'Angola sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanita', approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.