IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Vista   la   comunicazione   del  Ministero  degli  affari  esteri
concernente la presenza di casi di colera in Angola;
   Visto    il    regolamento    sanitario    internazionale   n.   2
dell'Organizzazione mondiale della sanita' cui e' stata data piena ed
intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;
   Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
   Visto  il regolamento per la sanita' marittima approvato con regio
decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;
   Visto     il     regolamento     per    la    polizia    sanitaria
dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio  1940,  n.
1045;
                               Ordina:
                               Art. 1.
   Le   provenienze   dall'Angola  sono  sottoposte,  con  decorrenza
immediata, alle misure quarantenarie contro il  colera  previste  dal
regolamento   sanitario   internazionale   n.  2  dell'Organizzazione
mondiale della sanita', approvato e  reso  esecutivo  in  Italia  con
legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.