IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto l'art. 12, primo comma, della legge 1› marzo 1986, n. 64, che
demanda  al  CIPI,  su  proposta  del  Ministro  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno, la determinazione dei servizi destinati
al sostegno dell'attivita' produttiva,  al  fine  del  riconoscimento
alle   imprese   meridionali   fornitrici   di   tali  servizi  delle
agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico
della  legge  sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218  o,   in
alternativa,  quelle  di  cui  all'art.  83,  undicesimo comma, dello
stesso testo unico;
  Vista  la  propria  delibera  dell'8  maggio 1986, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1986, n.  137,  con  la  quale  sono
state  determinate,  ai  fini  dell'ammissione  ai benefici di cui al
primo comma dell'art. 12 sopra richiamato, le  tipologie  di  servizi
forniti   dalle   imprese  meridionali  a  sostegno  delle  attivita'
produttive localizzate nel Mezzogiorno;
  Vista  la  delibera  del  16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 1986, n. 192, che individua, nel quadro delle
direttive  per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste
dalla legge 1› marzo 1986, n. 64, a favore delle attivita' produttive
localizzate nel Mezzogiorno, le categorie di servizi reali rientranti
nelle tipologie determinate con la delibera sopra indicata;
 Visto  l'art.  1,  lettera  d),  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 611/1986,  relativo  all'approvazione  dell'elenco  dei
decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo
e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;
  Vista  la  nota  n.  8422  del  15  settembre 1987, con la quale il
Ministro per gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  propone
l'inserimento, nella tipologia dei servizi, delle iniziative promosse
dalle imprese meridionali per fornire servizi di  trasporto  speciali
su ferrovia;
  Ritenuto  di  aderire alla proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno riguardante  l'integrazione  dell'elenco
dei servizi reali;
                              Delibera:
  Le   tipologie   e   le   categorie   dei  servizi  reali  indicate
rispettivamente nelle delibere dell'8 maggio 1986  e  del  16  luglio
1986 vengono integrate nel modo seguente:
   "  i)  servizi  di  trasporto  effettuati  con  mezzi  speciali su
rotaia".
  La  presente  delibera,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
   Roma, addi' 24 marzo 1988
                                      Il Presidente delegato: COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota al titolo e alle premesse:
             Il  testo vigente dell'art. 12, primo comma, della legge
          n.    64/1986    (Disciplina    organica    dell'intervento
          straordinario nel Mezzogiorno) e' il seguente:
             "1.  Il CIPI provvede, entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
          alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle
          attivita' produttive, riconoscendo alle imprese meridionali
          che li forniscono  le  agevolazioni  di  cui  all'art.  83,
          undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  o,  in
          alternativa,  le  agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69
          dello stesso testo unico,  limitatamente  ai  macchinari  e
          alle  attrezzature,  nonche' lo sgravio degli oneri sociali
          di cui all'art.  59 del richiamato testo unico e successive
          modificazioni".