IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista   la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa
rilasciate  alla  Alpina  compagnia  d'assicurazione  S.A.,  con sede
legale in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza  generale
per l'Italia in Milano;
  Vista la domanda in data 4 settembre 1981 e successive integrazioni
della Alpina compagnia  d'assicurazione  S.A.,  con  sede  legale  in
Zurigo   (Confederazione  elvetica)  e  rappresentanza  generale  per
l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad  estendere
l'esercizio della propria attivita' di riassicurazione attiva;
  Vista  la lettera in data 19 novembre 1987, n. 720525, con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha  comunicato  il  proprio parere favorevole
sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;
                               Decreta:
  La Alpina compagnia d'assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo
(Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia,  in
Milano,  e'  autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica
l'esercizio  della  riassicurazione  attiva  nei   rami:   infortuni,
limitatamente  alle persone trasportate per via marittima, lacustre e
fluviale; corpi di veicoli ferroviari; corpi  di  veicoli  marittimi,
lacustri   e   fluviali;  merci  trasportate;  incendio  ed  elementi
naturali, limitatamente  alle  installazioni  marittime,  lacustri  e
fluviali;  altri  danni  ai  beni,  limitatamente  alle installazioni
marittime,  lacustri  e   fluviali;   r.c.   autoveicoli   terrestri,
limitatamente  alla  responsabilita' civile del vettore; r.c. veicoli
marittimi, lacustri e  fluviali,  con  esclusione  dell'assicurazione
obbligatoria   dei   natanti;   r.c.   generale,  limitatamente  alla
responsabilita'  civile  derivante  dalle  installazioni   marittime,
lacustri   e  fluviali,  alla  responsabilita'  civile  derivante  da
inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilita' civile
dei   produttori,   dei  costruttori  e  dei  cantieri  navali,  alla
responsabilita' civile per danni  causati  dalle  merci  trasportate;
credito,   limitatamente   al   credito  ipotecario  navale;  perdite
pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdite di  noli  navali,
perdita  di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili
e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attivita'  svolta  mediante
installazioni marittime, lacustri e fluviali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 aprile 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA