IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciate alla Alpina compagnia d'assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano; Vista la domanda in data 4 settembre 1981 e successive integrazioni della Alpina compagnia d'assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio della propria attivita' di riassicurazione attiva; Vista la lettera in data 19 novembre 1987, n. 720525, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988; Decreta: La Alpina compagnia d'assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, e' autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio della riassicurazione attiva nei rami: infortuni, limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali; altri danni ai beni, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali; r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilita' civile del vettore; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti; r.c. generale, limitatamente alla responsabilita' civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilita' civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilita' civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali, alla responsabilita' civile per danni causati dalle merci trasportate; credito, limitatamente al credito ipotecario navale; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdite di noli navali, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attivita' svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 aprile 1988 Il Ministro: BATTAGLIA