IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento CEE n. 804/68 e successive modifiche, relativo
all'organizzazione comune di mercato nel  settore  del  latte  e  dei
prodotti  lattiero-caseari,  ed  in  particolare  l'art. 5-quater che
istituisce il regime del superprelievo sul latte di vacca;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  857/84 e successive modifiche, che
fissa le norme  generali  per  l'applicazione  del  prelievo  di  cui
all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1371/84 e successive modifiche, che
fissa le modalita' di applicazione del prelievo supplementare di  cui
all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 nel settore del latte
e dei prodotti lattiero caseari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 30 settembre 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1985, n. 237, con il quale e'
stata  disposta apposita indagine per la rilevazione dei quantitativi
di latte consegnati dai  produttori  agli  "acquirenti"  nonche'  dei
quantitativi  "venduti  direttamente"  dai  produttori ai consumatori
finali nel 1983, ai fini  dell'applicazione  dell'art.  5-quater  del
regolamento CEE n. 804/68 e del regolamento CEE n. 857/84;
  Visto  il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1987, n. 57, con  il  quale  e'
stata   accertata   la  sussistenza,  nell'Unione  nazionale  fra  le
associazioni di produttori agricoli denominata "Unione nazionale  fra
le  associazioni  di  produttori  di  latte  bovino - U.N.A.Lat", dei
requisiti previsti dalla  legge  20  ottobre  1978,  n.  674,  e  dal
regolamento CEE n. 1360/78;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 2 aprile 1987, con il quale
in via provvisoria e' stato attribuito  alla  predetta  U.N.A.Lat  un
quantitativo di riferimento complessivo di 9.246.380,3 tonn. di latte
di vacca, con riserva di determinare successivamente il  quantitativo
relativo  alle  "consegne"  e  il quantitativo relativo alle "vendite
dirette";
  Visti i decreti ministeriali in data 8 novembre 1984 e 25 marzo
1986, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del
14 novembre 1984 e n. 80 del 7 aprile 1986, con i quali sono stati
dettati i criteri per la concessione di un'indennita' a favore dei
produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione
lattiera, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera A), del
regolamento CEE n. 857/84;
  Vista  la  richiesta  dell'U.N.A.Lat  in data 6 aprile 1988, con la
quale sono stati indicati i quantitativi che alla  stessa  dovrebbero
essere attribuiti a titolo di "consegne" e di "vendite dirette";
  Tenuto  conto  dei  risultati  della  rilevazione di cui al decreto
ministeriale 30 settembre 1985 per le associazioni dei produttori non
aderenti  alla  unione  predetta nonche' per i singoli produttori non
aderenti ad alcuna associazione;
  Considerato   che   dalla   richiesta  dell'U.N.A.Lat  e  dai  dati
concernenti le associazioni di produttori non  aderenti  alla  unione
predetta  nonche' dai dati concernenti i produttori singoli risultano
quantitativi relativi alle consegne ed alle vendite dirette di  latte
di  vacca  e di prodotti lattiero-caseari differenti dai quantitativi
attribuiti all'Italia a norma dell'art. 5-quater del regolamento  CEE
n.  804/68 relativamente alle consegne ed a norma dell'allegato 1 del
regolamento CEE n. 857/84, relativamente alle vendite dirette;
  Ritenuto, pertanto, che sono ora disponibili tutti gli elementi per
procedere - ai  sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  e  dell'art.  6,
paragrafo 1, comma terzo, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84 -
all'assegnazione, in favore di ciascun produttore cosi' come definito
all'art.  12,  lettera  c),  del  predetto regolamento n. 857/84, dei
quantitativi di riferimento per le vendite dirette in misura pari  ai
quantitativi  di  latte  e  prodotti lattiero-caseari ceduti nel 1983
agli acquirenti  e  venduti  direttamente  al  consumo  nello  stesso
periodo;
  Ritenuto, altresi', di apportare, ai sensi degli articoli 2 e 6 del
regolamento n. 857/84, una correzione ai quantitativi  in  questione,
al  fine  di  non  superare  i quantitativi di riferimento attribuiti
all'Italia;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sulla  base  degli  elementi  evidenziati  dall'indagine  di cui al
decreto ministeriale 30 settembre 1985, sono assegnati all'U.N.A.Lat,
alle  associazioni  di  produttori  non  aderenti all'U.N.A.Lat ed ai
produttori singoli non aderenti ad alcuna associazione:
   per  le "consegne": i quantitativi di riferimento per ciascuno dei
primi cinque periodi di  dodici  mesi  previsti  dall'art.  5-quater,
paragrafo  1,  del  regolamento  CEE  n.  804/68, cosi' come indicati
nell'allegato 1 al presente decreto;
   per  le  "vendite  dirette":  i  quantitativi  di  riferimento per
ciascuno dei primi cinque periodi di dodici mesi  previsti  dall'art.
5-quater,  paragrafo  2,  del  regolamento  CEE n. 804/68, cosi' come
indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
  I  quantitativi  di riferimento, indicati in allegato e concernenti
produttori singoli non aderenti ad  alcuna  associazione,  formeranno
oggetto  di  riesame  nel caso in cui detti produttori risultino aver
beneficiato del  premio  di  abbandono  definitivo  della  produzione
lattiera  di  cui  ai decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo
1986.