IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 399, recante modificazioni ed
integrazioni alla citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
Viste le direttive CEE concernenti la produzione e la
commercializzazione dei mangimi numeri 74/63, 77/101, 79/372, 79/373,
79/797,. 80/502, 80/509, 80/510, 80/511, 80/695, 82/475, 82/937,
82/957, 83/87, 86/354, tutte indicate nell'elenco B allegato alla
legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data l° dicembre 1987, ai termini dell'art. 15
della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, recante delega al Governo
ad emanare norme attuative delle direttive indicate nell'elenco B
allegato alla stessa legge, lo schema del presente provvedimento e'
stato inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Visto il parere espresso dal Senato della Repubblica, IX commissione
agricoltura e produzione agro-alimentare;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e del commercio con l'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 1988;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. L'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla
legge 8 marzo 1968, n. 399, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai prodotti di origine
vegetale, animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali
isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati
all'alimentazione degli animali allevati.
2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato
I alla presente legge.
3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le
loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.
4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei
mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e
le produzioni animali.
5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonche'
le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il
riconoscimento delle sostanze alimentari.
6. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre
in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o
associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro
preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad
azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi
allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare
determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
7. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni
contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche
liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a
particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di
trattamenti collettivi per via alimentare.
8. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art.
9, stabilisce con proprio decreto:
a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella
preparazione degli integratori e degli integratori medicati per
mangimi;
b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi
consentita negli integratori e negli integratori medicati per
mangimi;
c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di
detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o
integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie
animali;
d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati per
mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le
condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e
l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e
chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le
rispettive caratteristiche, nonche', quando occorrano, le norme di
impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli
acquirenti;
f) le quantita' massime di sostanze e prodotti indesiderabili
tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se
necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e
di dichiarazioni da fornire per detti alimenti".