IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge; Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 15 giugno 1987 il materiale elettrico piu' avanti indicato e' stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Bari, presso la ditta Giovanni Chimienti - Forniture elettriche - Ingrosso, sita in Bari, via G. Albanese, 11-13; Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico e' risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto (relazione IMQ n. 812 e n. 813); Considerando le comunicazioni inviate con nota n. 162087 in data 25 settembre 1987, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta costruttrice Miplast di De Leo Michele, con sede in Cavallino (Lecce) e alla ditta rivenditrice Giovanni Chimienti, con sede in Bari, via Albanese; Considerando che la ditta Miplast di De Leo Michele con l'esposto in data 27 ottobre 1987 ha chiesto l'esecuzione, in contraddittorio, di nuove prove sui materiali di cui alle citate relazioni IMQ n. 812 e n. 813; Vista la lettera ministeriale n. 163003 in data 19 gennaio 1988 con cui si invitava la citata ditta Miplast a prendere gli opportuni contatti con l'istituto IMQ per l'esecuzione delle nuove prove innanzi precisate; Vista la lettera prot. RG/dl-Div. BT 500/88 in data 12 febbraio 1988, con cui l'istituto IMQ ha comunicato alla ditta Miplast la data e l'ora di inizio delle richiamate nuove prove; Vista la lettera prot. CAMP/pc-A/297/88 in data 4 marzo 1988, con la quale l'istituto IMQ ha comunicato che la ditta Miplast non si e' presentata al contraddittorio e che le prove condotte sui materiali in questione hanno dato gli stessi risultati descritti nelle relazioni IMQ n. 812 e n. 813 dell'8 luglio 1987; Considerando la necessita' di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Miplast, a causa della non conformita' del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791: tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, (Diametro) 16 mm per uso elettrico, contraddistinto da etichetta riportante i seguenti dati: MP - Miplast - Lecce tel. (0832) 27455 A norme CEI normaflex L mt 100 (Diametro) 16; tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, (Diametro) 20 mm per uso elettrico, contraddistinto da etichetta riportante i seguenti dati: MP - Miplast - Lecce tel. (0832) 27455 A norme CEI normaflex L mt 50 (Diametro) 20.