IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
  Visto  l'art.  9  dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione  sul  mercato  o  di  limitare,  con  il  rispetto della
procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata  direttiva  CEE,
la   circolazione   del  materiale  elettrico  del  quale  sia  stata
riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata dall'art.  2
della citata legge;
  Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della legge citata, in data 15 giugno  1987  il  materiale  elettrico
piu'   avanti   indicato   e'   stato  prelevato,  tramite  l'ufficio
provinciale dell'industria, commercio e artigianato di  Bari,  presso
la  ditta  Giovanni Chimienti - Forniture elettriche - Ingrosso, sita
in Bari, via G. Albanese, 11-13;
  Considerando   che,   in  base  alle  verifiche  e  prove  eseguite
dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ,  designato  con
decreto  ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico
e'  risultato  non  conforme  ai  principi  generali  in  materia  di
sicurezza  precisati  all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
per i motivi riportati negli allegati  1  e  2  al  presente  decreto
(relazione IMQ n. 812 e n. 813);
  Considerando le comunicazioni inviate con nota n. 162087 in data 25
settembre 1987, circa i risultati delle prove  e  accertamenti,  alla
ditta  costruttrice  Miplast di De Leo Michele, con sede in Cavallino
(Lecce) e alla ditta rivenditrice Giovanni  Chimienti,  con  sede  in
Bari, via Albanese;
  Considerando  che  la ditta Miplast di De Leo Michele con l'esposto
in data 27 ottobre 1987 ha chiesto l'esecuzione, in  contraddittorio,
di  nuove prove sui materiali di cui alle citate relazioni IMQ n. 812
e n. 813;
  Vista la lettera ministeriale n. 163003 in data 19 gennaio 1988 con
cui si invitava la citata ditta  Miplast  a  prendere  gli  opportuni
contatti  con  l'istituto  IMQ  per  l'esecuzione  delle  nuove prove
innanzi precisate;
  Vista  la  lettera  prot.  RG/dl-Div. BT 500/88 in data 12 febbraio
1988, con cui l'istituto IMQ ha comunicato alla ditta Miplast la data
e l'ora di inizio delle richiamate nuove prove;
  Vista  la  lettera prot. CAMP/pc-A/297/88 in data 4 marzo 1988, con
la quale l'istituto IMQ ha comunicato che la ditta Miplast non si  e'
presentata  al  contraddittorio e che le prove condotte sui materiali
in  questione  hanno  dato  gli  stessi  risultati  descritti   nelle
relazioni IMQ n. 812 e n. 813 dell'8 luglio 1987;
  Considerando  la  necessita'  di impedire la circolazione in Italia
del materiale  elettrico  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che
costituiscono  regola  d'arte  in  materia di sicurezza per la tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto,  la  fabbricazione,  la  commercializzazione  e  la
cessione  a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico
sottoindicato di fabbricazione Miplast, a causa della non conformita'
del  materiale  stesso  ai  principi generali in materia di sicurezza
indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:
   tubo  corrugato  flessibile in PVC, tipo leggero, (Diametro) 16 mm
per uso elettrico, contraddistinto da etichetta riportante i seguenti
dati:  MP - Miplast - Lecce tel. (0832) 27455 A norme CEI normaflex L
mt 100 (Diametro) 16;
   tubo  corrugato  flessibile in PVC, tipo leggero, (Diametro) 20 mm
per uso elettrico, contraddistinto da etichetta riportante i seguenti
dati:  MP - Miplast - Lecce tel. (0832) 27455 A norme CEI normaflex L
mt 50 (Diametro) 20.