IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che
demanda agli Stati membri la possibilita'  di  rendere  obbligatoria,
vietare  o  limitare  l'utilizzazione  di  alcune  indicazioni  nella
designazione dei vini da tavola con indicazione  geografica  prodotti
nel proprio territorio;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento  dell'indicazione  geografica  "Colline  fra  Siena  e
Firenze"  per  i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona
di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;
  Visto il parere espresso dalla regione Toscana;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni d'origine dei vini pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 303 del 27 dicembre 1985;
  Viste  le  istanze presentate dagli interessati avverso il suddetto
parere del comitato  nazionale  per  la  tutela  delle  denominazioni
d'origine dei vini;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse  alla  situazione  vitivinicola  locale,  di  provvedere  al
riconoscimento  della  indicazione  geografica  "Colline  fra Siena e
Firenze" per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona
di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  "Colline  fra  Siena e
Firenze".
  La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di
cui al precedente comma  e'  compresa  nelle  provincie  di  Siena  e
Firenze  ed interessa l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni: S. Casciano Val di Pesa, Greve in Chianti, Tavar nelle Val di
Pesa,  Barberino  Val  d'Elsa, Impruneta, Radda in Chianti, Gaiole in
Chianti, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga nonche'  parte
del territorio amministrativo dei sottoelencati comuni:
   Bagno  a Ripoli e precisamente dal confine del comune di Impruneta
lungo l'autostrada Firenze-Roma fino a San Donato in Collina e di qui
a sud lungo il confine di comune con Greve in Chianti;
   Poggibonsi  e  Monteriggioni  e precisamente a nord con il confine
comunale con Barberino V.E. fino alla ferrovia Firenze-Siena e di qui
lungo la stessa fino a Poggibonsi e Siena.