IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Considerato che in data 8 febbraio 1988, ai termini dell'articolo 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del bilanci e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attivita' industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per: a) attivita' industriali: 1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonche' il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo; 2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II; b) fabbricante: 1) chiunque sia responsabile di una attivita' industriale; c) incidente rilevante: 1) un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attivita' industriale che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o piu' sostanze pericolose; d) sostanze pericolose: 1) per l'applicazione dell'articolo 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonche' le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantita' menzionate nella prima colonna; 2) per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantita' menzionate nella seconda colonna. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.