IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati; Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'assicurazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto; Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida all'INPS, a decorrere dal 1 gennaio 1980, gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei contributi sociali di malattia, gia' propri degli enti, istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti e gestioni contabilita' separate; Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, recante modifiche all'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitata; Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1987, concernente la determinazione per l'anno 1986 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati; Ritenuta la necessita' di determinare per l'anno 1987 il contributo dovuto al predetto servizio per i titoli sopraindicati; Decreta: Il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1987 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e' stabilito nelle seguenti misure: A) Gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: 1. Assicurazione generale per l'invalidita', vecchiaia e superstiti (lavoratori subordinati) . L. 14.259.578.392 2. Assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri . . . . . . . . . . . " 14.911.941.482 3. Assicurazione contro la disoccupazione involontaria . . . . . . . . . . . " 9.603.078.600 4. Assicurazione contro la tubercolosi . . . . " 1.100.723.815 5. Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . " 6.457.939.039 6. Cassa integrazione salari lavoratori agricoli . . . . . . . . . . . . . . . " 3.046.314.330 7. Assicurazione contro le malattie gia' di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . . . . " 23.511.590.832 8. Assicurazione contro le malattie gia' di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti . . . . . . " 8.480.596.800 --------------- Totale. . . L. 81.371.763.290 B) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali (salvo conguaglio) . . . . . . . . L. 11.617.236.710 --------------- Totale generale. . . L. 92.989.000.000 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 maggio 1988 Il Ministro: FORMICA