IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  4  della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27  dicembre  1973,
n.  852,  relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la
riscossione dei  contributi  e  l'accertamento  dei  soggetti  aventi
diritto  alle  prestazioni previdenziali sostenute dal servizio per i
contributi agricoli unificati;
  Visto  l'art.  11  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
ottobre  1955,  n.  1323,  concernente  il  contributo  dovuto  dalla
gestione    dell'assicurazione   obbligatoria   per   l'assicurazione
involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati a titolo
di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;
  Visto  l'art.  76  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida
all'INPS, a decorrere dal 1› gennaio 1980, gli  adempimenti  relativi
all'accertamento,  alla  riscossione  ed  al  recupero dei contributi
sociali di malattia, gia' propri  degli  enti,  istituti  e  gestioni
posti  in  liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349,
con il compito di tenere per  ciascuno  di  detti  enti,  istituti  e
gestioni contabilita' separate;
  Visto  l'art.  3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, nel testo risultante dall'art. 1 della legge  di  conversione
29 febbraio 1980, n. 33, recante modifiche all'art. 76 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sopracitata;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  marzo  1987,  concernente  la
determinazione per l'anno 1986 della spesa sostenuta dal servizio per
i contributi agricoli unificati;
  Ritenuta la necessita' di determinare per l'anno 1987 il contributo
dovuto al predetto servizio per i titoli sopraindicati;
                               Decreta:
  Il   contributo  dovuto  al  servizio  per  i  contributi  agricoli
unificati per l'anno 1987 ai sensi dell'art. 4 della  legge  5  marzo
1963,  n.  322,  dell'art.  19  della  legge  9  gennaio  1963, n. 9,
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  24  ottobre
1955,  n.  1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e'
stabilito nelle seguenti misure:
 
A) Gestioni dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale:
  1. Assicurazione generale per l'invalidita',
vecchiaia e superstiti (lavoratori subordinati)  .  L. 14.259.578.392
  2. Assicurazione per l'invalidita' e
la vecchiaia dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri   . . . . . . . . . . .  "  14.911.941.482
  3. Assicurazione contro la
disoccupazione involontaria  . . . . . . . . . . .  "   9.603.078.600
  4. Assicurazione contro la tubercolosi   . . . .  "   1.100.723.815
  5. Assegni familiari   . . . . . . . . . . . . .  "   6.457.939.039
  6. Cassa integrazione salari
lavoratori agricoli  . . . . . . . . . . . . . . .  "   3.046.314.330
  7. Assicurazione contro le malattie
gia' di competenza dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie   . . . . .  "  23.511.590.832
  8. Assicurazione contro le malattie gia'
di competenza delle Casse mutue
di malattia per i coltivatori diretti  . . . . . .  "   8.480.596.800
                                                      ---------------
                                        Totale. . . L. 81.371.763.290
B) Gestione di competenza dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro:
  Assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e contro le malattie
professionali (salvo conguaglio)   . . . . . . . .  L. 11.617.236.710
                                                      ---------------
                               Totale generale. . . L. 92.989.000.000
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 maggio 1988
                                                 Il Ministro: FORMICA