IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  regolamento per la fabbricazione dei pesi delle misure e
degli strumenti per pesare, approvato con  regio  decreto  12  giugno
1902,   n.  226,  modificato  con  i  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215, e 22 agosto 1972, n. 622;
  Visti  gli  articoli 6 e 7 del precitato regolamento concernenti le
procedure  per  l'ammissibilita'  alla  verificazione  metrica  degli
strumenti  di  modello  nuovo  o modificato rispetto ad un altro gia'
approvato;
  Considerato  che  il  tasso di crescita del numero delle domande di
varianti a strumenti elettronici di modello gia' approvato ha  subito
un  eccezionale incremento negli ultimi anni in relazione ai continui
progressi nelle tecnologie informatiche relativamente ai componenti e
programmi;
  Rilevato  che l'Ufficio centrale metrico cui istituzionalmente sono
affidate  le  istruttorie  relative  a  domande  di  ammissione  alla
verificazione  metrica dei predetti strumenti non puo' espletarle con
ragionevole tempestivita', a causa dell'attuale carenza numerica  del
personale ispettivo;
  Ritenuto  che,  per  gli  strumenti  di  modello modificato secondo
varianti di limitata rilevanza metrologica  rispetto  ad  altro  gia'
approvato,  nei  soli  casi  di domande di approvazione non accolte o
respinte entro i centoventi  giorni  successivi  alla  loro  data  di
presentazione,   puo'   essere   opportuno   autorizzare  gli  uffici
provinciali metrici ad ammettere a titolo provvisorio, nelle more del
provvedimento  definitivo,  i  predetti  strumenti alla verificazione
prima;
  Considerato  che  l'indagine  esperita  allo  scopo, ha permesso di
concludere che l'ammissione a titolo provvisorio qualora  subordinata
a   precise   condizioni   e   alla  sottoposizione  degli  strumenti
beneficiari a  controllo  metrologico  presso  l'ufficio  provinciale
metrico  competente  per territorio, non reca pregiudizio alla tutela
della fede pubblica;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato centrale metrico
nella riunione del 17 marzo 1987;
                               Decreta:
                               Art. 1.
        Procedure per l'ammissione alla verificazione metrica
  1.  Le  domande  rivolte ad ottenere, ai sensi degli articoli 6 e 7
del regolamento per la  fabbricazione  metrica  approvato  con  regio
decreto  12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, l'ammissione
alla verificazione metrica di strumenti di misura di modello nuovo  o
modificato rispetto ad altro gia' approvato, devono essere inoltrate,
per ciascun modello, alla Direzione generale del commercio interno  e
dei  consumi  industriali - Divisione XII - Ufficio centrale metrico,
tramite l'ufficio provinciale metrico nella cui  giurisdizione  hanno
sede   lo  stabilimento  del  fabbricante  o  un  magazzino  indicato
dall'importatore.
  2.  Le domande devono essere presentate dal fabbricante del modello
nuovo o modificato, se concernenti strumenti prodotti nel  territorio
nazionale,  da  rappresentante  legale o mandatario con residenza nel
territorio nazionale, per i prodotti importati.
  3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata
nella C.M. 12 luglio 1985, n.  48/342263  e,  nel  caso  di  varianti
all'apparecchiatura  elettronica  di strumenti gia' ammessi destinata
all'elaborazione dei dati della grandezza  misurata,  di  dettagliata
relazione  che  evidenzi  le modifiche del nuovo listato di programma
rispetto  a  quello   originario.   L'ufficio   provinciale   metrico
accompagna  le  domande  con  una  propria  dichiarazione dalla quale
risulti che almeno due esemplari degli strumenti  da  approvare  sono
stati  depositati  in propri locali o in altro luogo idoneo designato
dallo stesso ufficio, per essere a disposizione del Ministero per  il
prescritto esame tecnico e le relative prove sperimentali.
  4. Qualsiasi variante apportata ad un modello per il quale e' stata
presentata domanda di ammissione comporta  la  presentazione  di  una
nuova  istanza secondo le procedure di cui ai commi precedenti, anche
se  la  variante  e'  destinata  ad  eliminare  anomalie  che   hanno
determinato  la sospensione delle operazioni di verificazione metrica
effettuate in regime di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art.
2 successivo.
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Il  testo  degli  articoli  6 e 7 del regolamento per la
          fabbricazione  metrica,  approvato  con  regio  decreto  12
          giugno  1902,  n.  226,  e  successive modificazioni, e' il
          seguente:
             "Art.  6. - Negli usi del commercio sono ammessi i pesi,
          le misure  e  gli  strumenti  per  pesare  o  per  misurare
          enumerati nella tabella B annessa alla legge.
            Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere
          ammessi  per  decreto  ministeriale,  sentito  il  comitato
          centrale   metrico,   pesi   e  misure  diversi  da  quelli
          contemplati  nella  tabella  B  suddetta,   purche'   siano
          osservate  le  disposizioni dell'art. 4 della legge e della
          tabella A annessa alla medesima.
             Con   le   stesse  formalita'  potranno  essere  ammessi
          strumenti  per  pesare  o  per  misurare  oltre  a   quelli
          enumerati nella tabella B predetta.
             In  questi  casi  i  diritti  di  prima verificazione da
          pagarsi, saranno quelli fissati dalla tabella B per i pesi,
          le  misure e gli strumenti piu' prossimi ai nuovi. Caso per
          caso,  la  commissione  superiore  metrica   proporra'   le
          disposizioni    relative    alla   fabbricazione   e   alla
          verificazione.
             Art.  7.  -  Potranno  essere  ammessi con provvedimento
          ministeriale, sentito il comitato centrale  metrico,  pesi,
          misure  e  strumenti  per pesare e per misurare contemplati
          dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se  siano
          di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od
          aggiunte in confronto dei  tipi  considerati  nel  presente
          regolamento.
             Le  domande,  che  saranno  a questo scopo presentate al
          Ministero dell'industria e del commercio,  dovranno  essere
          corredate  dai  disegni,  i quali rimarranno negli atti del
          Ministero, e, a richiesta di esso, anche  di  un  esemplare
          dello strumento".
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo  degli  articoli 6 e 7 del regolamento
          approvato con  R.D.  n.  226/1902  si  veda  la  nota  alle
          premesse.
             - Il testo della C.M. 12 luglio 1985, n. 48/342263 e' il
          seguente:
          "CIRCOLARE 12 luglio 1985, n. 48.
            Documentazione  da  allegare  alle  domande di ammissione
          alla verificazione metrica di strumenti di misura di  nuovo
          tipo o di varianti a strumenti gia' approvati.
                                           Uffici provinciali metrici
             E'  stato  rilevato  che  numerose domande di ammissione
          alla  verificazione  metrica  di   strumenti   di   misura,
          presentati  ai  sensi  degli articoli 6 e 7 del regolamento
          per la fabbricazione metrica, approvato con  regio  decreto
          12  giugno  1902,  n.  226,  sono  trasmesse  dagli  uffici
          provinciali metrici alla divisione XII, senza osservare  le
          prescrizioni  fissate  dalla  C.M.  14  febbraio  1949,  n.
          421243/15, ed in  particolare  prive  della  documentazione
          tecnica  necessaria  per  una  esauriente descrizione degli
          strumenti stessi.
             In  considerazione  anche  dell'accresciuta complessita'
          degli  strumenti  sottoposti  ad  approvazione,  si   rende
          necessario  integrare  il  punto  2  della C.M. 14 febbraio
          1949,  n.  421243/15,  nel  caso  di  strumenti   di   tipo
          interamente  nuovo  o  che presentino, rispetto a strumenti
          gia' approvati, modifiche degli organi principali  tali  da
          comportare  cambiamenti  delle  caratteristiche  tecniche o
          metrologiche.
             Si   invitano,  pertanto,  gli  uffici  in  indirizzo  a
          controllare all'atto  dell'accettazione  delle  domande  in
          parola   che  le  stesse  siano  corredate  oltre  che  dei
          documenti  prescritti  dal  punto  2  della   gia'   citata
          circolare    ministeriale,   anche   della   documentazione
          seguente, redatta in duplice copia:
             1. Strumenti di tipo interamente meccanico.
             1.1.   Disegni   con   vista   esplosa,   recanti  anche
          l'indicazione della  posizione  esatta  dei  bolli  metrici
          legali;
             1.2.    Disegni   quotati   dei   componenti   meccanici
          essenziali.
             2. Strumenti provvisti di dispositivi elettronici.
              2.1. Documentazione indicata ai punti 1.1 e 1.2.
              2.2. Fotografie a colori delle schede elettroniche.
               Schermi circuitali e schermi a blocchi.
               Lista dei componenti.
               Listato  di  programma  (per  gli strumenti forniti di
          microprocessore).
              2.3  Strumenti  per pesare con celle di carico del tipo
          estensimetrico.
             La  documentazione  indicata  ai  punti  precedenti deve
          essere integrata con la seguente:
             Schede  con le specifiche tecniche delle celle di carico
          utilizzate, stampate a cura  del  fabbricante  delle  celle
          stesse, di cui recheranno la ragione sociale e l'indirizzo.
             I  dati  presentati  nelle  schede dovranno essere stati
          ottenuti con procedura che faccia riferimento a laboratorio
          metrologico  primario  nazionale o estero, (ad es. Istituto
          Colonnetti di Torino, PTB di Brauns Chweig, National Bureau
          of  Standards  di  Washington,  etc.),  secondo  norme  che
          dovranno essere allegate alla  scheda  stessa,  emanate  da
          servizi  di  metrologia o da enti di unificazione a livello
          nazionale o internazionale.
             Se   l'utilizzazione   della  procedura  e  delle  norme
          predette non risulta dalla  stessa  scheda,  dovra'  essere
          allegata  relativa  apposita  dichiarazione del fabbricante
          della cella.
             La  scheda e la dichiarazione di cui sopra rilasciati da
          un  fabbricante  con   stabilimento   di   produzione   non
          installato  in  Italia,  dovranno essere autenticate da una
          rappresentanza diplomatica italiana.
             La documentazione sopraindicata dovra' essere redatta in
          lingua italiana oppure in qualsiasi  altra  lingua  purche'
          venga   allegata   la   relativa  traduzione  "giurata"  in
          italiano.
              3.  Dichiarazione  da cui risulti che puo' essere messo
          immediatamente a  disposizione  di  questo  Ministero,  per
          l'esame tecnico, almeno un esemplare dello strumento di cui
          chiedesi l'approvazione.
             Gli  uffici in indirizzo sono invitati a non inoltrare a
          questo Ministero per l'ulteriore corso, domande prive della
          documentazione e della dichiarazione di cui ai punti 1, 2 e
          3 precedenti.
             La   presente  circolare  dovra'  essere  sollecitamente
          portata a conoscenza dei fabbricanti metrici operanti nella
          provincia di propria competenza.
             Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.
                                        Il direttore generale: PROIA"