IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi delle misure e degli strumenti per pesare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215, e 22 agosto 1972, n. 622; Visti gli articoli 6 e 7 del precitato regolamento concernenti le procedure per l'ammissibilita' alla verificazione metrica degli strumenti di modello nuovo o modificato rispetto ad un altro gia' approvato; Considerato che il tasso di crescita del numero delle domande di varianti a strumenti elettronici di modello gia' approvato ha subito un eccezionale incremento negli ultimi anni in relazione ai continui progressi nelle tecnologie informatiche relativamente ai componenti e programmi; Rilevato che l'Ufficio centrale metrico cui istituzionalmente sono affidate le istruttorie relative a domande di ammissione alla verificazione metrica dei predetti strumenti non puo' espletarle con ragionevole tempestivita', a causa dell'attuale carenza numerica del personale ispettivo; Ritenuto che, per gli strumenti di modello modificato secondo varianti di limitata rilevanza metrologica rispetto ad altro gia' approvato, nei soli casi di domande di approvazione non accolte o respinte entro i centoventi giorni successivi alla loro data di presentazione, puo' essere opportuno autorizzare gli uffici provinciali metrici ad ammettere a titolo provvisorio, nelle more del provvedimento definitivo, i predetti strumenti alla verificazione prima; Considerato che l'indagine esperita allo scopo, ha permesso di concludere che l'ammissione a titolo provvisorio qualora subordinata a precise condizioni e alla sottoposizione degli strumenti beneficiari a controllo metrologico presso l'ufficio provinciale metrico competente per territorio, non reca pregiudizio alla tutela della fede pubblica; Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale metrico nella riunione del 17 marzo 1987; Decreta: Art. 1. Procedure per l'ammissione alla verificazione metrica 1. Le domande rivolte ad ottenere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, l'ammissione alla verificazione metrica di strumenti di misura di modello nuovo o modificato rispetto ad altro gia' approvato, devono essere inoltrate, per ciascun modello, alla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione XII - Ufficio centrale metrico, tramite l'ufficio provinciale metrico nella cui giurisdizione hanno sede lo stabilimento del fabbricante o un magazzino indicato dall'importatore. 2. Le domande devono essere presentate dal fabbricante del modello nuovo o modificato, se concernenti strumenti prodotti nel territorio nazionale, da rappresentante legale o mandatario con residenza nel territorio nazionale, per i prodotti importati. 3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nella C.M. 12 luglio 1985, n. 48/342263 e, nel caso di varianti all'apparecchiatura elettronica di strumenti gia' ammessi destinata all'elaborazione dei dati della grandezza misurata, di dettagliata relazione che evidenzi le modifiche del nuovo listato di programma rispetto a quello originario. L'ufficio provinciale metrico accompagna le domande con una propria dichiarazione dalla quale risulti che almeno due esemplari degli strumenti da approvare sono stati depositati in propri locali o in altro luogo idoneo designato dallo stesso ufficio, per essere a disposizione del Ministero per il prescritto esame tecnico e le relative prove sperimentali. 4. Qualsiasi variante apportata ad un modello per il quale e' stata presentata domanda di ammissione comporta la presentazione di una nuova istanza secondo le procedure di cui ai commi precedenti, anche se la variante e' destinata ad eliminare anomalie che hanno determinato la sospensione delle operazioni di verificazione metrica effettuate in regime di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 2 successivo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 6. - Negli usi del commercio sono ammessi i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare enumerati nella tabella B annessa alla legge. Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella B suddetta, purche' siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella A annessa alla medesima. Con le stesse formalita' potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella B predetta. In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi, saranno quelli fissati dalla tabella B per i pesi, le misure e gli strumenti piu' prossimi ai nuovi. Caso per caso, la commissione superiore metrica proporra' le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione. Art. 7. - Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento. Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria e del commercio, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento". Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 6 e 7 del regolamento approvato con R.D. n. 226/1902 si veda la nota alle premesse. - Il testo della C.M. 12 luglio 1985, n. 48/342263 e' il seguente: "CIRCOLARE 12 luglio 1985, n. 48. Documentazione da allegare alle domande di ammissione alla verificazione metrica di strumenti di misura di nuovo tipo o di varianti a strumenti gia' approvati. Uffici provinciali metrici E' stato rilevato che numerose domande di ammissione alla verificazione metrica di strumenti di misura, presentati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, sono trasmesse dagli uffici provinciali metrici alla divisione XII, senza osservare le prescrizioni fissate dalla C.M. 14 febbraio 1949, n. 421243/15, ed in particolare prive della documentazione tecnica necessaria per una esauriente descrizione degli strumenti stessi. In considerazione anche dell'accresciuta complessita' degli strumenti sottoposti ad approvazione, si rende necessario integrare il punto 2 della C.M. 14 febbraio 1949, n. 421243/15, nel caso di strumenti di tipo interamente nuovo o che presentino, rispetto a strumenti gia' approvati, modifiche degli organi principali tali da comportare cambiamenti delle caratteristiche tecniche o metrologiche. Si invitano, pertanto, gli uffici in indirizzo a controllare all'atto dell'accettazione delle domande in parola che le stesse siano corredate oltre che dei documenti prescritti dal punto 2 della gia' citata circolare ministeriale, anche della documentazione seguente, redatta in duplice copia: 1. Strumenti di tipo interamente meccanico. 1.1. Disegni con vista esplosa, recanti anche l'indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali; 1.2. Disegni quotati dei componenti meccanici essenziali. 2. Strumenti provvisti di dispositivi elettronici. 2.1. Documentazione indicata ai punti 1.1 e 1.2. 2.2. Fotografie a colori delle schede elettroniche. Schermi circuitali e schermi a blocchi. Lista dei componenti. Listato di programma (per gli strumenti forniti di microprocessore). 2.3 Strumenti per pesare con celle di carico del tipo estensimetrico. La documentazione indicata ai punti precedenti deve essere integrata con la seguente: Schede con le specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate, stampate a cura del fabbricante delle celle stesse, di cui recheranno la ragione sociale e l'indirizzo. I dati presentati nelle schede dovranno essere stati ottenuti con procedura che faccia riferimento a laboratorio metrologico primario nazionale o estero, (ad es. Istituto Colonnetti di Torino, PTB di Brauns Chweig, National Bureau of Standards di Washington, etc.), secondo norme che dovranno essere allegate alla scheda stessa, emanate da servizi di metrologia o da enti di unificazione a livello nazionale o internazionale. Se l'utilizzazione della procedura e delle norme predette non risulta dalla stessa scheda, dovra' essere allegata relativa apposita dichiarazione del fabbricante della cella. La scheda e la dichiarazione di cui sopra rilasciati da un fabbricante con stabilimento di produzione non installato in Italia, dovranno essere autenticate da una rappresentanza diplomatica italiana. La documentazione sopraindicata dovra' essere redatta in lingua italiana oppure in qualsiasi altra lingua purche' venga allegata la relativa traduzione "giurata" in italiano. 3. Dichiarazione da cui risulti che puo' essere messo immediatamente a disposizione di questo Ministero, per l'esame tecnico, almeno un esemplare dello strumento di cui chiedesi l'approvazione. Gli uffici in indirizzo sono invitati a non inoltrare a questo Ministero per l'ulteriore corso, domande prive della documentazione e della dichiarazione di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti. La presente circolare dovra' essere sollecitamente portata a conoscenza dei fabbricanti metrici operanti nella provincia di propria competenza. Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta. Il direttore generale: PROIA"