IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio
1968, e successive modifiche, che stabilisce le  norme  generali  che
disciplinano  le  misure  d'intervento  sul mercato del burro e della
crema di latte;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  570/88  della  commissione  del 16
febbraio 1988 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e  alla
concessione  di  un  aiuto al burro ed al burro concentrato destinati
alla fabbricazione di prodotti della  pasticceria,  di  gelati  e  di
altri prodotti alimentari;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  569/88  della  commissione  del 16
febbraio 1988 che stabilisce  modalita'  comuni  di  controllo  delle
utilizzazioni   e/o   della   destinazione  di  prodotti  provenienti
dall'intervento;
 Visto  il  decreto  ministeriale  21  luglio  1983  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983, modificato da ultimo dal
decreto  ministeriale  20  febbraio  1985,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 25 marzo 1985 che detta le norme di  applicazione
del  regolamento CEE n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto
di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della  pasticceria,
di gelati e di altri prodotti alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  luglio  1983 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983, che detta  le  norme  di
applicazione del regolamento CEE n. 1932/81 relativo alla concessione
di un aiuto per il  burro  o  il  burro  concentrato  destinati  alla
fabbricazione  di  prodotti  della  pasticceria, di gelati e di altri
prodotti alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  aprile  1987 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987 che detta  le  norme  di
applicazione del regolamento CEE n. 3143/85 relativo allo smaltimento
a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al  consumo  diretto
sotto forma di burro concentrato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 gennaio 1988, n. 58, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  54  del  5  marzo  1988,  che  detta  le
disposizioni  per  l'applicazione  del  regolamento  CEE  n.  2409/86
relativo alla vendita di burro d'intervento destinato in  particolare
ad essere incorporato negli alimenti composti;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento
dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(A.I.M.A.);
  Vista  la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente la costituzione
di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso
lo Stato ed altri enti pubblici;
  Visto  l'art.  8  del  regolamento  CEE  n.  2220/85  relativo alle
modalita' comuni di applicazione del  regime  delle  cauzioni  per  i
prodotti agricoli;
  Considerato  che  il  regolamento  CEE  n.  570/88 dianzi citato ha
abrogato i regolamenti CEE n. 262/79 e  1932/81  che  prevedevano  la
vendita  a  prezzo  ridotto  di burro e la concessione di un aiuto al
burro destinati alla fabbricazione di prodotti di  pasticceria  e  di
altri prodotti alimentari;
  Considerata  la necessita', data la complessita' e la molteplicita'
delle modifiche da apportare ai succitati decreti ministeriali del 21
luglio  1983  e  del  22  luglio  1983  in  relazione all'intervenuta
normativa comunitaria di procedere  per  maggiore  chiarezza  ad  una
nuova formulazione di provvedimento;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  del regolamento CEE n. 570/88, in seguito denominato
"regolamento", e' messo in  vendita,  con  la  procedura  della  gara
permanente, burro detenuto dagli organismi d'intervento, destinato ad
essere  utilizzato  per   la   fabbricazione   dei   prodotti   della
pasticceria, dei gelati e degli altri prodotti alimentari.
  2. E' altresi' concesso un aiuto secondo la stessa procedura:
    a)  al  burro  di  mercato  classificato  nei paesi comunitari di
produzione, secondo  quanto  indicato  all'allegato  1  del  presente
decreto, e riportante sull'imballaggio la relativa classificazione;
    b) al burro concentrato prodotto con burro o crema che possiede i
requisiti fissati all'allegato 2 del presente decreto.
  3.  Il  burro  aggiudicato  di  cui  al  primo  comma, il burro che
usufruisce dell'aiuto di cui al secondo comma, lettera a) e il  burro
concentrato  di  cui  al  secondo  comma,  lettera  b), devono essere
incorporati esclusivamente, fatti salvi i prodotti intermedi  di  cui
all'art. 9 del "regolamento", nei prodotti finali previsti all'art. 4
del "regolamento" e riportati all'allegato 3 del presente decreto.
  4. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del "regolamento" il burro e il
burro  concentrato  di  cui  al  comma   precedente   devono   essere
utilizzati:
    a)   previa   denaturazione  ottenuta  con  l'incorporazione  dei
rivelatori prescritti all'art. 6, paragrafo 1, del "regolamento":
    o  durante  la concentrazione del burro effettuata in conformita'
dell'art. 5 del "regolamento";
    o nel burro nello stato in cui si trova;
    b)  oppure  senza  aggiunta  di  rivelatori.  In  tal  caso nello
stabilimento devono essere utilizzati almeno i quantitativi  indicati
al successivo art. 3. Il burro aggiudicato puo' essere concentrato in
conformita' all'art. 5 del "regolamento".