IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, e successive modifiche, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte; Visto il regolamento CEE n. 570/88 della commissione del 16 febbraio 1988 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto al burro ed al burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; Visto il regolamento CEE n. 569/88 della commissione del 16 febbraio 1988 che stabilisce modalita' comuni di controllo delle utilizzazioni e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 1985 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983, che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 1932/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro o il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1988, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1988, che detta le disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE n. 2409/86 relativo alla vendita di burro d'intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 8 del regolamento CEE n. 2220/85 relativo alle modalita' comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli; Considerato che il regolamento CEE n. 570/88 dianzi citato ha abrogato i regolamenti CEE n. 262/79 e 1932/81 che prevedevano la vendita a prezzo ridotto di burro e la concessione di un aiuto al burro destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria e di altri prodotti alimentari; Considerata la necessita', data la complessita' e la molteplicita' delle modifiche da apportare ai succitati decreti ministeriali del 21 luglio 1983 e del 22 luglio 1983 in relazione all'intervenuta normativa comunitaria di procedere per maggiore chiarezza ad una nuova formulazione di provvedimento; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi del regolamento CEE n. 570/88, in seguito denominato "regolamento", e' messo in vendita, con la procedura della gara permanente, burro detenuto dagli organismi d'intervento, destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione dei prodotti della pasticceria, dei gelati e degli altri prodotti alimentari. 2. E' altresi' concesso un aiuto secondo la stessa procedura: a) al burro di mercato classificato nei paesi comunitari di produzione, secondo quanto indicato all'allegato 1 del presente decreto, e riportante sull'imballaggio la relativa classificazione; b) al burro concentrato prodotto con burro o crema che possiede i requisiti fissati all'allegato 2 del presente decreto. 3. Il burro aggiudicato di cui al primo comma, il burro che usufruisce dell'aiuto di cui al secondo comma, lettera a) e il burro concentrato di cui al secondo comma, lettera b), devono essere incorporati esclusivamente, fatti salvi i prodotti intermedi di cui all'art. 9 del "regolamento", nei prodotti finali previsti all'art. 4 del "regolamento" e riportati all'allegato 3 del presente decreto. 4. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del "regolamento" il burro e il burro concentrato di cui al comma precedente devono essere utilizzati: a) previa denaturazione ottenuta con l'incorporazione dei rivelatori prescritti all'art. 6, paragrafo 1, del "regolamento": o durante la concentrazione del burro effettuata in conformita' dell'art. 5 del "regolamento"; o nel burro nello stato in cui si trova; b) oppure senza aggiunta di rivelatori. In tal caso nello stabilimento devono essere utilizzati almeno i quantitativi indicati al successivo art. 3. Il burro aggiudicato puo' essere concentrato in conformita' all'art. 5 del "regolamento".