IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione
del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare gli articoli 6  e
37;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, concernente la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
  Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 620 del 1980 che prevede la  costituzione  presso
tutti  gli  uffici  di sanita' marittima ed aerea del Ministero della
sanita' di un centro di pronto soccorso sanitario;
  Ritenuto  che, ai sensi delle richiamate disposizioni, il Ministero
della sanita' e' tenuto ad assicurare il servizio di pronto  soccorso
sanitario  negli  aeroporti  civili  ed  in quelli aperti al traffico
civile;
  Considerato  che  negli aeroporti civili dati in concessione totale
il servizio e' gia' assicurato dagli enti di gestione aeroportuale in
base alle specifiche leggi, che prevedono lo affidamento in gestione,
e alle relative convenzioni;
  Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere ad assicurare il
servizio negli aeroporti civili  ed  in  quelli  aperti  al  traffico
civile direttamente gestiti dallo Stato;
  Considerato  che nei predetti aeroporti sono attualmente assicurate
solo alcune prestazioni  sanitarie  essenziali  di  primo  intervento
tramite  un  servizio affidato, in via provvisoria, all'Ente ferrovie
dello Stato;
  Considerato che il 29 febbraio 1988 cessa l'affidamento provvisorio
della gestione del predetto servizio all'Ente ferrovie  dello  Stato,
disposto con l'art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534;
  Considerato  che  l'Ente  ferrovie  dello  Stato  ha chiesto che il
suddetto affidamento non sia prorogato;
  Considerata,  pertanto, l'esigenza di assicurare la continuita' del
servizio attualmente svolto dall'Ente ferrovie dello Stato;
  Considerato  che nei predetti aeroporti, direttamente gestiti dallo
Stato, il Ministero dei trasporti attualmente assicura il servizio di
trasporto degli ammalati ed infortunati dall'aeroporto al piu' vicino
presidio  sanitario  pubblico  tramite   un   proprio   servizio   di
autoambulanze;
  Ritenuto  che  anche  i  suddeti  compiti debbano essere svolti dal
Ministero della sanita', ai sensi delle richiamate disposizioni;
  Ritenuto,  per motivi d'ordine economico e funzionale, di unificare
i servizi attualmente svolti dall'Ente ferrovie  dello  Stato  e  dal
Ministero  dei  trasporti  in  un  unico  servizio di pronto soccorso
sanitario che assicuri le prestazioni sanitarie di  primo  intervento
ed il trasporto al piu' vicino presidio sanitario pubblico;
  Considerato  che  l'assunzione da parte del Ministero della sanita'
della gestione diretta sia del  servizio  svolto  dall'Ente  ferrovie
dello  Stato  sia  del  servizio  svolto  dal Ministero dei trasporti
richiede il preventivo adeguamento degli ordinamenti degli uffici  di
sanita'   aerea,   ai   sensi   del  quinto  comma  dell'art.  1  del
decreto-legge 7 novembre 1981, n. 767, la modifica del livello, della
sede  e  della circoscrizione di alcuni dei predetti uffici, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  luglio
1980,  n.  614,  nonche'  il  potenziamento delle dotazioni organiche
degli uffici stessi;
  Ritenuto  che  i  suddetti  interventi  di ristrutturazione debbano
essere organicamente attuati con il riordinamento del Ministero della
sanita',  gia' previsto dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  assicurare  in  via provvisoria il
servizio tramite  convenzione  con  un  ente  che  sia  in  grado  di
garantire   livelli   di   prestazioni   uniformi  e  omogeneita'  di
comportamenti in tutto il territorio nazionale;
  Visto  l'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, che prevede la possibilita'  per  l'Associazione
italiana  della Croce rossa di svolgere attivita' o servizi attinenti
alle proprie finalita' istituzionali per conto dello  Stato  mediante
convenzione da stipulare con l'amministrazione competente;
  Ritenuto  che il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale
sia attinente alle finalita' istituzionali dell'Associazione italiana
della Croce rossa;
  Ritenuto  che l'Associazione italiana della Croce rossa, in ragione
dei compiti svolti e della sua organizzazione centrale e  periferica,
possa   assicurare   il   servizio   di   pronto  soccorso  sanitario
aeroportuale con efficienza organizzativa e gestionale;
  Ritenuto  che  l'affidamento  della  gestione del predetto servizio
all'Associazione italiana della Croce rossa consentira' di realizzare
sostanziali  economie  in  relazione alla possibile utilizzazione nei
servizi di personale  volontario  e  alla  integrazione  dei  servizi
attualmente  svolti  dall'Associazione  con  quelli aeroportuali alla
stessa Associazione affidati;
  Ritenuto,  pertanto,  di  affidare  all'Associazione italiana della
Croce rossa la gestione del servizio  di  pronto  soccorso  sanitario
negli  aeroporti  civili  ed  in  quelli  aperti  al  traffico civile
direttamente gestiti dallo Stato mediante una apposita convenzione da
stipulare fra la predetta Associazione e il Ministero della sanita';
  Ritenuto,  in  considerazione  anche del disposto di cui al secondo
comma  del  richiamato  art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  613  del 1980, di regolare gli aspetti piu' rilevanti
del rapporto convenzionale relativo alla  gestione  del  servizio  in
questione;
  Considerato  che  l'Associazione  italiana  della  Croce  rossa  ha
manifestato l'assenso a gestire per conto dello Stato il servizio  di
pronto soccorso sanitario aeroportuale;
  Vista   la   legge  e  il  regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
                              Decretano:
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministero  della  sanita'  affida all'Associazione italiana
della Croce rossa (C.R.I.) lo  svolgimento  del  servizio  di  pronto
soccorso  sanitario  negli  aeroporti  civili  ed in quelli aperti al
traffico  aereo  civile,  direttamente  gestiti  dallo   Stato,   con
decorrenza  1›  aprile  1988  e fino a quando il Ministero stesso non
provvedera', con  preavviso  di  almeno  tre  mesi,  ad  assumere  il
servizio direttamente anche limitatamente a singoli aeroporti.
  2.  I  rapporti  tra  il  Ministero  della sanita' e l'Associazione
italiana della Croce rossa sono regolati mediante convenzione secondo
quanto previsto dagli articoli seguenti.
  3. Il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale eroga, nei
limiti della propria  organizzazione,  le  prestazioni  sanitarie  di
primo  intervento,  ivi compreso il trasporto al piu' vicino presidio
sanitario pubblico, a  tutti  i  cittadini  italiani  e  stranieri  a
qualunque titolo presenti in aeroporto.