IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare gli articoli 6 e 37; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, concernente la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980 che prevede la costituzione presso tutti gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita' di un centro di pronto soccorso sanitario; Ritenuto che, ai sensi delle richiamate disposizioni, il Ministero della sanita' e' tenuto ad assicurare il servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile; Considerato che negli aeroporti civili dati in concessione totale il servizio e' gia' assicurato dagli enti di gestione aeroportuale in base alle specifiche leggi, che prevedono lo affidamento in gestione, e alle relative convenzioni; Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere ad assicurare il servizio negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile direttamente gestiti dallo Stato; Considerato che nei predetti aeroporti sono attualmente assicurate solo alcune prestazioni sanitarie essenziali di primo intervento tramite un servizio affidato, in via provvisoria, all'Ente ferrovie dello Stato; Considerato che il 29 febbraio 1988 cessa l'affidamento provvisorio della gestione del predetto servizio all'Ente ferrovie dello Stato, disposto con l'art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534; Considerato che l'Ente ferrovie dello Stato ha chiesto che il suddetto affidamento non sia prorogato; Considerata, pertanto, l'esigenza di assicurare la continuita' del servizio attualmente svolto dall'Ente ferrovie dello Stato; Considerato che nei predetti aeroporti, direttamente gestiti dallo Stato, il Ministero dei trasporti attualmente assicura il servizio di trasporto degli ammalati ed infortunati dall'aeroporto al piu' vicino presidio sanitario pubblico tramite un proprio servizio di autoambulanze; Ritenuto che anche i suddeti compiti debbano essere svolti dal Ministero della sanita', ai sensi delle richiamate disposizioni; Ritenuto, per motivi d'ordine economico e funzionale, di unificare i servizi attualmente svolti dall'Ente ferrovie dello Stato e dal Ministero dei trasporti in un unico servizio di pronto soccorso sanitario che assicuri le prestazioni sanitarie di primo intervento ed il trasporto al piu' vicino presidio sanitario pubblico; Considerato che l'assunzione da parte del Ministero della sanita' della gestione diretta sia del servizio svolto dall'Ente ferrovie dello Stato sia del servizio svolto dal Ministero dei trasporti richiede il preventivo adeguamento degli ordinamenti degli uffici di sanita' aerea, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 767, la modifica del livello, della sede e della circoscrizione di alcuni dei predetti uffici, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, nonche' il potenziamento delle dotazioni organiche degli uffici stessi; Ritenuto che i suddetti interventi di ristrutturazione debbano essere organicamente attuati con il riordinamento del Ministero della sanita', gia' previsto dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Ritenuto, pertanto, di dover assicurare in via provvisoria il servizio tramite convenzione con un ente che sia in grado di garantire livelli di prestazioni uniformi e omogeneita' di comportamenti in tutto il territorio nazionale; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, che prevede la possibilita' per l'Associazione italiana della Croce rossa di svolgere attivita' o servizi attinenti alle proprie finalita' istituzionali per conto dello Stato mediante convenzione da stipulare con l'amministrazione competente; Ritenuto che il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale sia attinente alle finalita' istituzionali dell'Associazione italiana della Croce rossa; Ritenuto che l'Associazione italiana della Croce rossa, in ragione dei compiti svolti e della sua organizzazione centrale e periferica, possa assicurare il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale con efficienza organizzativa e gestionale; Ritenuto che l'affidamento della gestione del predetto servizio all'Associazione italiana della Croce rossa consentira' di realizzare sostanziali economie in relazione alla possibile utilizzazione nei servizi di personale volontario e alla integrazione dei servizi attualmente svolti dall'Associazione con quelli aeroportuali alla stessa Associazione affidati; Ritenuto, pertanto, di affidare all'Associazione italiana della Croce rossa la gestione del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile direttamente gestiti dallo Stato mediante una apposita convenzione da stipulare fra la predetta Associazione e il Ministero della sanita'; Ritenuto, in considerazione anche del disposto di cui al secondo comma del richiamato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, di regolare gli aspetti piu' rilevanti del rapporto convenzionale relativo alla gestione del servizio in questione; Considerato che l'Associazione italiana della Croce rossa ha manifestato l'assenso a gestire per conto dello Stato il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale; Vista la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Decretano: Art. 1. 1. Il Ministero della sanita' affida all'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.) lo svolgimento del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico aereo civile, direttamente gestiti dallo Stato, con decorrenza 1 aprile 1988 e fino a quando il Ministero stesso non provvedera', con preavviso di almeno tre mesi, ad assumere il servizio direttamente anche limitatamente a singoli aeroporti. 2. I rapporti tra il Ministero della sanita' e l'Associazione italiana della Croce rossa sono regolati mediante convenzione secondo quanto previsto dagli articoli seguenti. 3. Il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale eroga, nei limiti della propria organizzazione, le prestazioni sanitarie di primo intervento, ivi compreso il trasporto al piu' vicino presidio sanitario pubblico, a tutti i cittadini italiani e stranieri a qualunque titolo presenti in aeroporto.