IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione delle legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre  1970,  n. 973, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la domanda in data 5 marzo 1987 della "R+V Compagnia italiana
di assicurazioni e riassicurazioni contro i danni S.p.a." o, in forma
abbreviata  "R+V Assicurazioni S.p.a.", con sede in Milano, intesa ad
ottenere  l'autorizzazione  ad  esercitare   nel   territorio   della
Repubblica  italiana le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i
rami danni di cui alla tabella A dell'allegato I alla legge 10 giugno
1978,  n.  295,  nonche'  le  successive  integrazioni  alla medesima
domanda;
  Vista  la  lettera  n.  821304  in data 29 marzo 1988, con la quale
l'ISVAP ha comunicato il  proprio  parere  favorevole  sulla  domanda
presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella seduta dell'8 aprile 1988;
  Considerato  che,  ai fini di garantire la effettiva attuazione del
programma di attivita', la "R+V Allgemeine Versicherung AG", con sede
legale  in  Wiesbaden  (RFG),  che  detiene il pacchetto azionario di
maggioranza  della  "R+V  Compagnia  italiana  di   assicurazioni   e
riassicurazioni  contro  i  danni  S.p.a.",  si  e'  impegnata  a non
provvedere nel primo triennio di attivita' dalla  data  del  presente
decreto ad alcuna alienazione del medesimo pacchetto di maggioranza;
                               Decreta:
  La  "R+V  Compagnia  italiana  di  assicurazioni  e riassicurazioni
contro i  danni  S.p.a.",  in  forma  abbreviata  "R+V  Assicurazioni
S.p.a.",  con  sede  in  Milano,  e'  autorizzata  ad  esercitare nel
territorio della Repubblica l'attivita' assicurativa e riassicurativa
in  tutti  i  rami  danni  di cui alla tabella A dell'allegato I alla
legge 10 giugno 1978, n. 295.
  Per  l'assicurazione  della  responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa  adottera'
fino al 28 febbraio 1989 le tariffe di cui alla delibera della giunta
del C.I.P. n. 8 in data 26 febbraio 1988.
  La  riassicurazione nei rami "credito" e "cauzione" deve intendersi
limitata ai soli affari italiani.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 1› giugno 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA