IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 1988), con il quale il regime agevolativo della zona di Gorizia e' stato esteso, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, e per specifici quantitativi, alla provincia di Trieste e ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129; Considerato che la citata disposizione dell'art. 7 attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di provvedere con proprio decreto a disciplinare le modalita' dei predetti regimi agevolativi, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia; Viste le norme che disciplinano la zona franca di Gorizia e, in particolare: la legge 1 dicembre 1948, n. 1438, che la istituisce; il decreto ministeriale 27 febbraio 1968, che istituisce, presso la camera di commercio, industria e artigianato di Gorizia, l'Azienda speciale zona franca di Gorizia; la legge 27 dicembre 1975, n. 700, che istituisce il Fondo Gorizia e stabilisce che sia alimentato con diritti di prelievo esatti sui contingenti di cui alla tabella A allegata alla legge stessa; Decreta: Art. 1. In virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, spettano in regime agevolato alla provincia di Trieste 40.800 tonn. di benzina, e alla provincia di Udine, limitatamente ai comuni compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, 10.200 tonn. di benzina.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il D.L. n. 534/1987 reca: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico". Il comma 4 del relativo art. 7 estende, fino al 31 dicembre 1991, limitatamente alla benzina, il regime agevolativo della zona franca di Gorizia alla provincia di Trieste e a taluni comuni della provincia di Udine. Note alle premesse: - Per il D.L. n. 534/1987 si veda la nota al titolo. - La legge n. 700/1975 reca: "Modifiche della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia". Il prodotto contraddistinto con il n. 13 della relativa tabella A e' la benzina. - La legge n. 129/1985 ratifica e da' esecuzione all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982. I comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A sono i seguenti: 1. Attimis 2. Chiopris Viscone 3. Chiusaforte 4. Cividale del Friuli 5. Corno di Rosazzo 6. Drenchia 7. Faedis 8. Grimacco 9. Lusevera 10. Malborghetto Valbruna 11. Manzano 12. Moimacco 13. Nimis 14. Premariacco 15. Prepotto 16. Pulfero 17. Resia 18. Savogna 19. S. Giovanni al Natisone 20. S. Leonardo 21. S. Pietro al Natisone 22. Stregna 23. Taipana 24. Tarvisio 25. Torreano - Il D.M. 27 febbraio 1968 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 20 marzo 1968.