IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  29  dicembre  1987,  n.  534,
convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47 (Gazzetta Ufficiale n.
50  del 1› marzo 1988), con il quale il regime agevolativo della zona
di Gorizia e' stato esteso, limitatamente al prodotto contraddistinto
con il n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n.
700, e per specifici quantitativi, alla provincia  di  Trieste  e  ai
comuni  della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge
5 marzo 1985, n. 129;
  Considerato  che  la citata disposizione dell'art. 7 attribuisce al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il  compito
di  provvedere  con  proprio  decreto a disciplinare le modalita' dei
predetti regimi agevolativi, secondo i criteri adottati per  la  zona
di Gorizia;
  Viste  le  norme  che  disciplinano la zona franca di Gorizia e, in
particolare: la legge 1› dicembre 1948, n. 1438, che  la  istituisce;
il  decreto  ministeriale 27 febbraio 1968, che istituisce, presso la
camera di commercio, industria e artigianato  di  Gorizia,  l'Azienda
speciale  zona  franca di Gorizia; la legge 27 dicembre 1975, n. 700,
che istituisce il Fondo Gorizia e stabilisce che sia  alimentato  con
diritti  di  prelievo  esatti  sui  contingenti di cui alla tabella A
allegata alla legge stessa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  In   virtu'   delle   disposizioni   contenute   nell'art.   7  del
decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,  convertito  nella  legge  29
febbraio  1988, n. 47, spettano in regime agevolato alla provincia di
Trieste  40.800  tonn.  di  benzina,  e  alla  provincia  di   Udine,
limitatamente  ai comuni compresi nell'allegato A della legge 5 marzo
1985, n. 129, 10.200 tonn. di benzina.
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Il  D.L.  n. 534/1987 reca: "Proroga di termini previsti
          da disposizioni  legislative  ed  interventi  di  carattere
          assistenziale ed economico". Il comma 4 del relativo art. 7
          estende, fino  al  31  dicembre  1991,  limitatamente  alla
          benzina, il regime agevolativo della zona franca di Gorizia
          alla provincia di Trieste e a taluni comuni della provincia
          di Udine.
           Note alle premesse:
             - Per il D.L. n. 534/1987 si veda la nota al titolo.
             -  La  legge n. 700/1975 reca: "Modifiche della legge 1›
          dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del  regime  agevolativo
          per la zona di Gorizia". Il prodotto contraddistinto con il
          n. 13 della relativa tabella A e' la benzina.
             -  La  legge  n.  129/1985  ratifica  e  da'  esecuzione
          all'accordo tra la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica
          socialista  federativa di Jugoslavia per il regolamento del
          traffico  delle  persone  e  dei  trasporti   terrestri   e
          marittimi  fra le aree limitrofe, con undici allegati e due
          scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982. I comuni
          della  provincia  di  Udine compresi nell'allegato A sono i
          seguenti:
              1. Attimis
              2. Chiopris Viscone
              3. Chiusaforte
              4. Cividale del Friuli
              5. Corno di Rosazzo
              6. Drenchia
              7. Faedis
              8. Grimacco
              9. Lusevera
              10. Malborghetto Valbruna
              11. Manzano
              12. Moimacco
              13. Nimis
              14. Premariacco
              15. Prepotto
              16. Pulfero
              17. Resia
              18. Savogna
              19. S. Giovanni al Natisone
              20. S. Leonardo
              21. S. Pietro al Natisone
              22. Stregna
              23. Taipana
              24. Tarvisio
              25. Torreano
             -  Il  D.M.  27  febbraio 1968 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 74 del 20 marzo 1968.