IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, recante disposizioni integrative della richiamata legge n. 1102/71; Visto il decreto-legge n. 359/87 convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 5, del soprarichiamato decreto-legge n. 359/87, con il quale viene autorizzata la spesa di lire 157 miliardi, per il 1987, per le finalita' di cui alla richiamata legge n. 93/81; Vista la legge di bilancio n. 42 del 28 febbraio 1986 di autorizzazione all'esercizio 1986 e per il triennio 1986-88; Vista la legge di bilancio n. 911 del 22 dicembre 1986 di autorizzazione all'esercizio 1987 e per il triennio 1987-89; Visto il decreto interministeriale bilancio-agricoltura e foreste n. 033/87 del 10 novembre 1987 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale sono indicati i nuovi coefficienti di aggiornamento della tabella A allegata alla richiamata legge n. 93/81; Visto il proprio decreto ministeriale n. 17 del 19 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1986, registro n. 2, foglio n. 54, con il quale e' stato assunto l'impegno, per l'esercizio 1986, di lire 145 miliardi, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per lo sviluppo della montagna, secondo quote di devoluzione determinate con i coefficienti di cui al decreto interministeriale bilancio-agricoltura e foreste n. 024/84 del 19 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 20 luglio 1984; Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 100500 del 15 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 176, con il quale viene recata una variazione in aumento al cap. 7081 di lire 157 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per l'esercizio 1987; Visto il proprio decreto ministeriale d'impegno del 6 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1987, registro n. 1, foglio n. 255, con il quale e' stato assunto l'impegno, per l'esercizio 1987, della somma complessiva di lire 100 miliardi da devolvere, a titolo d'acconto sul sopracitato importo di lire 157 miliardi, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto di rideterminare il soprarichiamato impegno dell'importo complessivo di lire 145 miliardi, per il 1986, secondo i nuovi coefficienti di riparto di cui al sopracitato decreto interministeriale n. 033/87 del 10 novembre 1987, secondo quanto stabilito in sede di commissione interregionale nella riunione del 15 ottobre 1987; Ritenuto, altresi', di dover determinare gli importi differenziali tra le quote di devoluzione 1986 precedentemente impegnate e le quote rideterminate secondo i nuovi coefficienti, risultanti a debito o a credito delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Atteso che lo stanziamento 1987 di lire 157 miliardi, per le spese d'investimento dello sviluppo della montagna, va ripartito secondo i nuovi coefficienti di cui al soprarichiamato decreto interministeriale n. 033/87 del 10 novembre 1987; Ritenuto di dover impegnare il conguaglio 1987 di lire 57 miliardi secondo quote di devoluzioni pari alla differenza tra le quote complessive 1987 ripartite con i nuovi coefficienti e le assegnazioni trasferite a titolo di acconto rettificate dai soprarichiamati importi differenziali 1986 determinati a debito o a credito; Decreta: Art. 1. Le somme impegnate, per il 1986, con il decreto ministeriale n. 17 del 19 agosto 1986, di cui alla premessa, per complessive lire 145 miliardi, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono rideterminate in base ai nuovi coefficienti di aggiornamento della tabella A allegata alla legge n. 93/81, secondo gli importi di seguito indicati, a fianco dei quali vengono anche indicate le quote precedentemente impegnate e gli importi differenziali a debito o a credito cosi' risultanti: ----> Vedere Tabella a Pag. 20 della G.U. <----