IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul
territorio   nazionale  per  rimuovere  incombenti  pericoli  per  la
pubblica incolumita' dovuti a movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a
gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  nota del comune di Osimo n. 9395 senza data con la quale
si  richiedeva  un  intervento  finanziario  per  lo  studio  ed   il
risanamento dei dissesti idrogeologici nel centro comunale, suddivisa
in quattro punti per un importo complessivo di L.  6.795.000.000;
  Visto il parere del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche, che, con verbale di sopralluogo effettuato in data 18
aprile  1988,  ravvisava  situazioni  di  pericolo  incombente per la
pubblica incolumita' nel centro storico del comune di Osimo;
  Ravvisata  la necessita' di intervenire per rimuovere la situazione
di pericolo incombente per  la  pubblica  incolumita',  indicate  nei
punti  1  e  2 della suddetta nota del comune di Osimo e precisamente
per la ristrutturazione delle reti  tecnologiche  concernenti  i  due
acquedotti,  rete  alta  e  rete  bassa,  e  le fognature, nonche' il
rilevamento delle cavita' sotterranee presenti nel centro storico  ed
i relativi interventi urgenti di consolidamento;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  urgenti  a  tutela della pubblica incolumita'
nella localita' indicata in premessa e' assegnata al comune di  Osimo
la somma di L. 3.400.000.000.