IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in
materia di controllo dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive;
  Visto  il decreto ministeriale 16 aprile 1985 concernente modalita'
di versamento all'erario dell'oblazione prevista dall'art.  35  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  Visto  il  decreto-legge  12  gennaio  1988,  n. 2, convertito, con
modificazioni, in legge 13 marzo 1988, n. 68,  concernente  ulteriori
modifiche alla citata legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dare  attuazione  al  disposto di cui
all'art. 4, comma 9, del citato decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Qualora  dall'esame  della  documentazione  il  richiedente  la
concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria  ritenga  sorto  a
proprio   favore   un   credito  per  erroneo  o  maggior  versamento
dell'oblazione,  potra'  inoltrare  apposita  istanza   di   rimborso
all'intendenza di finanza territorialmente competente.
  2.  L'istanza  di  cui  al  comma  1, corredata dal certificato del
sindaco attestante l'ammontare dell'oblazione dovuta, o il diniego di
concessione  o autorizzazione edilizia in sanatoria, e dalle ricevute
dei versamenti  effettuati  sul  conto  corrente  postale  n.  255000
intestato   all'Amministrazione   postale   -   Oblazioni  abusivismo
edilizio, deve essere inoltrata  a  mezzo  plico  raccomandato  senza
avviso di ricevimento.