IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   (Omissis).
                               Decreta:
   La  sig.ra  Imelda Gazzola in Porcellato, vice console onorario in
Guelph (Canada),  con  circoscrizione  territoriale  comprendente  le
contee  di  Wellington e Waterloo, oltre all'adempimento dei generali
doveri di difesa  degli  interessi  nazionali  e  di  protezione  dei
cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
     a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti
dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o  dai  comandanti  di
navi o di aeromobili nazionali o stranieri;
     b)  ricezione  e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo
stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;
     c)  ricezione  e  trasmissione dei testamenti formati a bordo di
navi o di aeromobili;
     d)  ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di
successione in Italia;
     e)  atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni,
in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;
     f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di
residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;
     g)  rinnovo  di  passaporti  nazionali  e  vidimazione di quelli
stranieri, dopo  aver  interpellato,  caso  per  caso,  il  consolato
generale d'Italia in Toronto;
     h)  tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme
delle autorita' locali;
     i) istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva;
     l)  autentiche  di  firme,  redazione  di  atti  di  notorieta',
rilascio di procure speciali per le quali la legge  non  richiede  la
forma  dell'atto  pubblico  e  limitatamente  alle persone fisiche, a
favore dei residenti nella circoscrizione  territoriale  dell'ufficio
consolare;
     m) assistenza a connazionali, assistenza scolastica e istruzione
delle pratiche di pensione accordate dall'Italia;
     n)  notificazioni,  come da voce prevista dall'art. 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
     o)  ricezione  e  trasmissione,  per  il  tramite  del consolato
generale  in  Toronto,  delle  dichiarazioni  di  opzione  ai   sensi
dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, cosi' come modificato
dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.
     Roma, addi' 2 giugno 1988
                                               Il Ministro: ANDREOTTI