IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 21 luglio 1987, 28 ottobre 1987 e 25 marzo 1988, con le quali L'Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonche' l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza; Vista la legge in data 29 marzo 1988, n. 821303, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988; Vista la lettera in data 6 aprile 1988, n. 821408, con la quale l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa, ad esclusione di due tariffe di assicurazione mista, a premio annuo costante o rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 4%), dal momento che i caricamenti introdotti non sono stati ritenuti sufficienti a garantire il recupero dei costi inizialmente sostenuti dalla societa', mediamente superiori a quelli di analoghe imprese gia' operanti sul mercato, e non sono risultati altresi' in linea con le previsioni contenute nel programma di attivita' presentato dalla societa' stessa; Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attivita' presentato, la Aram finanziaria di partecipazione S.p.a., nella sua qualita' di azionista di maggioranza dell'Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, si e' impegnata a non procedere, nel primo triennio di attivita' dalla data del presente decreto di autorizzazione ad alcuna alienazione del pacchetto azionario di controllo; Decreta: Art. 1. L'Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I (le assicurazioni sulla durata della vita umana) ed assicurativa nel ramo V (le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto ministeriale 13 febbraio 1959, n. 449) di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.