AVVERTENZA:
Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre
1984, n. 839.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ..... ))
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, il secondo e terzo comma
dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388 (a), sono sostituiti dai seguenti:
"Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i
teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico
esercizio, gli alberghi, le emittenti radio-televisive e gli impianti
sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di cui
abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello
spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di
agibilita' previsto dall'articolo 10.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente
comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di L.
50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno
prestata".
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420 (b), e' abrogato.
(a) Il testo dell'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e'
riportato in appendice.
(b) Il secondo comma dell'art. 15 del D.P.R. n.
1420/1971 (Norme in materia d'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti gestita
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo) prevedeva che: "Le imprese del
pubblico esercizio e gli alberghi non potranno far agire
nei propri locali i lavoratori dello spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (si
veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 1)
di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo
modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,
costituiti in societa' semplice o di fatto che non siano in
possesso del certificato di agibilita' previsto dalla legge
predetta".
Con riferimento alla nota (a) all'art.1:
Il testo vigente dell'art. 66 del D.L.C.P.S. n. 708/1947
(Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e' il
seguente:
"Art. 6. - Il versamento dei contributi e' effettuato
dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal
consiglio di amministrazione dell'Ente.
(( Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, ))
(( i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del ))
(( pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive ))
(( e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di ))
(( proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento i ))
(( lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie ))
(( indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 ))
(v. appresso in calce alla presente nota),
(( che non siano in possesso del certificato di agibilita' ))
(( previsto dall'art. 10. ))
(( In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente ))
(( comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di ))
(( L. 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ))
(( ciascuno prestata. ))
Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei
contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati
versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:
1) e' tenuta al pagamento dei contributi o delle parti
di contributo non versate, tanto per la quota a proprio
carico quanto per quella eventualmente a carico
dell'iscritto;
2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella
dovuta a norma del precedente n. 1);
3) e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni
iscritto per il quale e' stato omesso o ritardato, in tutto
o in parte, il versamento dei contributi.
Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei
casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del
dibattimento del giudizio di primo grado o prima
dell'emanazione del decreto penale, l'impresa puo'
presentare alla giunta esecutiva dell'Ente domanda di
composizione amministrativa della vertenza.
Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma
aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli
interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse
legale maggiorato di due punti e sara' determinata dalla
giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura
minima stabilita dal precedente n. 3)".
L'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema
sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni
punibili con l'ammenda) ha previsto che non costituissero
piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma in denaro tutte le violazioni
per le quali fosse prevista soltanto la pena dell'ammenda,
fra cui quella di cui al n. 3) del terzo comma
dell'articolo soprariportato. La legge n. 706/1975 e' stata
abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
la sostituzione della sanzione penale con quella
amministrativa.
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
cui al terzo comma e' stata elevata prima di quaranta volte
dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e poi di
cinque volte (con riferimento al precedente aumento)
dall'art. 113, primo comma, della legge n. 689/1981
soprarichiamata.
Con riguardo al secondo comma dell'art. 6 del D.L.C.P.S.
n. 708/1947 soprariportato, le categorie (di qualsiasi
nazionalita') indicate dal n. 1) al n. 14) dell'art. 3 del
medesimo decreto sono le seguenti:
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed
attrazioni;
3) attori generici cinematografici, attori di
doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici,
aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori,
segretari di produzione cinematografica, cassieri,
segretari di edizione;
6) direttori di scena e doppiaggio;
7) direttori d'orchestra e sostituti;
8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e
bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e
stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva,
aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e
radio televisive;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti
teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri.
Sempre con riguardo al secondo comma dell'art. 6 del
D.L.C.P.S. n. 708/1947 si trascrive il testo dell'art. 10
del medesimo decreto ivi richiamato:
"Art. 10. - L'Ente rilascera' all'impresa un certificato
contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al
precedente articolo (denunzie nelle quali sono indicate le
persone occupate, la retribuzione giornaliera corrisposta e
tutte le altre notizie richieste dall'Ente per l'iscrizione
e per l'accertamento dei contributi, nonche' denunzie di
variazione dei dati contenuti nella denunzia iniziale).
Il rilascio del certificato sara' subordinato
all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti
dalla legge a suo carico.
Nel caso in cui, all'atto della richiesta del
certificato di agibilita', l'impresa risulti inadempiente
agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa
presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art.
9, il rilascio del certificato di agibilita' sara'
subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma
e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato
esecutivo dell'ente.
Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi,
disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e
privati che esercitino attivita' nel campo dello
spettacolo, sara' effettuato dietro esibizione di una
apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le
imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei
confronti dell'ente stesso.
Il certificato dovra' essere esibito ad ogni richiesta
dei funzionari incaricati dell'accertamento o della
esazione dei tributi".