IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante norme per fronteggiare pericoli incombenti per la pubblica incolumita' dovuta a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici; Vista la propria ordinanza n. 964/FPC/ZA del 16 aprile 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987 con la quale veniva assegnata alla regione Campania la somma di lire 12 miliardi da utilizzare nei comuni di San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Santa Paolina e Oliveto Citra, per gli interventi di consolidamento di movimenti franosi; Viste la nota datata 19 marzo 1988 del comune di Sant'Agata dei Goti, la nota datata 9 maggio 1988 del comune di San Lorenzo Maggiore, la nota datata 7 maggio 1988 del comune di Oliveto Citra e la nota datata 10 maggio 1988 del comune di Santa Paolina con le quali i sindaci richiedono di poter gestire direttamente il finanziamento concesso alla regione Campania per eseguire le opere sopra citate; Visto il proprio telex n. 42764 OO.PP. del 23 marzo 1988 con il quale si invitava la regione Campania a procedere entro quarantacinque giorni all'affidamento dei lavori di cui all'ordinanza citata e considerato che la regione, trascorso il termine fissato, non ha provveduto ad avviare tali procedure; Ravvisato che le richieste dei comuni sono motivate dalle necessita' di realizzare celermente le opere ritenute urgenti per la situazione di pericolo esistente per la pubblica incolumita'; Ritenuto necessario aderire alle richieste dei comuni atte ad eliminare i rischi denunciati; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 964/FPC/ZA del 16 aprile 1987 e' cosi' modificato: "Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle localita' della regione Campania e' assegnato ai comuni di San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Santa Paolina e Oliveto Citra rispettivamente un contributo di L. 2.000.000.000, L. 5.000.000.000, L. 1.500.000.000 e L. 3.500.000.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 11 giugno 1988 Il Ministro: LATTANZIO