IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  lettera  n. 1354/03/30/S (60) del 28 aprile 1988, con la
quale  la  Direzione  generale  della  protezione  civile  e  servizi
antincendi  del  Ministero  dell'interno  ha  comunicato che il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a  causa  dei  molteplici  interventi
connessi  all'emergenza di vario tipo, nonche' per le note deficienze
di organico e per la diminuzione dell'orario di lavoro, non sara'  in
grado  di  far fronte agli impegni straordinari che deriveranno dalla
prossima campagna nazionale per gli incendi boschivi ed ha chiesto di
essere  autorizzato  a  procedere  al  richiamo  di  vigili del fuoco
volontari per il potenziamento delle sedi di  servizio  in  vista  di
tali straordinarie esigenze;
  Considerato  che  a  causa  dell'andamento climatico sfavorevole si
rendera' necessario - come e' gia' avvenuto negli anni decorsi  -  un
impegno  straordinario  di  tutte  le  forze  tenute  al  concorso di
protezione civile per far fronte ai molteplici incendi boschivi nella
stagione estiva;
  Ritenuta  la  necessita'  di  intervenire  sia per salvaguardare il
patrimonio boschivo che per assicurare maggiore tutela alla  pubblica
incolumita';
  Ravvisata  la  necessita'  di stabilire sin da ora i limiti entro i
quali il Ministero dell'interno puo' essere autorizzato  al  richiamo
dei  vigili  del  fuoco  volontari per il potenziamento delle sedi di
servizio;
  Considerato  che  l'autorizzazione  di cui trattasi avra' efficacia
dal momento in cui si rendera' effettivamente necessario il  richiamo
dei  vigili  in  parola  per  effetto  del  verificarsi degli incendi
boschivi;
  Ravvisata,  pertanto, la necessita' di procedere all'autorizzazione
richiesta nei limiti e alla condizione surrichiamata;
  Avvalendosi  dei  poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  far  fronte  alle straordinarie esigenze connesse agli incendi
boschivi  nel  territorio  nazionale,  il  Ministero  dell'interno  -
Direzione  generale della protezione civile e dei servizi antincendi,
e' autorizzato a richiamare,  in  deroga  al  divieto  di  assunzione
previsto  dall'art.  7  della  legge  22 dicembre 1984, n. 887, e per
periodi non superiori a ottanta giorni, fino  a  tremila  vigili  del
fuoco volontari.