IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la lettera n. 1354/03/30/S (60) del 28 aprile 1988, con la quale la Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi del Ministero dell'interno ha comunicato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a causa dei molteplici interventi connessi all'emergenza di vario tipo, nonche' per le note deficienze di organico e per la diminuzione dell'orario di lavoro, non sara' in grado di far fronte agli impegni straordinari che deriveranno dalla prossima campagna nazionale per gli incendi boschivi ed ha chiesto di essere autorizzato a procedere al richiamo di vigili del fuoco volontari per il potenziamento delle sedi di servizio in vista di tali straordinarie esigenze; Considerato che a causa dell'andamento climatico sfavorevole si rendera' necessario - come e' gia' avvenuto negli anni decorsi - un impegno straordinario di tutte le forze tenute al concorso di protezione civile per far fronte ai molteplici incendi boschivi nella stagione estiva; Ritenuta la necessita' di intervenire sia per salvaguardare il patrimonio boschivo che per assicurare maggiore tutela alla pubblica incolumita'; Ravvisata la necessita' di stabilire sin da ora i limiti entro i quali il Ministero dell'interno puo' essere autorizzato al richiamo dei vigili del fuoco volontari per il potenziamento delle sedi di servizio; Considerato che l'autorizzazione di cui trattasi avra' efficacia dal momento in cui si rendera' effettivamente necessario il richiamo dei vigili in parola per effetto del verificarsi degli incendi boschivi; Ravvisata, pertanto, la necessita' di procedere all'autorizzazione richiesta nei limiti e alla condizione surrichiamata; Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse agli incendi boschivi nel territorio nazionale, il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, e' autorizzato a richiamare, in deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e per periodi non superiori a ottanta giorni, fino a tremila vigili del fuoco volontari.