IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 14, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
che ha previsto lo stanziamento nello stato di previsione nella spesa
del  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione economica per
l'anno  1986  di  1.520  miliardi  di  lire  per  il finanziamento di
progetti   immediatamente  eseguibili  per  interventi  di  rilevante
interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e
nelle  infrastrutture,  nonche'  per  la  tutela di beni culturali ed
ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;
  Visti l'art. 5, comma primo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e
l'art. 17, comma ventisette, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha
elevato lo stanziamento anzidetto a 3.520 miliardi di lire;
  Visti  i  citati art. 14, comma terzo, e art. 17, comma ottavo, che
autorizzano il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI),
fino alla concorrenza del controvalore di 2.500 miliardi di lire, per
l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;
  Viste  le  proprie delibere del 27 aprile 1984 e del 12 giugno 1984
di  revoca  del  finanziamento  di  12,4 miliardi di lire relativo al
progetto "Ospedale S. Vincenzo di Lipari";
  Vista  la propria delibera in data 8 maggio 1986, con la quale sono
stati  definiti  i  criteri di ripartizione dello stanziamento di cui
sopra  tra  amministrazioni  centrali  e  regionali  e tra settori di
intervento,  nonche'  i  parametri  di  valutazione  dei progetti, su
proposta  del  Ministro del bilancio e della programmazione economica
e,  per  i  progetti  di  protezione  e  risanamento  ambientale, del
Ministro dell'ambiente;
  Visto  l'art. 21, commi terzo e quarto, della legge 26 aprile 1983,
n.  130,  richiamato  dal citato art. 14, comma secondo, ai sensi del
quale  il  CIPE delibera sui progetti presentati per il finanziamento
di   cui   sopra   tenuto  conto  del  contributo  di  ciascuno  alla
realizzazione  degli  obiettivi  economici a medio termine e fissa le
modalita' ed i tempi di erogazione;
  Visto  lo  stesso  art. 14, comma quarto, a norma del quale il CIPE
autorizza   le   amministrazioni  interessate  a  contrarre  i  mutui
anzidetti;
  Preso   atto  che  l'intervento  della  BEI  e'  condizionato  alle
decisioni  degli  organi deliberanti della Banca, nonche' al rispetto
della  normativa  comunitaria  ed  in  particolare delle direttive in
materia di aggiudicazione dei lavori pubblici;
  Considerato che:
   ai  sensi  dei  citati  art.  14,  comma  primo  e  art. 17, comma
ventinovesimo,  dei fondi di cui sopra sono riservati 300 miliardi al
finanziamento   di   iniziative   di   sviluppo   ed   ammodernamento
dell'agricoltura  e  550  miliardi  al  finanziamento  di  interventi
organici  finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di
cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma e 225 per
interventi nel Mezzogiorno;
   lo  stesso  art. 14, comma secondo, fa salva la riserva del 40 per
cento di cui all'art. 107, comma primo, del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulle
disponibilita' nette complessive;
   ai  sensi  degli  stessi  art.  14, comma quinto, e art. 17, comma
ventinovesimo,  dei  fondi di cui sopra sono riservati 1.970 miliardi
al   finanziamento   di   interventi   di  protezione  e  risanamento
ambientale, di cui 1.430 per l'esecuzione o il completamento di opere
o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di
enti  locali  e  di  loro  consorzi  e  540  per  l'esecuzione  o  il
completamento  di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di
competenza degli enti o consorzi anzidetti;
   il  punto  9  della  citata  delibera  del CIPE dell'8 maggio 1986
assegna  non  meno  del  40  per  cento  delle  disponibilita'  nette
complessive    al    finanziamento   di   progetti   proposti   dalle
amministrazioni  regionali  e  dalle  province  autonome  di Trento e
Bolzano;
  Visto il suddetto art. 17, comma trentaquattresimo, che consente al
CIPE  di  deliberare,  su  proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione  economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa
il  finanziamento sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla
legge 1 marzo 1986, n. 64, di progetti immediatamente eseguibili che
siano stati valutati positivamente nell'istruttoria condotta ai sensi
dei citati art. 21, comma ottavo, e art. 14, comma settimo;
  Vista  la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica  di  finanziare  un  complesso  coordinato  di  progetti di
interesse   del   Mezzogiorno,   ai   sensi   dell'art.   17,   comma
trentaquattresimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Visto  che  il  Dipartimento  per  il  Mezzogiorno ha verificato la
coerenza di detti progetti con il programma triennale del Mezzogiorno
e  che  essi  risultano  inseribili  nel  secondo  piano  annuale  di
attuazione  in  corso di definizione, rispetto al quale costituiscono
un'utile fase di avvio immediata;
  Vista l'intesa espressa dal Ministro per il Mezzogiorno con lettera
n.  185  del  12  marzo 1988 e con fonogramma n. 353/GAB del 4 maggio
1988  sulla  proposta  formulata  dal  Ministro  del bilancio e della
programmazione economica nei termini sopra descritti;
  Vista  l'intesa  intervenuta  tra  il Ministro del bilancio e della
programmazione  economica ed il Ministro dei lavori pubblici, volta a
finanziare sui capitoli n. 7501, n. 7701 e n. 8405 del bilancio dello
Stato per il 1988 vari progetti ai sensi del gia' richiamato art. 17,
comma trentaquattresimo;
  Vista  l'intesa  intervenuta  tra  il Ministro del bilancio e della
programmazione  economica  ed  il  Ministro  dei  trasporti  volta  a
finanziare  sull'art.  2  della legge n. 910/86 due progetti ai sensi
del ripetuto art. 17, comma trentaquattresimo;
  Vista  l'intesa  intervenuta  tra  il Ministro del bilancio e della
programmazione  economica  ed  il Ministro della pubblica istruzione,
volta  a  contribuire  al  finanziamento  di  un progetto di edilizia
universitaria;
  Vista  l'intesa  intervenuta  tra  il Ministro del bilancio e della
programmazione  economica  ed  il  Ministro  per  i beni culturali ed
ambientali,  volta a finanziare, sulla legge 29 ottobre 1987, n. 449,
progetti    ai   sensi   del   gia'   richiamato   art.   17,   comma
trentaquattresimo;
  Udita  la  relazione  e  preso atto delle proposte del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, effettuate:
   sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica che il nucleo
di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio
e  della  programmazione  economica e, per i progetti di protezione e
risanamento   ambientale,   la  commissione  tecnico-scientifica  del
Ministero  dell'ambiente hanno condotto secondo quanto indicato nella
citata delibera dell'8 maggio 1986;
   tenendo  conto  delle  osservazioni espresse dalle amministrazioni
interessate,  particolarmente  in  merito all'ordine di priorita' dei
relativi progetti;
   recependo  l'elenco  dei progetti di disinquinamento delle acque e
di smaltimento dei rifiuti trasmessogli, ai sensi del citato art. 14,
comma settimo, dal Ministro dell'ambiente;
   avuto  specifico  riguardo  agli  obiettivi  programmatici a medio
termine,   tenendo   in  particolare  conto  quello  di  massimizzare
l'occupazione  e  avuto  altresi'  riguardo  all'opportunita'  di una
equilibrata  distribuzione  dei  finanziamenti  dal  punto  di  vista
territoriale,  anche  in considerazione delle ripartizioni effettuate
sugli analoghi stanziamenti degli anni precedenti;
  Preso  atto,  altresi',  dell'ampio  ed  approfondito  dibattito in
materia;
                              Delibera:
  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della normativa indicata nelle
premesse,  i  seguenti  progetti  di  investimento  sono  ammessi  al
finanziamento  sulle  disponibilita' di cui all'art. 14, comma primo,
della  legge  28  febbraio 1986, n. 41, e successive integrazioni, su
quelle  derivanti  dalle proprie delibere del 27 aprile 1984 e del 12
giugno  1984  citate  in  premessa, nonche' al ricorso ai mutui della
BEI, di cui all'art. 17, comma ottavo, della legge finanziaria per il
1988.
  Per   ciascun   progetto   viene  indicato  l'importo  della  prima
assegnazione   stabilito   in  funzione  diretta  dell'ammontare  del
finanziamento   approvato   e   inversa   del   previsto   tempo   di
realizzazione.
  Per  i  progetti  riguardanti  i settori dei beni culturali e della
pubblica  istruzione  viene indicato entro parentesi il finanziamento
integrativo  pro-quota  a  valere,  rispettivamente,  sulle  leggi n.
449/87 e n. 910/86.


    ---->  Vedere Tabella da Pag. 20 a Pag. 32 della G.U.   <----


  2.  Per  i  progetti  ammessi  al  finanziamento le amministrazioni
interessate  sono  tenute  a  chiedere,  entro  quindici giorni dalla
pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, alla
BEI  per  il  tramite  del  Ministero  del  tesoro ed informandone il
Ministero  del  bilancio e della programmazione economica il mutuo di
cui  al  citato  art. 14, comma terzo, e art. 17, comma ventottesimo,
per  l'ammontare  massimo  che la banca riterra' di assegnare ad ogni
singolo  progetto da essa considerato ammissibile. Tale ammontare non
potra'  comunque  eccedere il finanziamento approvato dal CIPE, fermo
restando il vincolo globale di bilancio.
  L'inadempienza  in  proposito  costituisce  motivo  di  revoca  del
finanziamento del progetto.
  3.  Le  assegnazioni anzidette potranno essere rettificate dal CIPE
in   relazione   all'effettiva  articolazione  temporale  dei  lavori
relativi a ciascun progetto.
  Qualora  l'ammontare dei finanziamenti via via deliberati dalla BEI
per   taluni   progetti   fosse   superiore  alla  differenza  tra  i
finanziamenti approvati dal CIPE e le assegnazioni di fondi concesse,
il  Ministro del bilancio e della programmazione economica procedera'
ad  una  corrispondente decurtazione delle assegnazioni gia' disposte
e,  utilizzando  i  mezzi resi cosi' disponibili, all'attribuzione di
ulteriori  quote  ai restanti progetti fino alla copertura totale del
finanziamento  approvato.  Il  Ministro  del  tesoro provvedera' alle
occorrenti compensazioni contabili.
  4.  Le  amministrazioni  potranno  procedere, nei termini di cui al
successivo   punto   5,   all'affidamento  dei  lavori  tenuto  conto
dell'ammontare   dei   mezzi  provenienti  da  altre  fonti  e  delle
assegnazioni  di  cui  al precedente punto 1, nonche' degli eventuali
mezzi  propri anticipabili allo scopo senza alcun aggravio di oneri e
di interessi per il bilancio dello Stato.
  Le   amministrazioni   potranno   quindi   procedere  all'ulteriore
affidamento  dei  lavori  sulla  base  delle assegnazioni aggiuntive,
nonche'  dell'avvenuta  delibera  di  concessione  del mutuo da parte
della  BEI  e  nei  limiti  del relativo ammontare, prevedendo che le
effettive   erogazioni   avvengano  via  via  compatibilmente  con  i
versamenti da parte della Banca anzidetta.
  5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato e le amministrazioni
regionali   dovranno   provvedere   perche'   siano  attivate  -  con
l'osservanza  di  quanto  disposto  al  punto  11, comma primo, della
delibera   del   CIPE   dell'8   maggio   1986  -  le  procedure  per
l'aggiudicazione   delle  opere  e/o  delle  forniture  previste  dal
progetto  in tempo utile perche' l'apertura dei cantieri e/o l'inizio
delle  lavorazioni  abbiano luogo entro centoventi giorni a decorrere
dalla  data  di  pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale.
  Anche   al   fine   di   non   pregiudicare   le   possibilita'  di
cofinanziamento  da  parte della BEI, le procedure di affidamento dei
lavori   dovranno   in  ogni  caso  essere  conformi  alla  normativa
comunitaria  in  materia  di  aggiudicazione  di  opere e di commesse
pubbliche.
  6.   Le  amministrazioni  dovranno  trasmettere  al  Ministero  del
bilancio  e  della programmazione economica, entro dieci giorni dalla
pubblicazione  del  bando  di  gara  per  l'appalto  delle  opere e/o
forniture,  il  testo  e  la  documentazione  del  bando medesimo con
l'indicazione delle opere e/o forniture stesse, del loro valore e dei
relativi tempi di esecuzione.
  Nei casi nei quali, ricorrendo le condizioni di cui al citato punto
11,  comma  primo, della delibera 8 maggio 1986, venga adottata altra
procedura,  le  amministrazioni  daranno  al Ministero del bilancio e
della programmazione economica immediata motivata comunicazione della
procedura intrapresa.
  Avvenuta l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni, le
amministrazioni invieranno immediatamente al Ministero del bilancio e
della  programmazione  economica,  in  triplice  copia,  la  tavola 1
allegata alla presente delibera, debitamente compilata.
  Dei progetti per i quali non abbia ricevuto la comunicazione di cui
al  precedente  capoverso  ovvero  motivata  richiesta  di rinvio (da
sottoporre alle determinazioni del CIPE) il Ministero anzidetto dara'
comunicazione al CIPE stesso ai fini della revoca del finanziamento e
della conseguente allocazione delle somme resesi cosi' disponibili.
  Le  amministrazioni provvederanno agli adempimenti di cui al primo,
secondo  e  terzo  capoverso  del presente punto 6 per ciascuno degli
eventuali appalti successivi.
  7.  Sulla base delle documentazioni e comunicazioni di cui sopra il
Ministero del bilancio e della programmazione economica, accertata la
regolarita'  della  procedura  ed  effettuate  le eventuali verifiche
tramite   il   proprio   Nucleo  ispettivo,  provvedera'  ad  avviare
tempestivamente  gli  adempimenti  necessari  per  le  operazioni  di
accredito di cui al successivo punto 8.
  8.  Le  somme destinate alle amministrazioni centrali sono iscritte
in  capitoli  all'uopo  istituiti sui rispettivi stati di previsione,
previa  comunicazione  del  Ministero  del  bilancio  da  effettuarsi
rispettivamente  dopo  l'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara per
il 50 per cento dell'assegnazione di cui al precedente punto 1 e dopo
l'avvenuta apertura dei cantieri per il restante 50 per cento.
  Le  somme  destinate alle amministrazioni regionali sono trasferite
alla   Cassa   depositi   e  prestiti  sull'apposito  conto  corrente
infruttifero  aperto  presso  la  Tesoreria  centrale dello Stato. La
Cassa provvedera' ad accreditare alle amministrazioni interessate per
ogni progetto un primo acconto pari al 15 per cento dell'assegnazione
concessa, sulla base della comunicazione del Ministero del bilancio e
della  programmazione economica di cui al precedente punto 7 relativa
all'avvenuta  pubblicazione  del  primo  bando di gara o all'avvio di
procedura  alternativa  ed  un  secondo  acconto pari al 15 per cento
dell'importo  dei  lavori  affidati, valutati al netto dell'eventuale
copertura  derivante  da  altre  fonti  di  finanziamento, non appena
intervenuta la comunicazione di cui al terzo capoverso del precedente
punto 6.
  La  Cassa  eroghera'  acconti  a  fronte  di  comprovati  stati  di
avanzamento  dei  lavori  e  di  altri documenti giustificativi della
spesa  (convalidati e trasmessi da parte delle regioni), in quote non
inferiori  al  10  per  cento  dell'assegnazione concessa, e comunque
sempre  nei  limiti  delle  assegnazioni  medesime,  ivi  compreso il
recupero pro-quota dell'anticipazione all'impresa aggiudicataria.
  La  Cassa  depositi e prestiti inviera' semestralmente al Ministero
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  una relazione con
l'indicazione dei pagamenti effettuati.
  9.  Il  Ministero  del  tesoro  provvedera'  a stipulare con la BEI
apposita  convenzione  ai  sensi  del citato art. 14, commi secondo e
terzo. Con la stessa convenzione saranno definite le procedure per il
rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate di ammortamento
dei mutui.
  10.  La BEI sara' inviata a comunicare tempestivamente al Ministero
del  bilancio  e  della  programmazione economica ed al Ministero del
tesoro   le   proprie   deliberazioni   sui   singoli  progetti,  con
l'indicazione dell'ammontare dei mutui concessi.
  11.  Le singole amministrazioni centrali e regionali provvederanno,
per i progetti ammessi al finanziamento BEI, a stipulare con la Banca
i  relativi  contratti di mutuo, i quali si richiameranno, per quanto
necessario,  alla  convenzione  di cui al punto 9. Le amministrazioni
centrali  e  regionali,  per  i  progetti  di  rispettiva competenza,
provvederanno  a  comunicare direttamente alla BEI e, per conoscenza,
ai  Ministeri  del  bilancio  e  della programmazione economica e del
tesoro, secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui sopra
e/o  nei  singoli  contratti  di  mutuo,  lo stato di avanzamento dei
lavori  al  fine di attivare le erogazioni sui finanziamenti concessi
dalla BEI medesima.
  Il  finanziamento  concesso  alle  singole amministrazioni sara' al
lordo di spese e commissioni per il trasferimento dei fondi.
  12.  Il  Ministro  del  bilancio  e della programmazione economica,
qualora  sulla  base  delle  comunicazioni  della BEI si manifestasse
l'impossibilita'   di   realizzare   la   copertura   integrale   dei
finanziamenti  approvati  di cui al punto 1, provvedera' a sottoporre
la  questione  al CIPE per le conseguenti decisioni a norma del comma
trentacinquesimo dell'art. 17 citato nella premessa.
  13.  Per i progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento
dei rifiuti le documentazioni di cui ai precedenti punto 2, capoverso
primo,  punto  6,  capoversi  primo, secondo, terzo, quarto e quinto,
punto 8, ultimo capoverso, e punto 10 saranno trasmesse, oltre che al
Ministero del bilancio e della programmazione economica, al Ministero
dell'ambiente,  commissione  tecnico-scientifica,  per la valutazione
dei progetti di protezione e risanamento ambientale.
  14.  L'amministrazione che nella realizzazione di un progetto abbia
conseguito economie rispetto a quanto preventivato:
    a)   puo'   destinare   tali   risorse,  con  l'osservanza  delle
disposizioni  normative vigenti in tema di lavori pubblici e comunque
per  non  oltre  il  10%  del  costo  effettivo dell'investimento, al
finanziamento  di  opere accessorie al progetto, previa comunicazione
al  Ministero  del bilancio e della programmazione economica e, per i
progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti,
del  Ministero  dell'ambiente, cui andra' tempestivamente inviata una
dettagliata relazione sulle opere stesse;
    b)   puo',  per  i  mezzi  eccedenti  il  limite  anzidetto  -  o
eventualmente per tutti i mezzi disponibili, ove rinunzi ad avvalersi
della   facolta'   in  a)  -  chiedere  al  CIPE  che  concorrano  al
finanziamento  di  uno o piu' interventi della stessa amministrazione
che  vengano  approvati  da  detto comitato in relazione a successivi
stanziamenti    previsti   per   la   realizzazione   di   interventi
"immediatamente eseguibili".
  15.  A  norma  dell'art.  17,  comma  trentaquattresimo,  citato in
premessa,  constatata  la  loro coerenza con il secondo piano annuale
per  l'intervento  straordinario nel Mezzogiorno, di cui essi faranno
parte  integrante, sono approvati i seguenti progetti da finanziare a
valere sulla legge n. 64/1986.


    ---->  Vedere Tabella da Pag. 34 a Pag. 35 della G.U.   <----


   Roma, addi' 12 maggio 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI