IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 14, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha previsto lo stanziamento nello stato di previsione nella spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1986 di 1.520 miliardi di lire per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria; Visti l'art. 5, comma primo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e l'art. 17, comma ventisette, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha elevato lo stanziamento anzidetto a 3.520 miliardi di lire; Visti i citati art. 14, comma terzo, e art. 17, comma ottavo, che autorizzano il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di 2.500 miliardi di lire, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti; Viste le proprie delibere del 27 aprile 1984 e del 12 giugno 1984 di revoca del finanziamento di 12,4 miliardi di lire relativo al progetto "Ospedale S. Vincenzo di Lipari"; Vista la propria delibera in data 8 maggio 1986, con la quale sono stati definiti i criteri di ripartizione dello stanziamento di cui sopra tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento, nonche' i parametri di valutazione dei progetti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e, per i progetti di protezione e risanamento ambientale, del Ministro dell'ambiente; Visto l'art. 21, commi terzo e quarto, della legge 26 aprile 1983, n. 130, richiamato dal citato art. 14, comma secondo, ai sensi del quale il CIPE delibera sui progetti presentati per il finanziamento di cui sopra tenuto conto del contributo di ciascuno alla realizzazione degli obiettivi economici a medio termine e fissa le modalita' ed i tempi di erogazione; Visto lo stesso art. 14, comma quarto, a norma del quale il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui anzidetti; Preso atto che l'intervento della BEI e' condizionato alle decisioni degli organi deliberanti della Banca, nonche' al rispetto della normativa comunitaria ed in particolare delle direttive in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici; Considerato che: ai sensi dei citati art. 14, comma primo e art. 17, comma ventinovesimo, dei fondi di cui sopra sono riservati 300 miliardi al finanziamento di iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 550 miliardi al finanziamento di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma e 225 per interventi nel Mezzogiorno; lo stesso art. 14, comma secondo, fa salva la riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, comma primo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulle disponibilita' nette complessive; ai sensi degli stessi art. 14, comma quinto, e art. 17, comma ventinovesimo, dei fondi di cui sopra sono riservati 1.970 miliardi al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, di cui 1.430 per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi e 540 per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza degli enti o consorzi anzidetti; il punto 9 della citata delibera del CIPE dell'8 maggio 1986 assegna non meno del 40 per cento delle disponibilita' nette complessive al finanziamento di progetti proposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano; Visto il suddetto art. 17, comma trentaquattresimo, che consente al CIPE di deliberare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa il finanziamento sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, di progetti immediatamente eseguibili che siano stati valutati positivamente nell'istruttoria condotta ai sensi dei citati art. 21, comma ottavo, e art. 14, comma settimo; Vista la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica di finanziare un complesso coordinato di progetti di interesse del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 17, comma trentaquattresimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto che il Dipartimento per il Mezzogiorno ha verificato la coerenza di detti progetti con il programma triennale del Mezzogiorno e che essi risultano inseribili nel secondo piano annuale di attuazione in corso di definizione, rispetto al quale costituiscono un'utile fase di avvio immediata; Vista l'intesa espressa dal Ministro per il Mezzogiorno con lettera n. 185 del 12 marzo 1988 e con fonogramma n. 353/GAB del 4 maggio 1988 sulla proposta formulata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica nei termini sopra descritti; Vista l'intesa intervenuta tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dei lavori pubblici, volta a finanziare sui capitoli n. 7501, n. 7701 e n. 8405 del bilancio dello Stato per il 1988 vari progetti ai sensi del gia' richiamato art. 17, comma trentaquattresimo; Vista l'intesa intervenuta tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dei trasporti volta a finanziare sull'art. 2 della legge n. 910/86 due progetti ai sensi del ripetuto art. 17, comma trentaquattresimo; Vista l'intesa intervenuta tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della pubblica istruzione, volta a contribuire al finanziamento di un progetto di edilizia universitaria; Vista l'intesa intervenuta tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali, volta a finanziare, sulla legge 29 ottobre 1987, n. 449, progetti ai sensi del gia' richiamato art. 17, comma trentaquattresimo; Udita la relazione e preso atto delle proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica, effettuate: sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica che il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e, per i progetti di protezione e risanamento ambientale, la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente hanno condotto secondo quanto indicato nella citata delibera dell'8 maggio 1986; tenendo conto delle osservazioni espresse dalle amministrazioni interessate, particolarmente in merito all'ordine di priorita' dei relativi progetti; recependo l'elenco dei progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti trasmessogli, ai sensi del citato art. 14, comma settimo, dal Ministro dell'ambiente; avuto specifico riguardo agli obiettivi programmatici a medio termine, tenendo in particolare conto quello di massimizzare l'occupazione e avuto altresi' riguardo all'opportunita' di una equilibrata distribuzione dei finanziamenti dal punto di vista territoriale, anche in considerazione delle ripartizioni effettuate sugli analoghi stanziamenti degli anni precedenti; Preso atto, altresi', dell'ampio ed approfondito dibattito in materia; Delibera: 1. Ai sensi e per gli effetti della normativa indicata nelle premesse, i seguenti progetti di investimento sono ammessi al finanziamento sulle disponibilita' di cui all'art. 14, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive integrazioni, su quelle derivanti dalle proprie delibere del 27 aprile 1984 e del 12 giugno 1984 citate in premessa, nonche' al ricorso ai mutui della BEI, di cui all'art. 17, comma ottavo, della legge finanziaria per il 1988. Per ciascun progetto viene indicato l'importo della prima assegnazione stabilito in funzione diretta dell'ammontare del finanziamento approvato e inversa del previsto tempo di realizzazione. Per i progetti riguardanti i settori dei beni culturali e della pubblica istruzione viene indicato entro parentesi il finanziamento integrativo pro-quota a valere, rispettivamente, sulle leggi n. 449/87 e n. 910/86. ----> Vedere Tabella da Pag. 20 a Pag. 32 della G.U. <---- 2. Per i progetti ammessi al finanziamento le amministrazioni interessate sono tenute a chiedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, alla BEI per il tramite del Ministero del tesoro ed informandone il Ministero del bilancio e della programmazione economica il mutuo di cui al citato art. 14, comma terzo, e art. 17, comma ventottesimo, per l'ammontare massimo che la banca riterra' di assegnare ad ogni singolo progetto da essa considerato ammissibile. Tale ammontare non potra' comunque eccedere il finanziamento approvato dal CIPE, fermo restando il vincolo globale di bilancio. L'inadempienza in proposito costituisce motivo di revoca del finanziamento del progetto. 3. Le assegnazioni anzidette potranno essere rettificate dal CIPE in relazione all'effettiva articolazione temporale dei lavori relativi a ciascun progetto. Qualora l'ammontare dei finanziamenti via via deliberati dalla BEI per taluni progetti fosse superiore alla differenza tra i finanziamenti approvati dal CIPE e le assegnazioni di fondi concesse, il Ministro del bilancio e della programmazione economica procedera' ad una corrispondente decurtazione delle assegnazioni gia' disposte e, utilizzando i mezzi resi cosi' disponibili, all'attribuzione di ulteriori quote ai restanti progetti fino alla copertura totale del finanziamento approvato. Il Ministro del tesoro provvedera' alle occorrenti compensazioni contabili. 4. Le amministrazioni potranno procedere, nei termini di cui al successivo punto 5, all'affidamento dei lavori tenuto conto dell'ammontare dei mezzi provenienti da altre fonti e delle assegnazioni di cui al precedente punto 1, nonche' degli eventuali mezzi propri anticipabili allo scopo senza alcun aggravio di oneri e di interessi per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni potranno quindi procedere all'ulteriore affidamento dei lavori sulla base delle assegnazioni aggiuntive, nonche' dell'avvenuta delibera di concessione del mutuo da parte della BEI e nei limiti del relativo ammontare, prevedendo che le effettive erogazioni avvengano via via compatibilmente con i versamenti da parte della Banca anzidetta. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato e le amministrazioni regionali dovranno provvedere perche' siano attivate - con l'osservanza di quanto disposto al punto 11, comma primo, della delibera del CIPE dell'8 maggio 1986 - le procedure per l'aggiudicazione delle opere e/o delle forniture previste dal progetto in tempo utile perche' l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni abbiano luogo entro centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Anche al fine di non pregiudicare le possibilita' di cofinanziamento da parte della BEI, le procedure di affidamento dei lavori dovranno in ogni caso essere conformi alla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di opere e di commesse pubbliche. 6. Le amministrazioni dovranno trasmettere al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando di gara per l'appalto delle opere e/o forniture, il testo e la documentazione del bando medesimo con l'indicazione delle opere e/o forniture stesse, del loro valore e dei relativi tempi di esecuzione. Nei casi nei quali, ricorrendo le condizioni di cui al citato punto 11, comma primo, della delibera 8 maggio 1986, venga adottata altra procedura, le amministrazioni daranno al Ministero del bilancio e della programmazione economica immediata motivata comunicazione della procedura intrapresa. Avvenuta l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni, le amministrazioni invieranno immediatamente al Ministero del bilancio e della programmazione economica, in triplice copia, la tavola 1 allegata alla presente delibera, debitamente compilata. Dei progetti per i quali non abbia ricevuto la comunicazione di cui al precedente capoverso ovvero motivata richiesta di rinvio (da sottoporre alle determinazioni del CIPE) il Ministero anzidetto dara' comunicazione al CIPE stesso ai fini della revoca del finanziamento e della conseguente allocazione delle somme resesi cosi' disponibili. Le amministrazioni provvederanno agli adempimenti di cui al primo, secondo e terzo capoverso del presente punto 6 per ciascuno degli eventuali appalti successivi. 7. Sulla base delle documentazioni e comunicazioni di cui sopra il Ministero del bilancio e della programmazione economica, accertata la regolarita' della procedura ed effettuate le eventuali verifiche tramite il proprio Nucleo ispettivo, provvedera' ad avviare tempestivamente gli adempimenti necessari per le operazioni di accredito di cui al successivo punto 8. 8. Le somme destinate alle amministrazioni centrali sono iscritte in capitoli all'uopo istituiti sui rispettivi stati di previsione, previa comunicazione del Ministero del bilancio da effettuarsi rispettivamente dopo l'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara per il 50 per cento dell'assegnazione di cui al precedente punto 1 e dopo l'avvenuta apertura dei cantieri per il restante 50 per cento. Le somme destinate alle amministrazioni regionali sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti sull'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La Cassa provvedera' ad accreditare alle amministrazioni interessate per ogni progetto un primo acconto pari al 15 per cento dell'assegnazione concessa, sulla base della comunicazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui al precedente punto 7 relativa all'avvenuta pubblicazione del primo bando di gara o all'avvio di procedura alternativa ed un secondo acconto pari al 15 per cento dell'importo dei lavori affidati, valutati al netto dell'eventuale copertura derivante da altre fonti di finanziamento, non appena intervenuta la comunicazione di cui al terzo capoverso del precedente punto 6. La Cassa eroghera' acconti a fronte di comprovati stati di avanzamento dei lavori e di altri documenti giustificativi della spesa (convalidati e trasmessi da parte delle regioni), in quote non inferiori al 10 per cento dell'assegnazione concessa, e comunque sempre nei limiti delle assegnazioni medesime, ivi compreso il recupero pro-quota dell'anticipazione all'impresa aggiudicataria. La Cassa depositi e prestiti inviera' semestralmente al Ministero del bilancio e della programmazione economica una relazione con l'indicazione dei pagamenti effettuati. 9. Il Ministero del tesoro provvedera' a stipulare con la BEI apposita convenzione ai sensi del citato art. 14, commi secondo e terzo. Con la stessa convenzione saranno definite le procedure per il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate di ammortamento dei mutui. 10. La BEI sara' inviata a comunicare tempestivamente al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro le proprie deliberazioni sui singoli progetti, con l'indicazione dell'ammontare dei mutui concessi. 11. Le singole amministrazioni centrali e regionali provvederanno, per i progetti ammessi al finanziamento BEI, a stipulare con la Banca i relativi contratti di mutuo, i quali si richiameranno, per quanto necessario, alla convenzione di cui al punto 9. Le amministrazioni centrali e regionali, per i progetti di rispettiva competenza, provvederanno a comunicare direttamente alla BEI e, per conoscenza, ai Ministeri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui sopra e/o nei singoli contratti di mutuo, lo stato di avanzamento dei lavori al fine di attivare le erogazioni sui finanziamenti concessi dalla BEI medesima. Il finanziamento concesso alle singole amministrazioni sara' al lordo di spese e commissioni per il trasferimento dei fondi. 12. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, qualora sulla base delle comunicazioni della BEI si manifestasse l'impossibilita' di realizzare la copertura integrale dei finanziamenti approvati di cui al punto 1, provvedera' a sottoporre la questione al CIPE per le conseguenti decisioni a norma del comma trentacinquesimo dell'art. 17 citato nella premessa. 13. Per i progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti le documentazioni di cui ai precedenti punto 2, capoverso primo, punto 6, capoversi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, punto 8, ultimo capoverso, e punto 10 saranno trasmesse, oltre che al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al Ministero dell'ambiente, commissione tecnico-scientifica, per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale. 14. L'amministrazione che nella realizzazione di un progetto abbia conseguito economie rispetto a quanto preventivato: a) puo' destinare tali risorse, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di lavori pubblici e comunque per non oltre il 10% del costo effettivo dell'investimento, al finanziamento di opere accessorie al progetto, previa comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica e, per i progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti, del Ministero dell'ambiente, cui andra' tempestivamente inviata una dettagliata relazione sulle opere stesse; b) puo', per i mezzi eccedenti il limite anzidetto - o eventualmente per tutti i mezzi disponibili, ove rinunzi ad avvalersi della facolta' in a) - chiedere al CIPE che concorrano al finanziamento di uno o piu' interventi della stessa amministrazione che vengano approvati da detto comitato in relazione a successivi stanziamenti previsti per la realizzazione di interventi "immediatamente eseguibili". 15. A norma dell'art. 17, comma trentaquattresimo, citato in premessa, constatata la loro coerenza con il secondo piano annuale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, di cui essi faranno parte integrante, sono approvati i seguenti progetti da finanziare a valere sulla legge n. 64/1986. ----> Vedere Tabella da Pag. 34 a Pag. 35 della G.U. <---- Roma, addi' 12 maggio 1988 Il Presidente delegato: FANFANI