IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale; Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali n. 281777, n. 647067 e n. 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78; Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, nella misura dello 0,25 per cento; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata e' stata determinata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,85 per cento; Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione; Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata commissione onnicomprensiva; Attesa la necessita' di rideterminare, la misura della commissione onnicomprensiva; Decreta: La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa, e' fissata, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,50 per cento. La commissione, come sopra rideterminata, si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 giugno 1988 Il Ministro: AMATO