IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale e' stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari ed e' stato stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri: a) rendimento medio dei BOT a sei mesi e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine nella misura dello 0,25 per cento; Visto il proprio decreto n. 285385 del 30 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 1988, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1988 e' stato determinato nella misura del 12,95 per cento annuo posticipato, di cui l'1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria; Considerato che detta maggiorazione forfettaria viene riconosciuta agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione; Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata maggiorazione forfettaria; Attesa la necessita' di rideterminare la misura della maggiorazione forfettaria; Decreta: La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,30 per cento. La maggiorazione forfettaria, come sopra rideterminata, si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 giugno 1988 Il Ministro: AMATO