IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  21  luglio 1987, 16 settembre 1987, 4
novembre 1987, con le quali la  Nationale  Suisse  vita  -  Compagnia
italiana  di  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede in Milano, ha chiesto
l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della  Repubblica,  le
assicurazioni   sulla   durata   della   vita   umana,   la  relativa
riassicurazione  e  le  operazioni   di   capitalizzazione,   nonche'
l'approvazione  di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle
relative condizioni di polizza;
  Vista  la  lettera  in data 24 aprile 1988, n. 821243, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda di  autorizzazione  presentata  dall'impresa
anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;
  Vista  la  lettera  in  data 6 aprile 1988, n. 821404, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole all'approvazione  delle  tariffe  e  delle  condizioni  di
polizza  presentate  dalla  richiamata  impresa, ad esclusione di due
tariffe  di  assicurazione  mista,  a   premio   annuo   costante   o
rivalutabile,  con  rivalutazione  annua  della prestazione garantita
(tasso tecnico 4%), dal momento che i caricamenti introdotti non sono
stati   ritenuti  sufficienti  a  garantire  il  recupero  dei  costi
inizialmente sostenuti dalla societa', mediamente superiori a  quelli
di  analoghe  imprese  gia' operanti sul mercato e non sono risultati
altresi' in linea  con  le  previsioni  contenute  nel  programma  di
attivita' presentato;
  Considerato  che  ai  fini di garantire la effettiva attuazione del
programma di attivita' presentato, la Nationale Suisse vita Compagnia
italiana di assicurazioni S.p.a. e la Nationale Svizzera compagnia di
assicurazioni, che detengono il pacchetto azionario  della  Nationale
Suisse  vita  -  Compagnia  italiana di assicurazioni S.p.a., si sono
impegnate a non procedere nel primo triennio di attivita' dalla  data
del  presente  decreto  di  autorizzazione  ad alcuna alienazione del
pacchetto azionario di controllo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  Nationale  Suisse  vita  -  Compagnia italiana di assicurazioni
S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  e'  autorizzata  ad  esercitare  nel
territorio    della    Repubblica,    l'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa nel ramo I - le assicurazioni sulla durata della  vita
umana   -   ed   assicurativa   nel   ramo   V  -  le  operazioni  di
capitalizzazione di cui all'art.  33  del  testo  unico  delle  leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.  449  -  di  cui  al
punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.