IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 21 luglio 1987, 16 settembre 1987, 4 novembre 1987, con le quali la Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonche' l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la lettera in data 24 aprile 1988, n. 821243, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988; Vista la lettera in data 6 aprile 1988, n. 821404, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa, ad esclusione di due tariffe di assicurazione mista, a premio annuo costante o rivalutabile, con rivalutazione annua della prestazione garantita (tasso tecnico 4%), dal momento che i caricamenti introdotti non sono stati ritenuti sufficienti a garantire il recupero dei costi inizialmente sostenuti dalla societa', mediamente superiori a quelli di analoghe imprese gia' operanti sul mercato e non sono risultati altresi' in linea con le previsioni contenute nel programma di attivita' presentato; Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attivita' presentato, la Nationale Suisse vita Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. e la Nationale Svizzera compagnia di assicurazioni, che detengono il pacchetto azionario della Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., si sono impegnate a non procedere nel primo triennio di attivita' dalla data del presente decreto di autorizzazione ad alcuna alienazione del pacchetto azionario di controllo; Decreta: Art. 1. La Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I - le assicurazioni sulla durata della vita umana - ed assicurativa nel ramo V - le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 - di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.