IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n.  449,  nonche' il regolamento approvato con regio
decreto  4  gennaio  1925,  n.  63,  e  le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  e successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  ministeriale 26 maggio 1971, con il
quale l'Ufficio centrale  italiano  (U.C.I.),  con  sede  in  Milano,
costituito  fra  le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della
responsabilita'  civile  autoveicoli,  e'  stato  riconosciuto   agli
effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990 del 1969;
  Preso  atto  che  l'Ufficio  centrale  italiano  raggruppa tutte le
imprese autorizzate, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 990,
all'esercizio  dell'assicurazione  della responsabilita' civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1972 e 28 giugno 1973 con i
quali l'U.C.I. e' stato abilitato a  provvedere,  con  decorrenza  1
luglio 1973, al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della
Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica  di
San  Marino  da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio degli
altri  Stati  membri  fondatori  della   C.E.E.   (Belgio,   Francia,
Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica Federale Tedesca);
  Visti  i decreti ministeriali 11 dicembre 1973 e 13 maggio 1974 con
i quali l'U.C.I. e' stato abilitato a provvedere nel territorio della
Repubblica  italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di
San Marino, con decorrenza 15 maggio 1974, al risarcimento dei  danni
cagionati  da  veicoli  abitualmente  stazionanti nei territori degli
altri Stati membri della Comunita' economica europea (Danimarca, Gran
Bretagna,  Irlanda)  e  di  altri  Stati  terzi  (Austria, Finlandia,
Norvegia, Svezia e Svizzera), nonche'  a  garantire  il  rimborso  ai
competenti uffici nazionali di assicurazione degli Stati comunitari e
di altri Stati terzi (Finlandia, Norvegia e Svezia) del  risarcimento
pagato  per  danni  causati  nel  territorio  degli stessi da veicoli
abitualmente stazionanti nella Repubblica italiana, nella Citta'  del
Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
  Visto  il decreto ministeriale 31 maggio 1986 con il quale l'U.C.I.
e' stato abilitato  a  provvedere  nel  territorio  della  Repubblica
italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
con  decorrenza  dal  1  giugno  1986,  al  risarcimento  dei  danni
cagionati da veicoli abitualmente stazionanti nei territori del Regno
di Spagna, della Repubblica portoghese, del territorio di Gibilterra,
delle  Isole  Faroe  e delle province spagnole d'oltremare di Ceuta e
Melilla,  nonche'  a  garantire  il  rimborso  ai  competenti  uffici
nazionali  di  assicurazione  delle  somme dagli stessi pagate per il
risarcimento di sinistri causati nel territorio del Regno di  Spagna,
della Repubblica portoghese, di Gibilterra, delle Isole Faroe e delle
province  spagnole  d'oltremare  di  Ceuta  e  Melilla   da   veicoli
abitualmente  stazionanti  nel  territorio della Repubblica italiana,
della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
  Considerato  che  l'U.C.I.  ha  concluso in data 9 ottobre 1987 con
l'ufficio  nazionale  di  assicurazione  della  Repubblica   ellenica
l'accordo  previsto  dall'art.  2,  paragrafo  2, della direttiva del
Consiglio  delle  Comunita'  europee  in  data  24  aprile  1972,  n.
72/166/CEE,  concernente  il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile
derivante  dalla circolazione dei veicoli e di controllo dell'obbligo
di assicurare tale responsabilita';
  Considerato  che  con  il  citato  accordo  l'ufficio  nazionale di
assicurazione della Repubblica ellenica garantira'  i  danni  causati
nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e
della Repubblica di San Marino da  veicoli  abitualmente  stazionanti
nella  Repubblica  ellenica,  anche  se  privi  di  carta verde o non
assicurati  e  che  l'U.C.I.  garantira'  i  sinistri  causati  nella
Repubblica   ellenica   da   veicoli   abitualmente  stazionanti  nel
territorio della Repubblica italiana, della  Citta'  del  Vaticano  e
della  Repubblica  di San Marino, anche se privi di carta verde o non
assicurati, con esclusione di quelli  indicati  all'annesso  II  alla
convenzione supplementare del 12 dicembre 1973;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'abilitazione  accordata  all'Ufficio  centrale italiano (U.C.I.),
con sede in Milano, a provvedere al risarcimento dei danni  cagionati
nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e
della Repubblica di San Marino da  veicoli  stazionanti  abitualmente
negli   Stati  membri  della  Comunita'  economica  europea  (Belgio,
Francia,  Lussemburgo,  Paesi  Bassi,  Repubblica  federale  tedesca,
Danimarca,  Gran  Bretagna, Irlanda, Spagna e Portogallo), nonche' di
altri Stati terzi (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia  e  Svizzera)
e'  estesa al risarcimento dei danni cagionati nei predetti territori
da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio  della  Repubblica
ellenica.