IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonche' il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), con sede in Milano, costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilita' civile autoveicoli, e' stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990 del 1969; Preso atto che l'Ufficio centrale italiano raggruppa tutte le imprese autorizzate, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 990, all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1972 e 28 giugno 1973 con i quali l'U.C.I. e' stato abilitato a provvedere, con decorrenza 1 luglio 1973, al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio degli altri Stati membri fondatori della C.E.E. (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica Federale Tedesca); Visti i decreti ministeriali 11 dicembre 1973 e 13 maggio 1974 con i quali l'U.C.I. e' stato abilitato a provvedere nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino, con decorrenza 15 maggio 1974, al risarcimento dei danni cagionati da veicoli abitualmente stazionanti nei territori degli altri Stati membri della Comunita' economica europea (Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda) e di altri Stati terzi (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera), nonche' a garantire il rimborso ai competenti uffici nazionali di assicurazione degli Stati comunitari e di altri Stati terzi (Finlandia, Norvegia e Svezia) del risarcimento pagato per danni causati nel territorio degli stessi da veicoli abitualmente stazionanti nella Repubblica italiana, nella Citta' del Vaticano e nella Repubblica di San Marino; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1986 con il quale l'U.C.I. e' stato abilitato a provvedere nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino, con decorrenza dal 1 giugno 1986, al risarcimento dei danni cagionati da veicoli abitualmente stazionanti nei territori del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, del territorio di Gibilterra, delle Isole Faroe e delle province spagnole d'oltremare di Ceuta e Melilla, nonche' a garantire il rimborso ai competenti uffici nazionali di assicurazione delle somme dagli stessi pagate per il risarcimento di sinistri causati nel territorio del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, di Gibilterra, delle Isole Faroe e delle province spagnole d'oltremare di Ceuta e Melilla da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino; Considerato che l'U.C.I. ha concluso in data 9 ottobre 1987 con l'ufficio nazionale di assicurazione della Repubblica ellenica l'accordo previsto dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee in data 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'; Considerato che con il citato accordo l'ufficio nazionale di assicurazione della Repubblica ellenica garantira' i danni causati nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli abitualmente stazionanti nella Repubblica ellenica, anche se privi di carta verde o non assicurati e che l'U.C.I. garantira' i sinistri causati nella Repubblica ellenica da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino, anche se privi di carta verde o non assicurati, con esclusione di quelli indicati all'annesso II alla convenzione supplementare del 12 dicembre 1973; Decreta: Art. 1. L'abilitazione accordata all'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), con sede in Milano, a provvedere al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli stazionanti abitualmente negli Stati membri della Comunita' economica europea (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e Portogallo), nonche' di altri Stati terzi (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera) e' estesa al risarcimento dei danni cagionati nei predetti territori da veicoli abitualmente stazionanti nel territorio della Repubblica ellenica.