IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 1986 e concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento; Considerato che in sede applicativa dell'art. 7 del decreto ministeriale citato si e' rilevata l'esigenza di adeguare i termini procedurali alla complessita' delle situazioni e alle difficolta' per gli operatori di completare la richiesta documentazione nei termini previsti; Decreta: Articolo unico 1. Il termine di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 e' stabilito in centottanta giorni. Una proroga di ulteriori novanta giorni puo' essere concessa dal Ministro del commercio con l'estero, previo parere dell'apposito organo consultivo, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine originario. Quando, per causa non imputabile all'operatore italiano, risulti impossibile la presentazione della documentazione prescritta dall'art. 7 del citato decreto ministeriale, l'operatore puo' presentare idonea ed equipollente documentazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, addi' 18 giugno 1988 Il Ministro: RUGGIERO AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Nota all'articolo unico: Il testo dell'art. 7 comma 1, del decreto ministeriale 4 dicembre 1986 e' il seguente: "Art. 7. (Controlli successivi sulla destinazione del materiale di armamento). - 1. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza dell'autorizzazione di esportazione, l'esportatore e' tenuto a presentare al Ministero del commercio con l'estero il formulario di verificazione (F.V.) rilasciato dalle competenti autorita' del Paese importatore: ovvero copia delle bolle doganali di importazione o della documentazione di presa in carico da parte dell'ente importatore: questi ultimi documenti debbono essere debitamente tradotti in lingua italiana; i documenti stessi, e la relativa traduzione, debbono essere autenticati dalle autorita' diplomatico-consolari italiane territorialmente competenti".