IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 dicembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284  del  6  dicembre  1986  e  concernente  la
disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione
e al transito di materiali di armamento;
  Considerato  che  in  sede  applicativa  dell'art.  7  del  decreto
ministeriale citato si e' rilevata l'esigenza di adeguare  i  termini
procedurali alla complessita' delle situazioni e alle difficolta' per
gli operatori di completare la richiesta documentazione  nei  termini
previsti;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  1.  Il termine di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale
4 dicembre 1986 e' stabilito in centottanta giorni.  Una  proroga  di
ulteriori  novanta  giorni  puo'  essere  concessa  dal  Ministro del
commercio  con   l'estero,   previo   parere   dell'apposito   organo
consultivo,   sulla   base   di   motivata  e  documentata  richiesta
dell'operatore, da  presentarsi  almeno  trenta  giorni  prima  della
scadenza  del  termine  originario.  Quando, per causa non imputabile
all'operatore italiano, risulti impossibile  la  presentazione  della
documentazione    prescritta   dall'art.   7   del   citato   decreto
ministeriale, l'operatore  puo'  presentare  idonea  ed  equipollente
documentazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione.
   Roma, addi' 18 giugno 1988
                                                Il Ministro: RUGGIERO
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  alla  quale  e'  operato  il  rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
          trascritto.
 
          Nota all'articolo unico:
             Il testo dell'art. 7 comma 1, del decreto ministeriale 4
          dicembre 1986 e' il seguente:
             "Art.  7.  (Controlli  successivi sulla destinazione del
          materiale di armamento). - 1.  Entro  sessanta  giorni  dal
          termine  di  scadenza  dell'autorizzazione di esportazione,
          l'esportatore e'  tenuto  a  presentare  al  Ministero  del
          commercio  con  l'estero  il  formulario  di  verificazione
          (F.V.) rilasciato  dalle  competenti  autorita'  del  Paese
          importatore:   ovvero   copia   delle   bolle  doganali  di
          importazione o della documentazione di presa in  carico  da
          parte   dell'ente   importatore:  questi  ultimi  documenti
          debbono essere debitamente tradotti in lingua  italiana;  i
          documenti  stessi, e la relativa traduzione, debbono essere
          autenticati dalle autorita' diplomatico-consolari  italiane
          territorialmente competenti".