IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle  assicurazioni  contro  i  danni  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto, in particolare, l'art. 65, secondo comma, della citata legge
n. 742 del 1986;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  ottobre  1978,  concernente il
prospetto dimostrativo della situazione del margine  di  solvibilita'
delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  giugno  1988,  concernente  il
prospetto dimostrativo della situazione del margine  di  solvibilita'
delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  enti  e  le  imprese  indicati all'art. 30, primo comma, della
legge 22 ottobre 1986, n. 742, devono allegare al bilancio, oltre  ai
prospetti  di  cui ai decreti ministeriali in data 9 ottobre 1978 e 2
giugno 1988, nelle premesse citati, anche un prospetto  riepilogativo
redatto in conformita' dell'annesso modello.