IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto, in particolare, l'art. 65, secondo comma, della citata legge n. 742 del 1986; Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1978, concernente il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1988, concernente il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita; Decreta: Art. 1. Gli enti e le imprese indicati all'art. 30, primo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, devono allegare al bilancio, oltre ai prospetti di cui ai decreti ministeriali in data 9 ottobre 1978 e 2 giugno 1988, nelle premesse citati, anche un prospetto riepilogativo redatto in conformita' dell'annesso modello.