IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato"  (legge
finanziaria 1988);
  Visto  in  particolare  l'art. 17, comma 38, della citata legge che
autorizza il concorso dello Stato nella misura del  90%  della  spesa
ammissibile  risultante  dal progetto, necessaria per l'esecuzione da
parte  delle  regioni  di  opere  di   costruzione,   ampliamento   e
sistemazione  di  acquedotti non di competenza statale nonche' per le
relative opere di adduzione;
  Considerato  che,  ai  sensi  della  medesima  disposizione, per le
finalita' di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a
contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire
360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi
annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;
  Considerato,  altresi', che a norma dello stesso art. 17, comma 38,
una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui e'  riservata  agli
interventi da effettuare nelle regioni meridionali;
  Visto  lo  stesso  art.  17,  comma  42,  che prescrive che per gli
interventi di cui sopra  i  relativi  progetti  siano  presentati  al
Ministero  dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo
sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresi', che
detti     criteri,    in    particolare,    prevedano    la    revoca
dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel  caso  in  cui  le
opere  relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un
anno dalla data di concessione del mutuo stesso;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  fissare  i  criteri di
ammissibilita' dei progetti ai fini della concessione  dei  mutui  da
parte della Cassa depositi e prestiti;
  Ritenuta,  in  particolare,  l'esigenza di stabilire i requisiti di
ammissibilita' dei progetti nonche' gli obiettivi prioritari in  base
ai  quali  i  soggetti interessati formuleranno l'ordine di priorita'
delle opere da  realizzare  contestualmente  alla  presentazione  dei
relativi  progetti  al  Ministero  dei  lavori  pubblici,  nonche' le
modalita' ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dei  lavori pubblici n. 237 del 30
maggio 1988 con la quale vengono evidenziate particolari esigenze  di
intervento in materia di acquedotti;
  Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;
                              Delibera:
  1.  Possono  essere  ammessi  al  finanziamento di cui all'art. 17,
comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
i  progetti  presentati  dalle  regioni  e dalle province autonome di
opere relative ad acquedotti non di competenza statale ai sensi delle
vigenti disposizioni finalizzate:
   1.1.   alla   razionalizzazione   del   servizio  idrico  mediante
eliminazione o consistente riduzione delle perdite di acqua dovute  a
cause  di  natura  tecnica  o di vetusta' degli impianti ivi compresa
l'installazione di adeguati sistemi  di  controllo  automatico  delle
perdite stesse;
   1.2.  all'ampliamento  da  effettuare  su  impianti esistenti allo
scopo di estendere ad un maggior numero di utenti  la  fruizione  del
bene  acqua  ovvero di assicurare alla utenza piu' adeguate dotazioni
idriche;
   1.3. alla realizzazione ex novo od al completamento di impianti di
acquedotto comprendenti le opere di presa, quelle di adduzione  e  le
reti   di   distribuzione   idrica   all'utenza   da  eseguire  anche
separatamente;
  2.   Gli   interventi   di   cui  al  punto  1  devono  interessare
esclusivamente opere di proprieta' pubblica e  destinate  a  rimanere
tali nel tempo.
   2.1.  I progetti presentati devono essere finalizzati a conseguire
immediati benefici in termini:
    di  incremento  della  dotazione  idrica giornaliera per abitante
relativamente  ad   utenze   rifornite   in   maniera   insufficiente
dall'acquedotto esistente;
    di estensione della collettivita' raggiunta dal servizio idrico;
    di qualita', affidabilita' e flessibilita' del servizio stesso.
   2.2.  Gli  interventi  proposti  devono  essere  coerenti  con  le
previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti e  relative
varianti  gia'  approvate  e  con  gli indirizzi strategici dei piani
regionali di risanamento delle  acque,  con  particolare  riferimento
alla   individuazione  degli  ambiti  territoriali  ottimali  per  la
gestione dei servizi pubblici di acquedotto.
   2.3.  Le caratteristiche delle acque distribuite mediante le opere
da realizzare devono essere conformi ai requisiti di  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano, fissati dalle vigenti normative.
   2.4.  L'importo  complessivo di ciascun progetto di intervento non
deve essere inferiore al lire 1.000 milioni.
   2.5.  Le  regioni  e  le  province  autonome, contestualmente alla
presentazione dei progetti, dovranno  indicare  la  fonte  dei  mezzi
finanziari  occorrenti  per  far  fronte alla restante quota di spesa
posta a loro carico, tenuto presente che tale quota puo' anche essere
coperta interamente dal mutuo della Cassa depositi e prestiti con gli
oneri di ammortamento a carico del bilancio dell'ente mutuatario.
   2.6.  Per  i  progetti  di  intervento,  le  regioni e le province
autonome devono aver acquisito tutti i pareri, le  autorizzazioni,  i
nulla  osta  e le pronunce di competenza di qualsiasi amministrazione
statale, regionale, locale o di altro ente pubblico,  previsti  dalle
vigenti  disposizioni  in materia di esecuzione di opere pubbliche e,
in particolare, le  autorizzazioni  prescritte  dal  testo  unico  11
dicembre  1933,  n. 1775, sia agli effetti della disponibilita' della
risorsa idrica sia per l'attuazione delle opere di utilizzazione.
   2.7.  I  progetti  debbono  essere  stati  approvati  dagli organi
tecnico-amministrativi istituzionalmente competenti.
   2.8. Le regioni e le province autonome sono tenute a presentare al
Ministero dei lavori pubblici, unitamente agli elaborati di progetto,
una   scheda   riassuntiva   degli   elementi   di  caratterizzazione
dell'intervento, desumendoli dal progetto stesso.
  Le  schede sono compilate secondo le istruzioni che saranno fornite
dal Ministro dei lavori pubblici con propria circolare.  I  progetti,
corredati  delle relative schede, saranno presentati al Ministero dei
lavori pubblici - Direzione generale delle  acque  e  degli  impianti
elettrici  -  Uffici  tecnici  -  Piazzale Porta Pia - Roma, entro il
termine di novanta giorni a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
  3.  Nella  presentazione  dei  progetti,  le  regioni e le province
autonome devono indicare il relativo ordine di  priorita',  formulato
tenendo  conto  del  raggiungimento  degli obiettivi sottoelencati in
ordine decrescente di rilevanza:
   3.1.  eliminazione  o  consistente riduzione delle perdite d'acqua
distribuita dall'acquedotto esistente;
   3.2.  rifornimento  idrico  di  aree  di  utenza caratterizzate da
insufficienza delle dotazioni d'acqua per abitante;
   3.3. soddisfacimento delle esigenze idriche nei periodi di maggior
consumo stagionale di aree a vocazione prevalentemente turistica;
   3.4.  completamento funzionale di schemi acquedottistici esistenti
anche al  fine  di  interconnettere  tra  loro  piu'  impianti  e  di
migliorarne l'affidabilita' complessiva.
  4.  Le  richieste di mutuo, a pena di decadenza, dovranno pervenire
alla Cassa depositi e  prestiti  con  raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dei lavori pubblici
di ammissione ai benefici, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di
trasmissione.
  5.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  trasmettera' al Ministero dei
lavori pubblici l'elenco dei progetti per i quali sono stati concessi
i mutui.
  6.  Non  appena  avvenuta  la  consegna dei lavori, le regioni e le
province autonome faranno pervenire al Ministero dei lavori  pubblici
copia  conforme  all'originale  del  verbale  di consegna dei lavori,
redatto ai sensi delle vigenti  disposizioni.  Ove  la  consegna  dei
lavori  non  avesse  luogo  entro  un anno a decorrere dalla data del
provvedimento di  concessione  del  mutuo,  il  Ministro  dei  lavori
pubblici  revochera'  l'autorizzazione  alla  concessione  del mutuo,
dandone contestuale comunicazione alla  Cassa  depositi  e  prestiti.
Peraltro,  la  Cassa non provvedera' ad alcuna erogazione se non dopo
la consegna dei lavori.
  7.  Le  economie  realizzate  sui  singoli progetti, ivi compresi i
ribassi d'asta, potranno essere utilizzati dagli enti  mutuatari  per
perizie suppletive relative ai progetti medesimi.
  Qualora  non  si  verificassero  esigenze di perizie suppletive, le
economie realizzate saranno redistribuite  dal  Ministro  dei  lavori
pubblici,  unitamente  alle  somme  resesi  disponibili  a seguito di
revoche.
   Roma, addi' 14 giugno 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI