IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 25 maggio 1981, n. 307; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1988, con il quale e' stata fissata, tra l'altro, al primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale (1 luglio 1988), la decorrenza dagli obblighi di iscrizione; Considerato che alcune delle apparecchiature occorrenti per il sistema informativo sono state acquisite solo il 22 giugno 1988 e che si rende necessario adeguare il software applicativo a tali apparecchiature; Ritenuta la necessita' di una successiva sperimentazione di tale software dopo le opportune modifiche; Decreta: Art. 1. Gli obblighi di iscrizione nel registro generale dei testamenti, contemplati nella legge 25 maggio 1981, n. 307 e nel relativo regolamento, hanno effetto per gli atti ricevuti a decorrere dal 1 gennaio 1989. Corrispondentemente restano fissati al 1 ottobre 1989 gli obblighi sanciti per il conservatore del registro generale dei testamenti dagli articoli 6 e 8, comma primo, parte prima, della ripetuta legge 25 maggio 1981, n. 307 e dell'art. 13 del relativo regolamento. Restano in tal senso modificati gli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 5 maggio 1988. Roma, addi' 27 giugno 1988 Il Ministro: VASSALLI