IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 25 maggio 1981, n. 307;
  Visto  il  regolamento  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  maggio  1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1988, con il quale  e'  stata
fissata,  tra  l'altro, al primo giorno del secondo mese successivo a
quello di pubblicazione del decreto stesso nella  Gazzetta  Ufficiale
(1 luglio 1988), la decorrenza dagli obblighi di iscrizione;
  Considerato  che  alcune  delle  apparecchiature  occorrenti per il
sistema informativo sono state acquisite solo il 22 giugno 1988 e che
si   rende   necessario  adeguare  il  software  applicativo  a  tali
apparecchiature;
  Ritenuta  la  necessita'  di una successiva sperimentazione di tale
software dopo le opportune modifiche;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  obblighi  di  iscrizione nel registro generale dei testamenti,
contemplati nella legge  25  maggio  1981,  n.  307  e  nel  relativo
regolamento,  hanno  effetto per gli atti ricevuti a decorrere dal 1
gennaio 1989.
  Corrispondentemente restano fissati al 1 ottobre 1989 gli obblighi
sanciti per il conservatore  del  registro  generale  dei  testamenti
dagli  articoli 6 e 8, comma primo, parte prima, della ripetuta legge
25 maggio 1981, n. 307 e dell'art. 13 del relativo regolamento.
  Restano  in  tal  senso  modificati  gli articoli 4 e 5 del decreto
ministeriale 5 maggio 1988.
   Roma, addi' 27 giugno 1988
                                                Il Ministro: VASSALLI