IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 52, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 61 del 14 marzo
1988,   riguardante   la  concessione  di  un  contributo  per  nuove
assunzioni nelle aree di cui all'art. 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
  Considerato  che  il  contributo  e'  concesso  per  le  assunzioni
effettuate  in  aree  di  cui  al citato testo unico, individuate dal
CIPE;
  Rilevato  che,  tenendo  conto  unicamente  dei livelli di maggiore
disoccupazione,   si  perverebbe  all'esclusione  di  zone  ove  sono
maggiormente presenti imprese manufatturiere in grado di creare nuova
occupazione;
  Considerato  che  lo  stanziamento  previsto per il 1988 dal citato
art. 15, comma 52, consente di incentivare l'assunzione di un elevato
numero  di  lavoratori  e  che, limitando l'intervento solo ad alcune
aree,  l'obiettivo di sostegno all'occupazione perseguito dalla norma
sarebbe solo parzialmente raggiunto;
  Ritenuto  quindi che per il corrente anno possono essere ricomprese
nel  campo  di  applicazione dell'art. 15, comma 52, tutte le aree di
cui al citato testo unico;
  Vista  la proposta formulata con nota 28 maggio 1988, n. 34694/G/24
dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
  Udita  la  relazione  esposta  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
                              Delibera:
  Per  il  1988,  il  contributo  di cui all'art. 15, comma 52, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e' concesso per le assunzioni effettuate,
con le modalita' dallo stesso articolo indicate, nei territori di cui
all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  La  presente  delibera,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
   Roma, addi' 14 giugno 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo e alla premesse:
             Il  testo  vigente del comma 52 dell'art. 15 della legge
          n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente:
             "Per  un  periodo  di  cinque  anni,  a decorrere dal 1›
          gennaio  1988,  alle  imprese  industriali  manifatturiere,
          anche  artigiane e cooperative gia' esistenti alla data del
          1›  ottobre  1987,  le  quali  occupino  non  piu'  di  100
          lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano,
          entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto
          di   lavoro   a   tempo  indeterminato,  spetta,  per  ogni
          lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori  a
          tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1›
          ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per  ciascuno
          degli  anni  1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno
          1991 e di lire  2.160.000  per  l'anno  1992.  Il  suddetto
          contributo,  nel  caso  di  assunzione di donne, nonche' di
          assunzione di uomini disoccupati da piu' di 12  mesi  e  di
          eta'  compresa  tra  i  25  e i 40 anni, e' rispettivamente
          aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000.  Il
          predetto  contributo e' proporzionato alla durata effettiva
          del rapporto di lavoro ed il  suo  ammontare,  in  caso  di
          lavoro  a  tempo  parziale, e' corrispondentemente ridotto.
          Esso non concorre a formare  la  base  imponibile  ai  fini
          dell'applicazione  delle  imposte  sul reddito. Il suddetto
          contributo  e'  concesso  ed  erogato   secondo   modalita'
          stabilite  dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e
          non spetta alle imprese di cui all'articolo  14,  comma  5,
          della   legge   1›   marzo  1986,  n.  64,  per  la  durata
          dell'esenzione  ivi  prevista.  L'impresa   e'   tenuta   a
          rimborsare   il   contributo   percepito   per  il  singolo
          lavoratore nel caso in cui  quest'ultimo  venga  licenziato
          nei  sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo
          non e' cumulabile con analoghi  contributi  disposti  dalle
          regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma
          e'  concesso  per  le  assunzioni   effettuate   in   aree,
          ricomprese  nei  territori  di cui all'articolo 1 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con
          il   Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno, tenuto conto  dei  livelli  di  disoccupazione
          nelle  aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in
          lire   350   miliardi   annui,   e'    posto    a    carico
          dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui alla legge 1› marzo
          1986, n. 64".
          Note al dispositivo:
             -  Per il testo del comma 52 dell'art. 15 delle legge n.
          67/1988 si veda la nota precedente.
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 1 del testo unico delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          D P.R. n. 218/1978, e' il seguente:
             "Art.  1.  - Il presente testo unico si applica, qualora
          non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni,
          alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata,
          Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e  di
          Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi
          nell'ex circondario  di  Cittaducale,  ai  comuni  compresi
          nella  zona  del comprensorio di bonifica del fiume Tronto,
          ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della
          bonifica  di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi
          territori dei comuni di  Isola  del  Giglio  e  di  Capraia
          Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma comprenda parte di quello di un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli  interventi comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".