IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5
della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale  il  Ministro  dei
trasporti  dispone,  con  propri  decreti,  la  revisione  generale o
parziale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 gennaio 1981 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4 febbraio 1981), che  stabilisce  quali
siano  le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione
generale;
 Visto  il  decreto  ministeriale  2  dicembre 1987 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1987),  con  il  quale  e'
stata  disposta  per  il  1988  la revisione delle autovetture ad uso
privato immatricolate  per  la  prima  volta  entro  il  1977  e  non
revisionate  da  oltre  un  quinquennio nonche' degli autoveicoli per
trasporto promiscuo di persone e di cose immatricolati entro il  1982
e non revisionati da oltre un quadriennio;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 febbraio 1988 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1988),  con  il  quale  sono
stati  prorogati  i termini per la revisione generale per l'anno 1988
di veicoli a motore e loro rimorchi immatricolati nella provincia  di
Milano;
  Preso  atto  del  perdurare delle contingenti difficolta' operative
dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano;
  Tenuto   conto   dell'esigenza,   ripetutamente  prospettata  dalle
associazioni di categoria della provincia di  Milano,  di  assicurare
comunque  la  circolazione  degli  autoveicoli,  nel  rispetto  delle
vigenti norme;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  termini  di  cui  all'art. 3 del decreto ministeriale 29 gennaio
1981 e all'art. 2 del decreto ministeriale  2  dicembre  1987  citati
nelle  premesse,  fissati  al  31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31
ottobre e rispettivamente prorogati, per il corrente anno 1988, al 30
giugno,  30  settembre,  30  novembre e 31 dicembre, limitatamente ai
veicoli immatricolati nella provincia  di  Milano,  sono,  per  detti
veicoli,  in  parte  ulteriormente  prorogati  talche'  i  rispettivi
termini   di   scadenza   vengono   stabiliti,   per   l'anno   1988,
rispettivamente alle date del 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e
31 dicembre.
   Roma, addi' 30 giugno 1988
                                                  Il Ministro: SANTUZ
 
          Nota all'art. 1:
             In  base  alle  modifiche apportate dal presente decreto
          alle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.M. 29 gennaio
          1981,  nell'art.  2  del D.M. 2 dicembre 1987 e nell'art. 1
          del D.M. 16 febbraio 1988, per i veicoli  targati  MI  come
          sopra specificato, le operazioni di revisione devono essere
          effettuate, limitatamente al corrente anno 1988, secondo il
          seguente calendario:
              entro  il  30  settembre  per  i  veicoli  aventi targa
          d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 1, 2 o 3;
              entro   il  31  ottobre  per  i  veicoli  aventi  targa
          d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 4, 5 o 6;
              entro  il  30  novembre  per  i  veicoli  aventi  targa
          d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 7, 8 o 9;
              entro  il  31  dicembre  per  i  veicoli  aventi  targa
          d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 0.