IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4 febbraio 1981), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale; Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1987), con il quale e' stata disposta per il 1988 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1977 e non revisionate da oltre un quinquennio nonche' degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose immatricolati entro il 1982 e non revisionati da oltre un quadriennio; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1988), con il quale sono stati prorogati i termini per la revisione generale per l'anno 1988 di veicoli a motore e loro rimorchi immatricolati nella provincia di Milano; Preso atto del perdurare delle contingenti difficolta' operative dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano; Tenuto conto dell'esigenza, ripetutamente prospettata dalle associazioni di categoria della provincia di Milano, di assicurare comunque la circolazione degli autoveicoli, nel rispetto delle vigenti norme; Decreta: Art. 1. I termini di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 e all'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1987 citati nelle premesse, fissati al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 ottobre e rispettivamente prorogati, per il corrente anno 1988, al 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre e 31 dicembre, limitatamente ai veicoli immatricolati nella provincia di Milano, sono, per detti veicoli, in parte ulteriormente prorogati talche' i rispettivi termini di scadenza vengono stabiliti, per l'anno 1988, rispettivamente alle date del 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Roma, addi' 30 giugno 1988 Il Ministro: SANTUZ
Nota all'art. 1: In base alle modifiche apportate dal presente decreto alle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.M. 29 gennaio 1981, nell'art. 2 del D.M. 2 dicembre 1987 e nell'art. 1 del D.M. 16 febbraio 1988, per i veicoli targati MI come sopra specificato, le operazioni di revisione devono essere effettuate, limitatamente al corrente anno 1988, secondo il seguente calendario: entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 1, 2 o 3; entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 4, 5 o 6; entro il 30 novembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 7, 8 o 9; entro il 31 dicembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra e' 0.