IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 2 giugno 1986) con la quale e' stato regolamentato il rilascio delle licenze per la pesca marittima in sostituzione dei permessi previsti dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed e' stata stabilita all'art. 5 la cessazione della validita' dei permessi di pesca entro ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale; Considerato che la presentazione dei permessi di pesca per la sostituzione in licenza non e' stata completata e che la procedura per il rilascio delle licenze, comportante numerosi adempimenti, non potra' essere terminata nel tempo previsto nel decreto; Considerato, inoltre, che l'art. 2 del citato decreto 5 maggio 1986 non prevede, in coerenza con la normativa di cui all'art. 4 della legge n. 41/82, il rilascio delle licenze per gli impianti di pesca come definiti dall'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68 mentre sono stati erroneamente previsti i modelli per il rilascio di dette licenze e annessi al decreto come allegati B e D; Ritenuto che l'obbligo della dichiarazione statistica da parte dei titolari di licenza di pesca previsto dall'art. 5 della legge n. 41/82 ai fini della rilevazione statistica possa decorrere soltanto dalla data dell'avvenuta consegna delle licenze a tutti gli aventi diritto; Ritenuto necessario prorogare il termine previsto dall'art. 12 del citato decreto 5 maggio 1986 relativo al rilascio di licenze per la pesca sportiva; Considerato che le suddette proroghe e rettifiche non incidono sulle questioni, che, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, devono essere disciplinate su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; Decreta: Art. 1. Il termine di validita' previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 5 maggio 1986, per i permessi di pesca di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, non ancora sostituiti da licenza, e' prorogato al 31 marzo 1989.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 963/1965 e' il seguente: "Art. 12 (Permesso di pesca). - Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso. Il permesso di pesca e' rilasciato dall'autorita' marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11. Il permesso ha un periodo di validita' di quattro anni ed e' rinnovato con le modalita' stabilite dal regolamento". - Il testo degli articoli 2, 5 e 12 del D.M. 5 maggio 1986 (Rilascio delle licenze per la pesca marittima) e' il seguente: "Art. 2. - La licenza e' rilasciata per le categorie e tipi di pesca come definiti dagli articoli 8 e 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. La licenza di pesca ha un periodo di validita' di 4 anni e puo' essere rinnovata su richiesta degli interessati". "Art. 5. - Il permesso di pesca previsto dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, cessa di avere validita' trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Ai fini della sostituzione del permesso di pesca con la licenza gli interessati, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, devono presentare al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima: istanza in carta legale redatta secondo l'allegato C al presente decreto unitamente ai documenti ivi previsti; formulario relativo all'archivio delle licenze di pesca conforme al modello annesso al presente decreto come allegato E; copia del permesso di pesca". "Art. 12. - Trascorsi trenta mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto per esercitare la pesca sportiva in mare, con gli attrezzi di cui all'art. 138 del regolamento di esecuzione alla legge n. 963 del 1965, come modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219, e' necessaria apposita licenza rilasciata dal Ministero della marina mercantile su conforme modello annesso al presente decreto come allegato I. Non occorre licenza di pesca per coloro che utilizzano i seguenti attrezzi: coppo, lenze fisse, lenze morte, bolentini, correntine, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi. La licenza e' valida su tutto il territorio nazionale, ha una validita' di quattro anni e puo' essere rinnovata a richiesta degli interessati. Ai fini del rilascio della licenza di pesca gli interessati debbono inoltrare istanza in carta legale al Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima. L'istanza deve contenere: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente; mezzo nautico eventualmente utilizzato; compartimenti dove abitualmente viene esercitata la pesca; attrezzi che si intendono utilizzare". - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 41/1982 e' il seguente: "Art. 4 (Regolazione dello sforzo di pesca). - Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave. Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o piu' specie in una o piu' aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o piu' attrezzi. La proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento. Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto: a) approva il modello della licenza di pesca; b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca; c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio; d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite". "Art. 5 (Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative). - Presso l'Istituto centrale di statistica e' costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da: a) due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo; b) due funzionari del Ministero della marina mercantile Direzione generale della pesca marittima - designati dal Ministro della marina mercantile; c) un rappresentante del Comitato di cui all'art. 6 della presente legge, designato dal Comitato stesso. I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attivita' per un triennio. Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso. Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della presente legge, e' tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attivita' svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecuniaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione e' comminata dal comandante della capitaneria di porto competente. Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'art. 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle direzioni marittime ed alle sezioni pesca dei compartimenti marittimi e' assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attivita' peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonche' della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura. Il personale di cui al comma precedente e' assunto per pubblico concorso ed e' ripartito come segue: a) n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla Direzione generale della pesca marittima; b) n. 60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue: n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima; n. 12 alle direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della direzione marittima; n. 43 alle sezioni pesca delle capitanerie di porto. Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con gli obiettivi di cui al precedente quinto comma, svolge tutte le funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di tutti i dati relativi al settore della pesca marittima. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1 gennaio 1982 i posti indicati nella tabella A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, sono aumentati di due unita'. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella B relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unita'. I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca". - Il testo dell'art. 10 del regolamento approvato con D P.R. n. 1639/1968 e' il seguente: "Art. 10 (Impianti di pesca). - Pesca professionale e' anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini". Nota all'art. 1: Per il testo dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1986 e dell'art. 12 della legge n. 963/1965 V. note alle premesse.