IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il decreto ministeriale 5 maggio 1986 (Gazzetta Ufficiale n.
147 del 2 giugno  1986)  con  la  quale  e'  stato  regolamentato  il
rilascio  delle  licenze  per  la pesca marittima in sostituzione dei
permessi previsti dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed
e'  stata  stabilita  all'art.  5  la  cessazione della validita' dei
permessi  di  pesca  entro  ventiquattro  mesi   dalla   data   della
pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale;
  Considerato  che  la  presentazione  dei  permessi  di pesca per la
sostituzione in licenza non e' stata completata e  che  la  procedura
per  il rilascio delle licenze, comportante numerosi adempimenti, non
potra' essere terminata nel tempo previsto nel decreto;
  Considerato, inoltre, che l'art. 2 del citato decreto 5 maggio 1986
non prevede, in coerenza con la normativa di  cui  all'art.  4  della
legge  n.  41/82, il rilascio delle licenze per gli impianti di pesca
come definiti dall'art. 10 del regolamento approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1639/68 mentre sono stati erroneamente
previsti i modelli per il rilascio di  dette  licenze  e  annessi  al
decreto come allegati B e D;
  Ritenuto  che l'obbligo della dichiarazione statistica da parte dei
titolari di licenza di pesca previsto  dall'art.  5  della  legge  n.
41/82  ai  fini della rilevazione statistica possa decorrere soltanto
dalla data dell'avvenuta consegna delle licenze a  tutti  gli  aventi
diritto;
  Ritenuto  necessario prorogare il termine previsto dall'art. 12 del
citato decreto 5 maggio 1986 relativo al rilascio di licenze  per  la
pesca sportiva;
  Considerato  che  le  suddette  proroghe  e rettifiche non incidono
sulle questioni, che, ai sensi dell'art. 4 della  legge  17  febbraio
1982,  n.  41,  devono  essere  disciplinate  su  conforme parere del
Comitato nazionale per la conservazione e la gestione  delle  risorse
biologiche del mare;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il   termine   di   validita'  previsto  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale 5 maggio 1986, per i permessi di pesca di  cui  all'art.
12  della  legge  14  luglio  1965,  n. 963, non ancora sostituiti da
licenza, e' prorogato al 31 marzo 1989.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 12 della legge n. 963/1965 e' il
          seguente:
             "Art. 12 (Permesso di pesca). - Le navi e i galleggianti
          abilitati alla  navigazione  ai  sensi  dell'art.  149  del
          codice  della  navigazione, per esercitare la pesca, devono
          essere muniti di apposito permesso.
             Il   permesso  di  pesca  e'  rilasciato  dall'autorita'
          marittima indicata dal regolamento, alle condizioni  e  con
          le  modalita'  ivi  previste, all'imprenditore di pesca che
          abbia reso la dichiarazione indicata  dal  precedente  art.
          11.
             Il  permesso  ha un periodo di validita' di quattro anni
          ed  e'   rinnovato   con   le   modalita'   stabilite   dal
          regolamento".
             -  Il  testo  degli articoli 2, 5 e 12 del D.M. 5 maggio
          1986 (Rilascio delle licenze per la pesca marittima) e'  il
          seguente:
             "Art.  2.  - La licenza e' rilasciata per le categorie e
          tipi di pesca come  definiti  dagli  articoli  8  e  9  del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
             La licenza di pesca ha un periodo di validita' di 4 anni
          e puo' essere rinnovata su richiesta degli interessati".
             "Art.  5.  -  Il permesso di pesca previsto dall'art. 12
          della  legge  14  luglio  1965,  n.  963,  cessa  di  avere
          validita'  trascorsi  24  mesi  dalla data di pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
             Ai  fini della sostituzione del permesso di pesca con la
          licenza  gli  interessati,  entro  6  mesi  dalla  data  di
          pubblicazione   del   presente   decreto   nella   Gazzetta
          Ufficiale, devono  presentare  al  Ministero  della  marina
          mercantile - Direzione generale della pesca marittima:
              istanza in carta legale redatta secondo l'allegato C al
          presente decreto unitamente ai documenti ivi previsti;
              formulario relativo all'archivio delle licenze di pesca
          conforme  al  modello  annesso  al  presente  decreto  come
          allegato E;
              copia del permesso di pesca".
             "Art.   12.  -  Trascorsi  trenta  mesi  dalla  data  di
          pubblicazione del presente decreto per esercitare la  pesca
          sportiva  in mare, con gli attrezzi di cui all'art. 138 del
          regolamento di esecuzione alla legge n. 963 del 1965,  come
          modificato  dall'art.  10  del decreto del Presidente della
          Repubblica 18 marzo 1983, n. 219,  e'  necessaria  apposita
          licenza rilasciata dal Ministero della marina mercantile su
          conforme modello annesso al presente decreto come  allegato
          I.
             Non occorre licenza di pesca per coloro che utilizzano i
          seguenti  attrezzi:  coppo,  lenze  fisse,   lenze   morte,
          bolentini,  correntine,  lenze per cefalopodi, rastrelli da
          usarsi a piedi.
             La  licenza  e' valida su tutto il territorio nazionale,
          ha una validita' di quattro anni e puo' essere rinnovata  a
          richiesta degli interessati.
             Ai   fini  del  rilascio  della  licenza  di  pesca  gli
          interessati debbono inoltrare istanza in  carta  legale  al
          Ministero  della  marina  mercantile  -  Direzione generale
          pesca marittima.
             L'istanza deve contenere:
              nome,  cognome,  data e luogo di nascita, residenza del
          richiedente;
              mezzo nautico eventualmente utilizzato;
              compartimenti  dove  abitualmente  viene  esercitata la
          pesca;
              attrezzi che si intendono utilizzare".
             -  Il  testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 41/1982
          e' il seguente:
             "Art.  4  (Regolazione dello sforzo di pesca). - Al fine
          di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza
          delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina
          mercantile puo' stabilire, tenuto conto  delle  indicazioni
          contenute  nella  prima  parte  del  piano  nazionale della
          pesca, il numero massimo delle licenze di pesca,  suddivise
          a  seconda  delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati,
          delle specie catturabili,  della  distanza  dalla  costa  e
          della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.
             Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato
          dal Ministero della marina  mercantile,  che  autorizza  la
          cattura di una o piu' specie in una o piu' aree da parte di
          una nave di caratteristiche  determinate  con  uno  o  piu'
          attrezzi.  La proprieta' o il possesso di una nave da pesca
          non costituisce titolo sufficiente per ottenere la  licenza
          di pesca.
             I  permessi  di  pesca  rilasciati ai sensi dell'art. 12
          della legge 14 luglio 1965, n. 963,  sono  equiparati  alle
          licenze  di  pesca in attesa della loro sostituzione con il
          nuovo documento.
             Il  Ministro della marina mercantile, su conforme parere
          del Comitato nazionale per la conservazione e  la  gestione
          delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:
               a) approva il modello della licenza di pesca;
               b)  emana  le  norme  necessarie  per  la costituzione
          presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          dell'archivio delle licenze di pesca;
               c)  determina i criteri per l'assegnazione delle nuove
          licenze di pesca qualora le richieste siano superiori  alle
          previsioni di rilascio;
               d)  adotta le eventuali misure di riduzione del numero
          delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle
          specie o delle attrezzature consentite".
             "Art.  5  (Statistiche  della pesca ed adeguamento delle
          strutture amministrative). - Presso l'Istituto centrale  di
          statistica  e'  costituito  un  gruppo di lavoro incaricato
          della formulazione di proposte relative alle  modifiche  od
          alle   integrazioni   ritenute  necessarie  per  migliorare
          l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto  da:
               a)  due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato
          a convocare e presiedere il gruppo;
               b)   due   funzionari   del   Ministero  della  marina
          mercantile  Direzione  generale  della  pesca  marittima  -
          designati dal Ministro della marina mercantile;
               c)  un  rappresentante  del Comitato di cui all'art. 6
          della presente legge, designato dal Comitato stesso.
             I  componenti  il  gruppo  di  lavoro  sono nominati con
          delibera del presidente  dell'ISTAT  entro  un  mese  dalla
          pubblicazione  della  presente  legge  e  svolgono  la loro
          attivita' per un triennio.
             Alle  riunioni  del  gruppo  di  lavoro  possono  essere
          invitati  esperti  le  cui  specifiche   competenze   siano
          ritenute   necessarie   per   l'espletamento  dell'incarico
          affidato al gruppo stesso.
             Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi
          dell'art.  4 della presente legge, e' tenuto  a  presentare
          una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti
          l'attivita'  svolta.  In  caso  di  mancata   od   inesatta
          dichiarazione,  accertata  da  un  agente delle statistiche
          della pesca, si applica una pena pecuniaria da  50  mila  a
          500  mila  lire.  La  sanzione  e' comminata dal comandante
          della capitaneria di porto competente.
             Al  fine di adeguare le strutture centrali e periferiche
          del Ministero della marina mercantile ai compiti  derivanti
          dal  perseguimento  degli  obiettivi  stabiliti dall'art. 1
          della presente legge, alla Direzione generale  della  pesca
          marittima,  alle  direzioni marittime ed alle sezioni pesca
          dei  compartimenti  marittimi  e'  assegnato  il  personale
          civile  indispensabile  per  la  raccolta,  la  verifica  e
          l'elaborazione delle dichiarazioni  statistiche  presentate
          dai  titolari  delle  licenze  di  pesca  e di tutti i dati
          necessari  per  la   realizzazione   della   programmazione
          dell'attivita'  peschereccia  e della ricerca scientifica e
          tecnologica applicata alla pesca, della gestione  razionale
          delle  risorse biologiche del mare, della regolazione dello
          sforzo di pesca, nonche' della razionalizzazione della rete
          di   commercializzazione,   trasformazione,  lavorazione  e
          conservazione  dei  prodotti  della   pesca   marittima   e
          dell'acquacoltura.
             Il  personale  di cui al comma precedente e' assunto per
          pubblico concorso ed e' ripartito come segue:
               a)  n.  2  impiegati  con  il profilo professionale di
          funzionario  addetto  alle  statistiche  della   pesca   in
          possesso  del  diploma  di laurea in scienze statistiche ed
          attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale  di
          cui  alla  legge  11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla
          Direzione generale della pesca marittima;
               b)  n.  60  impiegati  con il profilo professionale di
          agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del
          diploma  di  istituto  di  istruzione secondaria di secondo
          grado della sesta e settima  qualifica  funzionale  di  cui
          alla  legge  11  luglio  1980,  n.   312, da destinare come
          segue:
               n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima;
               n.  12  alle  direzioni  marittime  con  il compito di
          coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione  delle
          dichiarazioni  statistiche e degli altri dati riguardanti i
          compartimenti della direzione marittima;
               n. 43 alle sezioni pesca delle capitanerie di porto.
             Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con
          gli obiettivi di cui al  precedente  quinto  comma,  svolge
          tutte  le  funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed
          elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di  tutti  i
          dati relativi al settore della pesca marittima.
             In  relazione  a quanto previsto dai commi precedenti, a
          partire dal 1› gennaio 1982 i posti indicati nella  tabella
          A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo
          del  Ministero  della  marina  mercantile,  approvata   con
          decreto   interministeriale  del  19  dicembre  1972,  sono
          aumentati di due unita'. A  partire  dalla  stessa  data  i
          posti  indicati  nella  tabella B relativa alla carriera di
          concetto  del  ruolo  amministrativo  del  Ministero  della
          marina  mercantile, approvata con decreto interministeriale
          del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unita'.
             I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della
          pesca  assumono  la  qualifica  di  ufficiali  di   polizia
          giudiziaria   quando   svolgono  i  compiti  relativi  agli
          accertamenti  connessi  all'obbligo   della   dichiarazione
          statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca".
             -  Il  testo  dell'art. 10 del regolamento approvato con
          D P.R. n.  1639/1968 e' il seguente:
             "Art.  10  (Impianti di pesca). - Pesca professionale e'
          anche  quella  esercitata  mediante  lo   stabilimento   di
          apprestamenti  fissi  o  mobili,  temporanei  o permanenti,
          destinati  alla  cattura   di   specie   migratorie,   alla
          pescicoltura  e  alla molluschicoltura ed allo sfruttamento
          di banchi sottomarini".
          Nota all'art. 1:
             Per  il  testo  dell'art.  5  del  D.M.  5 maggio 1986 e
          dell'art. 12 della legge n. 963/1965 V. note alle premesse.