IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CONSIDERATO che l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988 n. 67,
autorizza per l'anno 1989 la spesa di 2.000 miliardi di lire  per  il
finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di
rilevante   interesse  economico  sul  territorio,  nell'agricoltura,
nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela  di  beni
ambientali  e  culturali  e  per  le  opere  di edilizia scolastica e
universitaria;
CONSIDERATO che lo stesso art. 17, comma 31, autorizza  altresi'  per
le stesse finalita' il ricorso alla Banca Europea per gli Ivestimenti
(BEI) per la contrazione di appositi mutui per un controvalore fino a
1.500 miliardi di lire;
        CONSIDERATO  che  il  medesimo  art.  17,  commi  31›  e  32›
richiamando l'art. 21 della legge 26 aprile 1983 n. 130 e  l'art.  14
della legge 28 febbraio 1986 n. 41, attribuisce al CIPE il compito di
definire  i  criteri di ripartizione del citato ammontare complessivo
di spesa tra amministrazioni centrali e regionali e  tra  settori  di
intervento  su  proposta  del  Ministro  del  Bilancio  e della P.E.,
nonche'  i  paramentri  di  valutazione  dei  progetti,  su  proposta
formulata  dallo  stesso Ministro del Bilancio e della P.E. d'intesa,
per i progetti di  disinquinamento  delle  acque  e  smaltimento  dei
rifiuti, con il Ministro dell'Ambiente;
        VISTI  l'art. 1, comma 2, della legge 17 dicembre 1986 n. 878
ed il citato art. 14 della legge 28 febbraio 1986 n.  41,  richiamato
dall'art.  17  sopra  citato,  secondo i quali l'istruttoria tecnico-
economica dei progetti di cui sopra  sara'  compiuta  dal  Nucleo  di
Valutazione  degli investimenti pubblici del Ministero del Bilancio e
della P.E., congiuntamente, per i progetti di  disinquinamento  delle
acque   e  smaltimento  dei  rifiuti,  con  la  Commissione  tecnico-
scientifica  per  la  valutazione  dei  progetti  di   protezione   e
risanamento ambientale del Ministero dell'Ambiente;
        UTITA  la relazione e preso atto delle proposte formulate dal
Ministero del Bilancio e della P.E. d'intesa, per quanto  riguarda  i
progetti  di  protezione  e  risanamento ambientale, con il Ministero
dell'Ambiente;
                           D E L I B E R A
Presentazione delle istanze di finanziamento e della relativa
_____________________________________________________________
documentazione
______________
1.     Sono legittimate a proporre istanze di finanziamento, ai sensi
della normativa di cui alle  premesse,  le  amministrazioni  centrali
dello  Stato,  le  aziende  autonome  dello Stato, le amministrazioni
regionali e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
        Gli enti anzidetti presentano, entro il termine perentorio di
90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente
delibera, al Ministero del Bilancio e della P.E., Segreteria Generale
della Programmazione - ai  fini  dei  provvedimenti  riservati  dalla
legge  al  CIPE  -  le  istanze  di finanziamento relative a progetti
propri o di enti sottoposti alla loro vigilanza e/o controllo,  nelle
materie  di  rispettiva  competenza,  dando  in ogni caso in apposito
allegato motivata indicazione dell'ordine  di  priorita'  in  cui  si
collocani  i  progetti  stessi  ed  accludendo  per  ciascuno di essi
l'apposita  scheda  predisposta  dal  Nucleo  di  valutazione   degli
investimenti pubblici del Ministero anzidetto - congiuntamente, per i
progetti  di  disinquinamento  delle acque e smaltimento dei rifiuti,
con  la  citata   Commissione   tecnico-scientifica   del   Ministero
dell'Ambiente  -  debitamente  compilata  e  corredata degli allegati
richiesti.
        Le istanze di finanziamenrto relative ad  impianti  od  opere
per  il  disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti
sono presentate, entro il termine perentorio di cui sopra, oltre  che
al  Ministero  del  Bilancio  e della P.E., Segreteria Generali della
Programmazione,  al  Ministero  dell'Ambiente,  Commissione  tecnico-
scientifica   per   la  valutazione  dei  progetti  di  protezione  e
risanamento ambientale.
        Per ogni progetto l'amministrazione proponente  certifichera'
la conformita' della scheda con la documentazione progettuale ad essa
sottostante.
        Ciascuna  pagina  della scheda dovra' essere sottoscritta dal
responsabile  del  progetto  e  da  un  rapppresentante   autorizzato
dell'amministrazione proponente.
2.         Le istanze di finanziamento dovranno riguardare, a pena di
inammissibilita', interventi per i quali siano previsti investimenti:
a)  per un ammontare complessivo - incluse le spese eventualmente
    gia' sostenute (costi accantonati) o coperte  d  altre  fonti  di
    finanziamento - non inferiore a 15 miliardi, ovvero a 10 miliardi
    per  i  progetti di disinquinamento delle acque e smaltimento dei
    rifiuti;
b)  per i quali sia richiesto un finanziamento per ammontare non
    superione  a   230   miliardi   ovvero,   per   i   progetti   di
    disinquinamento  delle  acque  e  smaltimento  dei rifiuti, a 100
    miliardi di lire;
c)  dei quali sia dimostrata la realizzabilita' entro un periodo
    massimo di quattro anni dalla consegna dei lavori;
d)  in opere ed atrezzature destinate a restare di proprieta'
    pubblica  e  assoggettate  a  permanente  destinazione   ad   uso
    pubblico;
e)  in opere che, se volte allo sviluppo e all'ammodernamento
    dell'agricoltura, abbiano carattere infrastrutturale.
        Agli stessi fini le istanze di finanziamento debbono inoltre
    riferirsi:
f)  ad interventi le cui opere siano "immediatamente eseguibili",
    cioe' ch siano dotati dei requisiti giuridici e tecnici necessari
    perche'  si  possa  procedere  alla  consegna  dei  lavori  entro
    centoventi giorni a decorrere dalla pubblicazione nella  Gazzetta
    Ufficiale della delibera CIPE di concessione del finanziamento;
g)  ad interventi volti alla rapida realizzazione di opere e/0
    acquisizione  di  attrezzature  utilizzabili  appena  ultimate  e
    disponibili e per le quali siano previsti a  regime  il  corretto
    funzionamento e la regolare manutenzione.
3.      Non potranno, infine, essere accolte le istanze che:
a)  contengano richieste di finanziamento relative ad opere gia'
    realizzate  o  comunque  gia'  appaltate  e/o  riguardino la sola
    revisione prezzi di opere gia' finanziate;
b)  si riferiscano ad iniziative che si configurino come mera
    aggregazione di interventi privi  di  collegamenti  funzionali  o
    tecnici;
c)  si riferiscano ad interventi gia' dotati di una specifica totale
    copertura finanziaria su altre fonti;
d)  si riferiscano ad interventi nel settore della edilizia
    abitativa;
e)  si riferiscano a progetti per i quali il valore del flusso
    differenziale netto dei benefici attesi, attualizzato al tasso di
    cui al successivo punto 6, risulti inferiore a zero;
f)  si riferiscano a progetti che presentino nell'analisi
    tecnico-economica  lacune  tali  da  non consentire di dare corso
    all'istruttoria di cui al successivo punto 5.
Istruttoria tecnico-economica dei progetti
__________________________________________
4.      Ai fini della valutazione di cui al successivo punto 5:
a)  la compilazione delle schede relative ai singoli interventi
    sara'effettuata in conformita' alle indicazioni  contenute  nella
    nota  informativa  all'uopo predisposta dal Nucleo di Valutazione
    degli investimenti pubblici del Ministero del  Bilancio  e  della
    P.E.    congiuntamente,  per  i progetti di disinquinamento delle
    acque e  smaltimento  dei  rifiuti,  con  la  citata  Commissione
    tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente;
b)  gli enti proponenti dovranno trasmettere in allegato alle
    istanze  di  finanziamento  un documento che indichi le linee dei
    vigenti programmi di svilluppo relativi ai settori ed  alle  aree
    territoriali   cui  si  riferiscono  gli  interventi  proposti  e
    dovranno altresi' chiarire come questi ultimi si  collochino  nel
    contesto   dei   programmi   medesimi;  per  quanto  concerne  in
    particolare  i   progetti   riguardanti   l'agricoltura   aventi,
    comunque, carattere infrastrutturale, dovranno essere evidenziate
    le  interrelazioni  con  il  piano  agricolo  nazionale  e  con i
    relativi piani di settore;
c)  quando di un progetto si chieda il finanziamento di uno o piu'
    lotti autonomi sul piano economico e  funzionale,  dovra'  essere
    trasmessa  una  scheda per ciascuno dei lotti medesimi, corredata
    da un'analisi tecnico-economica sul progetto nel suo complesso.
        Tanto per gli interventi non divisibili in lotti, quanto  per
quelli    divisibili,    debbono   essere   individuate   all'interno
dell'intervento ed, ove sussistano, dei singoli lotti, le opere  o  i
gruppi  di  opere  che si presentino distinguibili dal punto di vista
della  loro   esecuzione   tecnica,   con   indicazione   di   quelli
eventualemente  gia'  realizzate  o  in  via di realizzazione e delle
fonti di finanziamento di ciascuna di esse.
5.      Gli interventi, cosi' come prospettati nelle relative  schede
e  nei  documenti  allegati,  formano oggetto di istruttoria tecnico-
economica da parte  del  Nucleo  di  valutazione  degli  investimenti
pubblici   del  Ministero  del  Bilancio  e  della  P.E.,  salvo  gli
interventi per il disinquinamento delle acque e  per  lo  smaltimento
dei rifiuti, alla cui istruttoria provvedono congiuntamente il Nucleo
anzidetto   e   la  citata  Commissione  tecnico-scientifica  per  la
valutazione dei progetti di protezione e risanamento  ambientale  del
Ministero dell'Ambiente.
6.      Accertata l'esistenza delle condizioni tecnico-amministrative
necessarie per l'immediata esegiubilita' del progetto come condizione
preliminare  per  l'esame di merito, il Nucleo di Valutazione procede
all'istruttoria tecnico-economica di cui al punto precedente volta ad
evidenziare per ciascun progetto, attraverso la valutazione dei costi
e dei benefici, il saggio di rendimento interno ed il valore  attuale
netto,  calcolato  sulla base di un tasso di attualizzazione dell'8%,
nonche', di norma, i seguenti elementi:
a)  effetti diretti e indiretti dui livelli di occupazione e di
    reddito;
b)  contributo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del
    Mezzogiorno;
c)  contributo alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio e di
    sviluppo sulla base di piani settoriali e/o territoriali.
    Per i progetti di disinquinamento delle acue e smaltimento di
    rifiuti sara' altresi' evidenziato:
d)  il contributo al risanamento ambientale in relazione sia alla
    gravita' delle condizioni di  inquinamento,  sia  alla  rilevanza
    socio-economica  delle aree interessate, secondo le deliberazioni
    del Ministro dell'Ambiente;
e)  la rispondenza alle priorita' relative agli interventi previsti
    dal programma annuale 1988 ed al programma triennale 1988-1999 di
    salvaguardia    ambientale,    con    particolare     riferimento
    all'attuazione  dei piani di disinquinameno delle aree ad elevato
    rischio di crisi ambientale, del  piano  di  disinquinamento  del
    bacino  del  Po  e  del  piano di disinquinamento della laguna di
    Venezia,   dell'azione   organica   ambientale    dell'intervento
    straordinario  nel  Mezzogiorno,  e  degli altri programmi per la
    protezione  ed  il  risanamento  ambientale  di  compentenza  del
    Ministero dell'Ambiente.
        Sara' inoltre evidenziata l'attitudine di ciascun progetto:
f)  a contribuire all'attuazione delle linee di intervento della
    politica comunitaria e ad attivare il relativo cofinanziamento;
g)  ad attivare finanziamenti su altre fonti;
h)  a consentire il completamento e l'utilizzazione di opere gia'
    parzialmente realizzate;
i)  a contribuire all'equilibrio della bilancia dei pagamenti;
l)  ad inquadrarsi, ai sensi dell'art. 130 del Trattato di Roma, nei
    campi  di  intervento  della  Banca  Europea per gli Investimenti
    (BEI);
m)  a contribuire alla realizzazione di programmi di rilevante
    valore per  lo  sviluppo  scientifico  e  tecnologico  o  per  la
    valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, tenuto anche
    conto  dei  riflessi  di  tale  valorizzazione  sul  volume  e la
    qualita' dei flussi turistici;
n)  a contribuire alla salvaguardia ed al miglioramento delle
    condizioni ambientali.
7.       Ove risulti in fase istruttoria che i costi e/o  i  benefici
indicati  siano  sovra o sottostimati, la valutazione sara' effetuata
sulla base di costi e/o benefici adeguatamente rettificati,  sentite,
ove   occorra,   le   amministrazioni  interessate,  con  conseguente
eventuale  medifica  dell'entita'  del   finanziamento   attribuibile
rispetto all'ammontare richiesto.
8.         Al termine dell'istruttoria il Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici provvede, a norma dell'art. 1,  secondo  comma,
della  legge  17  dicembre  1986  n.  878,  alla determinazione delle
graduatorie dei progetti proponibili al finanziamento, tenendo  conto
delle  quote  di  riserva di cui alla premessa ed al successivo punto
10, recependo, per i settori del disinquinamento delle acque e  dello
smaltimento   dei   rifiuti,  l'elenco  dei  progetti  da  finanziare
trasmesso dal Ministero dell'Ambiente.
9.     Le risultanze dell'istruttoria tecnico-economica saranno poste
a disposizione dei membri del CIPE almeno 20 giorni prima della  data
di   convocazione   del   Comitato   stesso   per   la  deliberazione
sull'assegnazione dei fondi.
        Quote di riserva
        ________________
10.     In sede di assegnazione dei fondi, sara' riservato:
a)  almeno il 40% delle disponibilita' nette complessive al
    finanziamento di progetti da realizzare nel Mezzogiorno;
b)  almeno il 40% delle disponibilita' anzidette al finanziamento di
    interventi  proposti  dalle  amministrazioni  regionali  e  dalle
    provincie autonome di Trento e Bolzano.
Proposta del Ministro del Bilancio e della P.E.
_______________________________________________
11.          Ai  fini  delle  decisioni di ammissione dei progetti al
finanziamento ai sensi della normativa indicata  nelle  premesse,  il
Ministro  del  Bilancio  e  della  P.E. presenta al CIPE una proposta
complessiva di assegnazione dei fondi, sulla  base  delle  risultanze
dell'istruttoria  tecnica  compiuta sui progetti presentati e tenendo
altresi'  conto  delle  priorita'  espresse   dalle   amministrazioni
proponenti  e  della distribuzione territoriale dei finanziamenti sui
precedenti   stanziamenti   per   la   realizzazione   di    progetti
"immediatamente eseguibili".
        Nell'ambito   dei   fondi   riservati   al  finanziamento  di
interventi nei  settori  del  disinquinamento  delle  acque  e  dello
smaltimento  dei  rifiuti,  detta  proposta  recepira'  l'elenco  dei
progetti da finanziare trasmesso dal Ministro dell'Ambiente.
        Realizzazione delle opere
        _________________________
12.      Le amministrazioni dovranno avvalersi per  la  realizzazione
delle  opere,  salvo  casi  particolari  o  in  relazione a normative
specifiche, del sistema dell'appalto per licitazione privata  con  un
overe  di spesa, a base di appalto, non inferiore in linea di massima
a 3 miliardi di lire.
        Al fine di non pregiudicare la possibilita' di un  intervento
finanziario  della  BEI,  dovra'  in  ogni  caso essere rispettata la
normativa  comunitaria  in  materia  di  aggiudicazione  dei   lavori
pubblici e delle commesse.
13.    L'amministrazione che nella realizzazione di un progetto abbia
conseguito economie rispetto a quanto preventivato:
a)  puo' destinare tali risorse, con l'osservanza delle disposizioni
    normative  vigenti  in tema di lavori pubblici e comunque per non
    oltre il 10 per cento del costo effettivo  dell'investimento,  al
    finanziamento  di  opere  accessorie  al progeto, previa motivata
    comunicazine al Ministero del Bilancio e  della  P.E.  e,  per  i
    progetti  di  disinquinamento  delle  acque  e di smaltimento dei
    rifiuti, anche al Ministero dell'Ambiente;
b)  puo', per i mezzi eccedenti il limite anzidetto - o
    eventualmente  per  tutti  i  mezzi  disponibili,  ove rinunzi ad
    avvalersi della facolta' in a) - chiedere al CIPE che  concorrano
    al   finanziamento   di   uno  o  piu'  interventi  della  stessa
    amministrazione  che  vengano  approvati  da  detto  Comitato  in
    relazione  asuccessivi stanziamenti previsti per la realizzazione
    di interventi "immediatamente eseguibili".
Roma, 12 maggio 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI
 
                                NOTE
                  Per  maggiore  chiarezza  si  riproducono  qui   di
          seguito  il  testo  dell'art. 17, commi dal 31 al 35, della
          legge 11 marzo 1988 n. 67, cui fa riferimento  la  delibera
          del  CIPE, ed il testo ell'art. 14, commi dal 1 al 7, della
          legge 28 febbraio 1986 n. 41 e dell'art. 21 della legge  26
          aprile 1983 n. 130, ai quali il citato art. 17 si richiama.
          Art.  17,  commi dal 31 al 35, della legge 11 marzo 1988 n.
          67
          ___________________________________________________________
          (pubblicata  sul  supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1988).
          31.        Per le stesse finalita' di cui all'art. 21 della
          legge 26 aprile 1983, n. 130,  e'  autorizzata  per  l'anno
          1989  la  spesa  di  lire 2.000 miliardi da iscrivere nello
          stato di previsione del  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse
          finalita'  e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per
          gli investimenti (BEI)  per  la  contrazione,  nel  secondo
          semestre  dello  stesso anno, di appositi mutui fino a lire
          1.500  miliardi  il  cui  rimborso  valutato  il  lire  120
          miliardi  per  l'anno  1990,  per la quota di capitale e di
          interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Si
          applicano  le  procedure  di  cui  al   citato   art.   21,
          intendendosi  stabilito  in  quindici  giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge il termine  indicato
          al  secondo comma del medesimo art. 21 ed in novanta giorni
          quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera
          sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988.
          32.     Sul complessivo importo di cui al comma 31, di lire
          900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i  progetti
          di  risanamento  e  prevenzione dell'inquinamento dei fiumi
          del   bacino   padano,   e   lire   350   miliardi    sono,
          rispettivamente,  destinate  alle  finalita'  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 5 dell'art.  14  della  legge  28
          febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le
          procedure  disciplinate  dai  commi 2 e 7 del predetto art.
          14; lire 150  miliardi  sono  destinate  ad  iniziative  di
          sviluppo  ed  ammodernamento  dell'agricoltura,  anche  per
          favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un  uso  piu'
          razionale  e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci,
          la possibilita' di impiego di tecniche di lotta biologica e
          per lo sviluppo dell'agricoltura  biologica;  non  meno  di
          lire  390  miliardi  sono  destinate  alla realizzazione di
          interventi organici finalizzati al recupero e restauro  dei
          beni  culturali, con riguardo altresi' al barocco siciliano
          (Val di Noto) e a quello leccese.
          33.     La Commissione tecnico-scientifica, di cui all'art.
          14 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  e'  integrata  da
          nove  membri  scelti  tra le categorie indicate nel comma 2
          dell'art. 3 della  legge  17  dicembre  1986,  n.  878,  si
          applicano  le  disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del
          citato art. 3 nonche' dell'art.  15  della  legge  3  marzo
          1987,   n.    59.  Per  le  spese  di  funzionamento  della
          Commissione  e'  autorizzata  la  spesa  annua  di  lire  2
          miliardi   da  iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente.
          34.     Al fine di promuovere la  tempestiva  realizzazione
          di  programmi  coordinati  di  investimento,  il  CIPE,  su
          proposta del Ministro del bilancio e  della  programmazione
          economica,   d'intesa  con  i  ministri  interessati,  puo'
          deliberare   nella   stessa   seduta   in    cui    approva
          l'assegnazione  dei fondi ai sensi dell'art. 21 della legge
          26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente
          eseguibili  giudicati  ammissibili  al  finanziamento   dal
          Nucleo   di   valutazione   degli   investimenti  pubblici,
          congiuntamente  alla  Commissione  tecnico-scientifica  del
          Ministero   dell'ambiente,   per  quelli  di  protezione  e
          risanamento ambientale, a valere sulle risorse  finanziarie
          recate  dalle  leggi di settore e dalla legge 1 marzo 1986,
          n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del  presente  comma
          si  applicano  le  norme  sulle  modalita'  ed  i  tempi di
          esecuzione valide per  gli  altri  progetti  immediatamente
          eseguibili.
          35.        In favore dei progetti approvati dal CIPE per le
          finalita' di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n.
          130,  le  somme  occorrenti   per   sopperire   ai   minori
          finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea
          per  gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica, in relazione
          all'effettivo andamento dello  stato  di  attuazione  degli
          investimenti.  Tali somme sono per ciascuno degli anni 1989
          e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta comma puo'  essere
          rideterminata  con  le  modalita'  previste  dall'art.  19,
          quattordicesimo comma, della legge  22  dicembre  1984,  n.
          887.
          Art.  14,  commi dal 1› al 7›, della legge 28 febbraio 1986
          n. 41
          ___________________________________________________________
          (pubblicata sul supplemento ordinario n.  1  alla  Gazzetta
          Ufficiale n.  49 del 28 febbraio 1986).
          1.      Per gli interventi di cui all'art. 21, primo comma,
          della  legge  26  aprile  1983, n. 130, e' autorizzata, per
          l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi,  di  cui  150
          miliardi   da   destinare   ad  iniziative  di  sviluppo  e
          ammodernamento dell'agricoltura e almento 100  miliardi  di
          lire   per   la   realizzazione   di   interventi  organici
          finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di
          cui  almeno  30  per  interventi  nell'ambito del comune di
          Roma.
          2.      Si applicano le procedure di cui ai commi  secondo,
          terzo,  quarto,  ottavo  e  nono  dell'art.  21 della legge
          indicata al comma precedente.   Con la stessa  delibera  di
          cui  al  terzo  comma  del citato art. 21, il CIPE fissa le
          modalita' per  l'affidamento  dei  lavori  da  parte  delle
          Amministrazioni interessate.
          3.          Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del
          presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso  alla
          Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione
          di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di
          lire 1.250 miliardi.
          4.     Con la delibera stessa di approvazione dei progetti,
          la  cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata
          in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo  di
          valutazione  degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza
          le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui  di  cui
          sopra  a  decorrere  dal  secondo  semestre dell'anno 1986,
          fermo  restando  il  limite  globale  di   cui   al   comma
          precedente. Si applica il comma settimo dell'atrt. 21 della
          legge 26 aprile 1983, n. 130.
          5.            Dei  2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del
          presente  articolo,  970   miliardi   sono   destinati   al
          finanziamento  di  interventi  di  protezione e risanamento
          ambientale riservando:  a) 730 miliardi per l'esecuzione  o
          il completamento di opere o impianti per il disinquinamento
          delle  acque,  di  competenza  di  enti  locali  e  di loro
          consorzi, che rivestono particolare interesse in  relazione
          all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla
          natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi
          medesimi;   b)   240   miliardi   per   l'esecuzione  o  il
          completamento di opere o impianti per  lo  smaltimento  dei
          rifiuti,  di  competenza di enti locali e di loro consorzi,
          che rivestano particolare importanza per il  raggiungimento
          degli  obiettivi  di  cui  alle  lettere  a),  b)  c) ed e)
          dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1982, n. 915.
          6.      Per le finalita' di cui all'art. 4 della  legge  31
          dicembre  1982,  n. 979, e' autorizzata la spesa di lire 20
          miliardi per l'anno 1986, di lire 25  miliardi  per  l'anno
          1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.
          7.            Le  proposte  delle regioni, sulla base delle
          richieste degli enti interssati,  corredate  dall'attestato
          regionale  di  cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24
          dicembre 1979,  n.  650,  sono  presentate,  oltre  che  al
          Ministero  del  bilancio  e della programmazione economica,
          rispettivamente, per la lettera a) del comma precedente  al
          Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10
          maggio  1976,  n.    319,  per  la  lettera  b) al Comitato
          interministeriale di  cui  all'art.    5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10 settembre 1982, n.915; su
          tali proposte  il  Ministro  per  l'ecologia  riferisce  al
          Parlamento  entro  120  giorni dalla loro presentazione, al
          fine  di  acquistare valutazioni utili per la formazione di
          un programma organico di politica ambientale.  Le  proposte
          delle  amministrazioni  devono situare ciascun progetto nel
          contesto dei  rispettivi  piani  regionali  di  risanamento
          delle  acque  e  per lo smaltimento dei rifiuti e contenere
          indicatori  quantitativi  di  convenienza   ambientale   ed
          economica,   secondo  i  criteri  indicati  nella  delibera
          prevista dal secondo comma  dell'art.  21  della  legge  26
          aprile  1983,  n.  130,  che  sara'  proposta  al  CIPE dal
          ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          d'intesa  col  Ministro per l'ecologia. A parziale modifica
          di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983,
          n. 130', ai fini del giudizio  di  proponibilita'  e  della
          indicazione   delle  priorita'  i  relativi  progetti  sono
          valutati congiuntamente dal  Nucleo  di  valutazione  degli
          investimenti  pubblici  del  Ministero del bilancio e della
          programmazione  economica  e  dalla  Commissione   tecnico-
          scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o
          risanamento  ambientale  del  Ministro  per  l'ecologia.  I
          comitati interministeriali  di  cui  sopra  deliberano  con
          composizione  integrata  dal  Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica.    Il  Presidente  dei  comitati
          stessi   trasmette   al   Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   l'elenco   dei   progetti   da
          finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da
          sottoporre  al  CIPE.    A  tal  fine  il CIPE delibera sui
          progetti medesimi composizione integrata dal  Ministro  per
          l'ecologia.
          Art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (pubblicata sul
          __________________________________________
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficialme n. 116 del
          29 aprile 1983)
          1.     In apposito capitolo dello stato di previsione della
          spesa del Ministero del  bilancio  e  della  programmazione
          economica  e'  iscritta,  per l'anno 1983, la somma di lire
          1.300   miliardi   per   il   finanziamento   di   progetti
          immediatamente   eseguibili  per  interventi  di  rilevante
          interesse  economico  sul   territorio,   nell'agricoltura,
          nell'edilizia  e  nelle infrastutture nonche' per la tutela
          di beni ambientali e culturali e per le opere  di  edilizia
          scolastica e universitaria.
          2.            Nei  venti  giorni  successivi  alla  data di
          pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          determina,   con  delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica,  i  criteri  di  riparto  tra
          amministrazioni  centrali  e  regionali  e  tra  settori di
          intervento  nonche'  i  paramentri   di   valutazione   dei
          progetti.
          3.        Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
          della   delibera   di   cui   al   precedente   comma,   le
          amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i
          rispettivi   progetti   al   CIPE,  che  delibera  entro  i
          successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo  di
          ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.
          4.     Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa
          le  modalita'  e  i  tempi di erogazione, avvalendosi della
          Cassa  depositi   e   prestiti,   per   le   procedure   di
          finanziamento delle opere di competenza regionale.
          5.        In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al
          primo comma, e' autorizzato il ricorso alla  Banca  europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  fino  alla  concorrenza del
          controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione  di
          appositi mutui per le finalita' del presente articolo.
          6.       Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il
          CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i  quali  sia
          possibile  il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
          per   ciascun   progetto,   la   quota   per    la    quale
          l'amministrazione  interessata  e' autorizzata, a decorrere
          dal secondo semestre dell'anno 1983, a  contrarre  i  mutui
          stessi.
          7.            L'onere  dei  suddetti mutui, per capitale ed
          interessi, e' assunto a carico  del  bilancio  dello  Stato
          mediante  iscrizione  delle  relative rate di ammortamento,
          per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro.  La
          direzione  generale  del  tesoro provvede al rimborso sulla
          base di un elenco riepilogativo che,  alla  scadenza  delle
          rate,   la  BEI  comunica  con  l'indicazione  dell'importo
          complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il  Ministro  del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
          8.       Le proposte delle amministrazioni  devono  situare
          ciascun   progetto   nel   contesto  dei  rispettivi  piani
          settoriali,   se   esistenti,   e   contenere    indicatori
          quantitativi di convenienza economica del progetto quali il
          saggio  di  rendimento  interno  e  il valore attuale netto
          stimato per progetto, secondo la metodologia  indicata  dal
          Ministero del bilancio e della programmazione economica.
          9.         La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107,
          primo comma, del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, viene
          determinato sulle disponibilita' nette complessive.