IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA CONSIDERATO che l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988 n. 67, autorizza per l'anno 1989 la spesa di 2.000 miliardi di lire per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria; CONSIDERATO che lo stesso art. 17, comma 31, autorizza altresi' per le stesse finalita' il ricorso alla Banca Europea per gli Ivestimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui per un controvalore fino a 1.500 miliardi di lire; CONSIDERATO che il medesimo art. 17, commi 31 e 32 richiamando l'art. 21 della legge 26 aprile 1983 n. 130 e l'art. 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, attribuisce al CIPE il compito di definire i criteri di ripartizione del citato ammontare complessivo di spesa tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento su proposta del Ministro del Bilancio e della P.E., nonche' i paramentri di valutazione dei progetti, su proposta formulata dallo stesso Ministro del Bilancio e della P.E. d'intesa, per i progetti di disinquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti, con il Ministro dell'Ambiente; VISTI l'art. 1, comma 2, della legge 17 dicembre 1986 n. 878 ed il citato art. 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, richiamato dall'art. 17 sopra citato, secondo i quali l'istruttoria tecnico- economica dei progetti di cui sopra sara' compiuta dal Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del Bilancio e della P.E., congiuntamente, per i progetti di disinquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti, con la Commissione tecnico- scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'Ambiente; UTITA la relazione e preso atto delle proposte formulate dal Ministero del Bilancio e della P.E. d'intesa, per quanto riguarda i progetti di protezione e risanamento ambientale, con il Ministero dell'Ambiente; D E L I B E R A Presentazione delle istanze di finanziamento e della relativa _____________________________________________________________ documentazione ______________ 1. Sono legittimate a proporre istanze di finanziamento, ai sensi della normativa di cui alle premesse, le amministrazioni centrali dello Stato, le aziende autonome dello Stato, le amministrazioni regionali e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Gli enti anzidetti presentano, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente delibera, al Ministero del Bilancio e della P.E., Segreteria Generale della Programmazione - ai fini dei provvedimenti riservati dalla legge al CIPE - le istanze di finanziamento relative a progetti propri o di enti sottoposti alla loro vigilanza e/o controllo, nelle materie di rispettiva competenza, dando in ogni caso in apposito allegato motivata indicazione dell'ordine di priorita' in cui si collocani i progetti stessi ed accludendo per ciascuno di essi l'apposita scheda predisposta dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero anzidetto - congiuntamente, per i progetti di disinquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti, con la citata Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente - debitamente compilata e corredata degli allegati richiesti. Le istanze di finanziamenrto relative ad impianti od opere per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti sono presentate, entro il termine perentorio di cui sopra, oltre che al Ministero del Bilancio e della P.E., Segreteria Generali della Programmazione, al Ministero dell'Ambiente, Commissione tecnico- scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale. Per ogni progetto l'amministrazione proponente certifichera' la conformita' della scheda con la documentazione progettuale ad essa sottostante. Ciascuna pagina della scheda dovra' essere sottoscritta dal responsabile del progetto e da un rapppresentante autorizzato dell'amministrazione proponente. 2. Le istanze di finanziamento dovranno riguardare, a pena di inammissibilita', interventi per i quali siano previsti investimenti: a) per un ammontare complessivo - incluse le spese eventualmente gia' sostenute (costi accantonati) o coperte d altre fonti di finanziamento - non inferiore a 15 miliardi, ovvero a 10 miliardi per i progetti di disinquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti; b) per i quali sia richiesto un finanziamento per ammontare non superione a 230 miliardi ovvero, per i progetti di disinquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti, a 100 miliardi di lire; c) dei quali sia dimostrata la realizzabilita' entro un periodo massimo di quattro anni dalla consegna dei lavori; d) in opere ed atrezzature destinate a restare di proprieta' pubblica e assoggettate a permanente destinazione ad uso pubblico; e) in opere che, se volte allo sviluppo e all'ammodernamento dell'agricoltura, abbiano carattere infrastrutturale. Agli stessi fini le istanze di finanziamento debbono inoltre riferirsi: f) ad interventi le cui opere siano "immediatamente eseguibili", cioe' ch siano dotati dei requisiti giuridici e tecnici necessari perche' si possa procedere alla consegna dei lavori entro centoventi giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE di concessione del finanziamento; g) ad interventi volti alla rapida realizzazione di opere e/0 acquisizione di attrezzature utilizzabili appena ultimate e disponibili e per le quali siano previsti a regime il corretto funzionamento e la regolare manutenzione. 3. Non potranno, infine, essere accolte le istanze che: a) contengano richieste di finanziamento relative ad opere gia' realizzate o comunque gia' appaltate e/o riguardino la sola revisione prezzi di opere gia' finanziate; b) si riferiscano ad iniziative che si configurino come mera aggregazione di interventi privi di collegamenti funzionali o tecnici; c) si riferiscano ad interventi gia' dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti; d) si riferiscano ad interventi nel settore della edilizia abitativa; e) si riferiscano a progetti per i quali il valore del flusso differenziale netto dei benefici attesi, attualizzato al tasso di cui al successivo punto 6, risulti inferiore a zero; f) si riferiscano a progetti che presentino nell'analisi tecnico-economica lacune tali da non consentire di dare corso all'istruttoria di cui al successivo punto 5. Istruttoria tecnico-economica dei progetti __________________________________________ 4. Ai fini della valutazione di cui al successivo punto 5: a) la compilazione delle schede relative ai singoli interventi sara'effettuata in conformita' alle indicazioni contenute nella nota informativa all'uopo predisposta dal Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del Bilancio e della P.E. congiuntamente, per i progetti di disinquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti, con la citata Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'Ambiente; b) gli enti proponenti dovranno trasmettere in allegato alle istanze di finanziamento un documento che indichi le linee dei vigenti programmi di svilluppo relativi ai settori ed alle aree territoriali cui si riferiscono gli interventi proposti e dovranno altresi' chiarire come questi ultimi si collochino nel contesto dei programmi medesimi; per quanto concerne in particolare i progetti riguardanti l'agricoltura aventi, comunque, carattere infrastrutturale, dovranno essere evidenziate le interrelazioni con il piano agricolo nazionale e con i relativi piani di settore; c) quando di un progetto si chieda il finanziamento di uno o piu' lotti autonomi sul piano economico e funzionale, dovra' essere trasmessa una scheda per ciascuno dei lotti medesimi, corredata da un'analisi tecnico-economica sul progetto nel suo complesso. Tanto per gli interventi non divisibili in lotti, quanto per quelli divisibili, debbono essere individuate all'interno dell'intervento ed, ove sussistano, dei singoli lotti, le opere o i gruppi di opere che si presentino distinguibili dal punto di vista della loro esecuzione tecnica, con indicazione di quelli eventualemente gia' realizzate o in via di realizzazione e delle fonti di finanziamento di ciascuna di esse. 5. Gli interventi, cosi' come prospettati nelle relative schede e nei documenti allegati, formano oggetto di istruttoria tecnico- economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del Bilancio e della P.E., salvo gli interventi per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti, alla cui istruttoria provvedono congiuntamente il Nucleo anzidetto e la citata Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'Ambiente. 6. Accertata l'esistenza delle condizioni tecnico-amministrative necessarie per l'immediata esegiubilita' del progetto come condizione preliminare per l'esame di merito, il Nucleo di Valutazione procede all'istruttoria tecnico-economica di cui al punto precedente volta ad evidenziare per ciascun progetto, attraverso la valutazione dei costi e dei benefici, il saggio di rendimento interno ed il valore attuale netto, calcolato sulla base di un tasso di attualizzazione dell'8%, nonche', di norma, i seguenti elementi: a) effetti diretti e indiretti dui livelli di occupazione e di reddito; b) contributo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno; c) contributo alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio e di sviluppo sulla base di piani settoriali e/o territoriali. Per i progetti di disinquinamento delle acue e smaltimento di rifiuti sara' altresi' evidenziato: d) il contributo al risanamento ambientale in relazione sia alla gravita' delle condizioni di inquinamento, sia alla rilevanza socio-economica delle aree interessate, secondo le deliberazioni del Ministro dell'Ambiente; e) la rispondenza alle priorita' relative agli interventi previsti dal programma annuale 1988 ed al programma triennale 1988-1999 di salvaguardia ambientale, con particolare riferimento all'attuazione dei piani di disinquinameno delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, del piano di disinquinamento del bacino del Po e del piano di disinquinamento della laguna di Venezia, dell'azione organica ambientale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e degli altri programmi per la protezione ed il risanamento ambientale di compentenza del Ministero dell'Ambiente. Sara' inoltre evidenziata l'attitudine di ciascun progetto: f) a contribuire all'attuazione delle linee di intervento della politica comunitaria e ad attivare il relativo cofinanziamento; g) ad attivare finanziamenti su altre fonti; h) a consentire il completamento e l'utilizzazione di opere gia' parzialmente realizzate; i) a contribuire all'equilibrio della bilancia dei pagamenti; l) ad inquadrarsi, ai sensi dell'art. 130 del Trattato di Roma, nei campi di intervento della Banca Europea per gli Investimenti (BEI); m) a contribuire alla realizzazione di programmi di rilevante valore per lo sviluppo scientifico e tecnologico o per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, tenuto anche conto dei riflessi di tale valorizzazione sul volume e la qualita' dei flussi turistici; n) a contribuire alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni ambientali. 7. Ove risulti in fase istruttoria che i costi e/o i benefici indicati siano sovra o sottostimati, la valutazione sara' effetuata sulla base di costi e/o benefici adeguatamente rettificati, sentite, ove occorra, le amministrazioni interessate, con conseguente eventuale medifica dell'entita' del finanziamento attribuibile rispetto all'ammontare richiesto. 8. Al termine dell'istruttoria il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici provvede, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 17 dicembre 1986 n. 878, alla determinazione delle graduatorie dei progetti proponibili al finanziamento, tenendo conto delle quote di riserva di cui alla premessa ed al successivo punto 10, recependo, per i settori del disinquinamento delle acque e dello smaltimento dei rifiuti, l'elenco dei progetti da finanziare trasmesso dal Ministero dell'Ambiente. 9. Le risultanze dell'istruttoria tecnico-economica saranno poste a disposizione dei membri del CIPE almeno 20 giorni prima della data di convocazione del Comitato stesso per la deliberazione sull'assegnazione dei fondi. Quote di riserva ________________ 10. In sede di assegnazione dei fondi, sara' riservato: a) almeno il 40% delle disponibilita' nette complessive al finanziamento di progetti da realizzare nel Mezzogiorno; b) almeno il 40% delle disponibilita' anzidette al finanziamento di interventi proposti dalle amministrazioni regionali e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano. Proposta del Ministro del Bilancio e della P.E. _______________________________________________ 11. Ai fini delle decisioni di ammissione dei progetti al finanziamento ai sensi della normativa indicata nelle premesse, il Ministro del Bilancio e della P.E. presenta al CIPE una proposta complessiva di assegnazione dei fondi, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sui progetti presentati e tenendo altresi' conto delle priorita' espresse dalle amministrazioni proponenti e della distribuzione territoriale dei finanziamenti sui precedenti stanziamenti per la realizzazione di progetti "immediatamente eseguibili". Nell'ambito dei fondi riservati al finanziamento di interventi nei settori del disinquinamento delle acque e dello smaltimento dei rifiuti, detta proposta recepira' l'elenco dei progetti da finanziare trasmesso dal Ministro dell'Ambiente. Realizzazione delle opere _________________________ 12. Le amministrazioni dovranno avvalersi per la realizzazione delle opere, salvo casi particolari o in relazione a normative specifiche, del sistema dell'appalto per licitazione privata con un overe di spesa, a base di appalto, non inferiore in linea di massima a 3 miliardi di lire. Al fine di non pregiudicare la possibilita' di un intervento finanziario della BEI, dovra' in ogni caso essere rispettata la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici e delle commesse. 13. L'amministrazione che nella realizzazione di un progetto abbia conseguito economie rispetto a quanto preventivato: a) puo' destinare tali risorse, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di lavori pubblici e comunque per non oltre il 10 per cento del costo effettivo dell'investimento, al finanziamento di opere accessorie al progeto, previa motivata comunicazine al Ministero del Bilancio e della P.E. e, per i progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti, anche al Ministero dell'Ambiente; b) puo', per i mezzi eccedenti il limite anzidetto - o eventualmente per tutti i mezzi disponibili, ove rinunzi ad avvalersi della facolta' in a) - chiedere al CIPE che concorrano al finanziamento di uno o piu' interventi della stessa amministrazione che vengano approvati da detto Comitato in relazione asuccessivi stanziamenti previsti per la realizzazione di interventi "immediatamente eseguibili". Roma, 12 maggio 1988 Il Presidente delegato: FANFANI
NOTE Per maggiore chiarezza si riproducono qui di seguito il testo dell'art. 17, commi dal 31 al 35, della legge 11 marzo 1988 n. 67, cui fa riferimento la delibera del CIPE, ed il testo ell'art. 14, commi dal 1 al 7, della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983 n. 130, ai quali il citato art. 17 si richiama. Art. 17, commi dal 31 al 35, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ___________________________________________________________ (pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1988). 31. Per le stesse finalita' di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalita' e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato il lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota di capitale e di interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato art. 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo art. 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988. 32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, di lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto art. 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso piu' razionale e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilita' di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresi' al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese. 33. La Commissione tecnico-scientifica, di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato art. 3 nonche' dell'art. 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della Commissione e' autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i ministri interessati, puo' deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente alla Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalita' ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili. 35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalita' di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta comma puo' essere rideterminata con le modalita' previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Art. 14, commi dal 1 al 7, della legge 28 febbraio 1986 n. 41 ___________________________________________________________ (pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1986). 1. Per gli interventi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almento 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma. 2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato art. 21, il CIPE fissa le modalita' per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate. 3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi. 4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'atrt. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130. 5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale riservando: a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi; b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) c) ed e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 6. Per le finalita' di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988. 7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interssati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministero del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma precedente al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquistare valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sara' proposta al CIPE dal ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130', ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico- scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi composizione integrata dal Ministro per l'ecologia. Art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (pubblicata sul __________________________________________ supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialme n. 116 del 29 aprile 1983) 1. In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastutture nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. 2. Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonche' i paramentri di valutazione dei progetti. 3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine. 4. Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale. 5. In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalita' del presente articolo. 6. Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi. 7. L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. 9. La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinato sulle disponibilita' nette complessive.