IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982,  n.
938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1471/FPC  del  26  maggio  1988,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  127  del  1›  giugno  1988,
concernente  la nomina di un commissario ad acta per le operazioni di
verifica e smaltimento dei residui industriali nocivi  stivati  nella
motonave Zanoobia;
  Ravvisata  la necessita' di procedere, senza ulteriori indugi, alle
operazioni ora dette essendosi sufficientemente  vagliate  le  misure
volte  ad  assicurare  la idoneita' delle operazioni da effettuare ed
essendosi altresi' ampiamente garantita  ogni  altra  esigenza  della
pubblica amministrazione;
  Visto,  infatti,  il  decreto n. 4/023/312 - EMER in data 25 maggio
1988 (repertorio n. 642 del 26 maggio 1988), riguardante la nomina di
una  commissione  per  la  valutazione  delle  proposte  elaborate da
societa' specializzate sulla base di un  capitolato  predisposto  dal
commissario ad acta;
  Vista  la  relazione  datata  22 giugno 1988 redatta dal presidente
della citata commissione, dalla quale risulta  che  tra  le  societa'
specializzate  nel  settore  della  protezione  ambientale, che hanno
presentato offerte per lo  smaltimento  del  carico  tossico  stivato
nella  motonave Zanoobia, solo due sono state ritenute idonee, ma che
il costo delle stesse e' previsto  in  misura  oltremodo  elevato  ed
esorbitante  (oltre  lire 15 miliardi) rispetto a quanto preventivato
con ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, nonche'  rispetto  alla
proposta   fatta  autonomamente  pervenire,  prima  dell'avvio  della
procedura esplorativa, dalla  societa'  Castalia,  convenzionata  con
questo ufficio per interventi di disinquinamento;
  Ritenuto  che, pertanto, si e' appalesato opportuno richiedere alla
societa' Castalia un aggiornamento della sua proposta alla  luce  del
capitolato predisposto per la gara esplorativa;
  Considerato  che  la proposta della societa' Castalia, pur adeguata
al capitolato speciale, e' comunque contenuta, con riguardo al costo,
in  importo  ben piu' limitato ed essa e' stata ritenuta congrua, sia
dal punto di vista tecnico, che dal punto  di  vista  economico,  dal
comitato  tecnico  amministrativo  di  cui  al  decreto  ministeriale
MPC-UL-04238  del  26  luglio  1984,  richiamato  dall'ordinanza   n.
727/FPC/ZA  del  28  aprile  1986,  e  che,  pertanto,  essa e' stata
giudicata,  altresi',   la   piu'   conveniente   per   la   pubblica
amministrazione;
  Visto  lo  schema  di convenzione all'uopo predisposto ed accettato
dalla S.p.a. Castalia;
  Considerato  che  in  detto  schema e nel capitolato che lo integra
sono previste adeguate garanzie sia in ordine  alla  idoneita'  delle
operazioni,  sia  in ordine all'esatto adempimento delle prestazioni,
sia in ordine al rispetto dei tempi di esecuzione,  sia,  infine,  in
ordine al contenimento del costo nelle previsioni contrattuali;
  Ritenuto  necessario, comunque, procedere ad una integrazione dello
stanziamento predisposto con la citata ordinanza n. 1471/FPC  del  26
maggio  1988,  fatta  salva  ogni azione di recupero nei confronti di
responsabili;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  attivita'  occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti presenti a
bordo della motonave Zanoobia, di bandiera  siriana,  ormeggiata  nel
porto  di  Genova,  nonche'  per la bonifica della motonave stessa al
termine delle operazioni di sbarco dei rifiuti, sono svolte sotto  la
diretta  responsabilita'  e  vigilanza del commissario ad acta di cui
all'ordinanza n. 1471/FPC  del  26  maggio  1988  ed  eseguite  dalla
Castalia S.p.a.
  Le  attivita'  di  cui  al  comma  precedente  debbono avere inizio
immediato.