IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988, concernente la nomina di un commissario ad acta per le operazioni di verifica e smaltimento dei residui industriali nocivi stivati nella motonave Zanoobia; Ravvisata la necessita' di procedere, senza ulteriori indugi, alle operazioni ora dette essendosi sufficientemente vagliate le misure volte ad assicurare la idoneita' delle operazioni da effettuare ed essendosi altresi' ampiamente garantita ogni altra esigenza della pubblica amministrazione; Visto, infatti, il decreto n. 4/023/312 - EMER in data 25 maggio 1988 (repertorio n. 642 del 26 maggio 1988), riguardante la nomina di una commissione per la valutazione delle proposte elaborate da societa' specializzate sulla base di un capitolato predisposto dal commissario ad acta; Vista la relazione datata 22 giugno 1988 redatta dal presidente della citata commissione, dalla quale risulta che tra le societa' specializzate nel settore della protezione ambientale, che hanno presentato offerte per lo smaltimento del carico tossico stivato nella motonave Zanoobia, solo due sono state ritenute idonee, ma che il costo delle stesse e' previsto in misura oltremodo elevato ed esorbitante (oltre lire 15 miliardi) rispetto a quanto preventivato con ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, nonche' rispetto alla proposta fatta autonomamente pervenire, prima dell'avvio della procedura esplorativa, dalla societa' Castalia, convenzionata con questo ufficio per interventi di disinquinamento; Ritenuto che, pertanto, si e' appalesato opportuno richiedere alla societa' Castalia un aggiornamento della sua proposta alla luce del capitolato predisposto per la gara esplorativa; Considerato che la proposta della societa' Castalia, pur adeguata al capitolato speciale, e' comunque contenuta, con riguardo al costo, in importo ben piu' limitato ed essa e' stata ritenuta congrua, sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista economico, dal comitato tecnico amministrativo di cui al decreto ministeriale MPC-UL-04238 del 26 luglio 1984, richiamato dall'ordinanza n. 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986, e che, pertanto, essa e' stata giudicata, altresi', la piu' conveniente per la pubblica amministrazione; Visto lo schema di convenzione all'uopo predisposto ed accettato dalla S.p.a. Castalia; Considerato che in detto schema e nel capitolato che lo integra sono previste adeguate garanzie sia in ordine alla idoneita' delle operazioni, sia in ordine all'esatto adempimento delle prestazioni, sia in ordine al rispetto dei tempi di esecuzione, sia, infine, in ordine al contenimento del costo nelle previsioni contrattuali; Ritenuto necessario, comunque, procedere ad una integrazione dello stanziamento predisposto con la citata ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, fatta salva ogni azione di recupero nei confronti di responsabili; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le attivita' occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti presenti a bordo della motonave Zanoobia, di bandiera siriana, ormeggiata nel porto di Genova, nonche' per la bonifica della motonave stessa al termine delle operazioni di sbarco dei rifiuti, sono svolte sotto la diretta responsabilita' e vigilanza del commissario ad acta di cui all'ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988 ed eseguite dalla Castalia S.p.a. Le attivita' di cui al comma precedente debbono avere inizio immediato.