Il  Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 luglio
1988, ha adottato la seguente deliberazione:
                               Art. 1.
   1.  E'  istituita,  ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e
dell'articolo  162  del  regolamento  del  Senato,  una   commissione
parlamentare  di  inchiesta  con  il  compito di svolgere un'indagine
sulle condizioni di lavoro nelle aziende, con  riguardo  ai  problemi
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
   2. La commissione dovra' accertare:
     a)    quali   siano   state   le   strategie   e   le   modalia'
tecnico-operative poste in essere dalla pubblica amministrazione  per
individuare  la  natura,  la  specificita'  e l'ampiezza del fenomeno
infortunistico  e  delle  patologie   professionali   e   da   lavoro
nell'economia  cosiddetta  "sommersa",  nel lavoro illegittimo, negli
appalti e subappalti e nel lavoro  denunciato  solo  parzialmente  ai
fini   assicurativi   e   previdenziali;   quali   le  iniziative  da
intraprendere per accertare il fenomeno con la massima incisivita'  e
tempestivita',  distinguendolo  per  zone  geografiche  e  settori di
attivita';
     b)  dimensioni  e  cause  del  fenomeno  infortunistico  e delle
patologie professionali e da lavoro dal 1979 ad oggi, con particolare
riferimento   alla   tipologia   delle   imprese  e  delle  attivita'
produttive, alle sostanze presenti nel ciclo produttivo, ai  processi
di ristrutturazione aziendale e all'introduzione di nuove tecnologie,
alle caratteristiche della manodopera impiegata, nonche' al  tipo  di
rapporto di lavoro, agli orari e ai ritmi dell'attivita' produttiva e
complessivamente alle modalita' di  organizzazione  e  programmazione
del processo produttivo;
     c)  la  rispondenza  della normazione primaria e secondaria alle
finalita'  di  prevenzione   degli   infortuni   e   delle   malattie
professionali  e  da  lavoro, di igiene degli ambienti e di sicurezza
delle condizioni di lavoro; l'adeguamento delle normative tecniche in
rapporto  alla evoluzione delle tecnologie dei processi industriali e
degli studi e delle applicazioni compiuti in altri Paesi; l'idoneita'
dell'attuale sistema sanzionatorio; le cause della mancata attuazione
della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978,
n.  833,  nonche'  della  mancata attuazione delle altre disposizioni
della stessa legge  non  aventi  contenuti  di  immediata  efficacia,
quali,    in   particolare,   la   determinazione   degli   standards
organizzativi dei servizi  di  prevenzione  ai  vari  livelli,  e  il
conseguente adeguamento degli organici; le misure adottate al fine di
definire un completo sistema informativo e di consentire la mappatura
dei  rischi e l'istituzione generalizzata degli strumenti e documenti
informativi previsti dalla legge n. 833 del 1978;
     d)  il  tipo,  il contenuto e le finalita' dei poteri attribuiti
dalla  legislazione  vigente  alle  amministrazioni  ed   agli   enti
preposti,   analizzando   altresi'   le   modalita'   qualitative   e
quantitative del loro esercizio dal 1979 in poi, anche  in  relazione
alle   risorse   finanziarie   disponibili,   nonche'   l'esito   dei
procedimenti amministrativi di prevenzione  e  di  repressione  delle
violazioni. In particolare, la commissione valutera':
     1) l'attivita' svolta dall'ispettorato del lavoro nell'esercizio
dei poteri di vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi di
categoria  e  sull'applicazione  delle  norme  vigenti  in materia di
divieto di intermediazione ed  interposizione  nelle  prestazioni  di
lavoro,  nonche'  in  tutte  le  altre materie ancora attribuite alla
competenza   dell'ispettorato   ed    incidenti,    direttamente    o
indirettamente, sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
     2)  l'attivita'  svolta  e  i risultati conseguiti dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nelle  materie
stabilite dalla legge n. 833 del 1978;
     3) l'attivita' svolta, in sede di prevenzione e vigilanza, dalle
unita' sanitarie locali e dagli altri soggetti previsti  dalla  legge
stessa;
     e)  la  quota di risorse finanziarie a carico del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle regioni e degli enti locali, o  di  enti  e
societa'  da  essi dipendenti, destinata a favorire specificamente la
realizzazione  di  misure  di  sicurezza  sul  lavoro  e  di   igiene
ambientale.
   3.   Nell'ambito   degli  accertamenti  di  cui  al  comma  2,  la
commissione dovra'  riservare  specifica  attenzione  alle  aree  del
lavoro industriale in cui permangono condizioni ambientali e processi
produttivi tali da esporre i lavoratori ad un alto rischio diretto  e
personale dell'integrita' fisica.
   4.  La  commissione  ha  in  compito,  altresi',  di  formulare al
Parlamento e al Governo le misure atte  ad  assicurare  una  maggiore
tutela  della  integrita'  fisica  dei  lavoratori  negli ambienti di
lavoro e di vita.