IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto   il   decreto-legge   12   novembre  1982,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul
territorio   nazionale  per  rimuovere  incombenti  pericoli  per  la
pubblica incolumita' dovuti a movimenti  franosi  in  atto  ovvero  a
gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  l'ordinanza  del  7  aprile  1987, n. 948/FPC/ZA, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del  23  aprile  1987,  con  la  quale
veniva  concesso  al  comune  di  Carlantino  un  finanziamento di L.
1.500.000.000 per  interventi  diretti  ad  eliminare  situazioni  di
rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio comunale;
  Vista  la  nota  del  20 maggio 1988, n. 1479, con cui il comune di
Carlantino chiede un ulteriore contributo finanziario  per  eliminare
le  persistenti  condizioni  di  pericolo per la pubblica incolumita'
connesse alle condizioni del suolo in localita' Rione Toppo  e  sulla
strada extraurbana Carlantino-diga di Occhito;
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo  del 3 dicembre 1986 con cui il
rappresentante del gruppo nazionale per la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche  ravvisa  situazioni  di  incombente  pericolo  per la
pubblica  incolumita'  dovute  a  movimenti  franosi  nel  comune  di
Carlantino che interessano parti degli abitati;
  Ravvisata  la  necessita'  di  intervenire  al fine di rimuovere la
predetta  situazione  di  pericolo   incombente   per   la   pubblica
incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  opere  urgenti  finalizzate  alla  rimozione  del pericolo
incombente per la pubblica incolumita' nelle  localita'  indicate  in
premessa,  e'  assegnata  al  comune  di  Carlantino  la  somma di L.
3.500.000.000.