IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista l'ordinanza del 7 aprile 1987, n. 948/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1987, con la quale veniva concesso al comune di Carlantino un finanziamento di L. 1.500.000.000 per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio comunale; Vista la nota del 20 maggio 1988, n. 1479, con cui il comune di Carlantino chiede un ulteriore contributo finanziario per eliminare le persistenti condizioni di pericolo per la pubblica incolumita' connesse alle condizioni del suolo in localita' Rione Toppo e sulla strada extraurbana Carlantino-diga di Occhito; Visto il verbale di sopralluogo del 3 dicembre 1986 con cui il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumita' dovute a movimenti franosi nel comune di Carlantino che interessano parti degli abitati; Ravvisata la necessita' di intervenire al fine di rimuovere la predetta situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le opere urgenti finalizzate alla rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumita' nelle localita' indicate in premessa, e' assegnata al comune di Carlantino la somma di L. 3.500.000.000.