IL GUARDASIGILLI
                    MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  la  nota  del presidente della corte di appello di Napoli n.
748 in data  6  giugno  1988  dalla  quale  risulta  che  gli  uffici
giudiziari   di  Napoli  e  precisamente  la  corte  di  appello,  il
tribunale, il tribunale per i minorenni e la pretura di  tale  citta'
non  sono  stati in grado di funzionare nei giorni 18, 19, 25, 26, 27
gennaio e 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 26, 27  febbraio  1988  a
causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;
  Visto  che da tale nota risulta, altresi', che nei giorni intermedi
tra un'astensione dal lavoro e  l'altra  "l'ingorgo  degli  uffici  e
l'intasamento  del lavoro arretrato da espletare hanno determinato di
fatto l'impossibilita' per la classe forense di esercitare pienamente
il  diritto di difesa e di patrocinio e per gli altri soggetti quella
di esercitare i propri diritti processuali";
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437, concernente la proroga dei termini di decadenza  in  conseguenza
del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;
                               Decreta:
  In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari di
Napoli e precisamente della corte  di  appello,  del  tribunale,  del
tribunale per i minorenni e della pretura di tale citta' per tutto il
periodo dal 18 gennaio al 27 febbraio 1988, i  termini  di  decadenza
per  il  compimento  di  atti  presso  i  detti  uffici o a mezzo del
personale addettovi, scadenti nel periodo sopra  specificato,  o  nei
cinque  giorni  successivi,  sono  prorogati  di  quindici  giorni  a
decorrere dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 2 luglio 1988
                                                Il Ministro: VASSALLI