IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista la nota n. 1944/MC/fc del 2 maggio 1988 con la quale l'unione
industriali della provincia di Sondrio rappresenta la  necessita'  di
autorizzare,  in  deroga,  alle disposizioni di cui all'art. 41 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, la circolazione degli automezzi  adibiti
o  comunque  utilizzati  per  il  trasporto dei materiali alluvionali
attesa la ingente quantita'  dei  medesimi  depositatasi  a  valle  a
seguito  dei  noti  eventi  dei  mesi di luglio e agosto 1987, il cui
rapido sgombero si palesa indispensabile ai  fini  idraulici,  ovvero
per la bonifica dei terreni gia' agricoli;
  Vista  la  nota  n. 730/20.2 GAB del 30 maggio 1988 con la quale il
prefetto di Sondrio esprime parere favorevole in  merito  alla  sopra
citata  richiesta fino al mese di settembre 1988, data della graduale
prevedibile normalizzazione della situazione relativa  allo  sgombero
del materiale alluvionale;
  Ravvisata,   pertanto,  la  necessita'  di  provvedere  in  merito,
assicurando la possibile  utilizzazione  di  un  maggiore  numero  di
automezzi al fine di agevolare il piu' sollecito sgombero dei detriti
alluvionali;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Dalla  data  di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30
settembre 1988 e' autorizzata, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'art.  41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la circolazione degli
automezzi  destinati  al  trasporto  dei  materiali  alluvionali   da
sgomberare  a  seguito  degli  eventi  del luglio e agosto 1987 nella
provincia di Sondrio.