IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista la nota n. 1944/MC/fc del 2 maggio 1988 con la quale l'unione industriali della provincia di Sondrio rappresenta la necessita' di autorizzare, in deroga, alle disposizioni di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la circolazione degli automezzi adibiti o comunque utilizzati per il trasporto dei materiali alluvionali attesa la ingente quantita' dei medesimi depositatasi a valle a seguito dei noti eventi dei mesi di luglio e agosto 1987, il cui rapido sgombero si palesa indispensabile ai fini idraulici, ovvero per la bonifica dei terreni gia' agricoli; Vista la nota n. 730/20.2 GAB del 30 maggio 1988 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole in merito alla sopra citata richiesta fino al mese di settembre 1988, data della graduale prevedibile normalizzazione della situazione relativa allo sgombero del materiale alluvionale; Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere in merito, assicurando la possibile utilizzazione di un maggiore numero di automezzi al fine di agevolare il piu' sollecito sgombero dei detriti alluvionali; Dispone: Art. 1. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 1988 e' autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la circolazione degli automezzi destinati al trasporto dei materiali alluvionali da sgomberare a seguito degli eventi del luglio e agosto 1987 nella provincia di Sondrio.