IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                         PER IL COORDINAMENTO 
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE 
  Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64,  (pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 61 del  14  marzo  1986)  sulla
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; 
  Visto in particolare l'art. 11 della  citata  legge  n.  64/86  che
demanda al CIPI il compito di  delimitare  le  aree  del  Mezzogiorno
caratterizzate da  gravi  fenomeni  di  disoccupazione  derivanti  da
specifici casi di crisi di settori industriali; 
  Visti gli articoli 63 e  69  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati, tra l'altro, 
dall'art. 9, comma 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986; 
  Vista la propria deliberazione del 16 luglio 1986 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 28 agosto 1986) con la quale sono state
individuate le iniziative agevolabili, le attivita' ammissibili  alle
agevolazioni, quelle da sospendere o da escludere dalle  agevolazioni
nonche' quelle da sviluppare prioritariamente; 
  Visto il primo piano annuale di attuazione del programma  triennale
di sviluppo del Mezzogiorno, approvato dal CIPE con delibera  del  29
dicembre 1986 (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del  10
febbraio 1987); 
  Sulla proposta del Ministro per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno; 
                              Delibera: 
  Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 1›  marzo  1986,
n.  64,  resta  confermata  l'individuazione  delle   seguenti   aree
d'intervento contenute nel primo piano annuale di attuazione  di  cui
alle premesse: 
    a) territori delle province di: Napoli, Avellino, Benevento, 
Caserta, Salerno, (Campania), Potenza e Matera (Basilicata), Reggio 
Calabria, Catanzaro e Cosenza (Calabria), Siracusa, Ragusa, 
Caltanissetta e Agrigento (Sicilia), Cagliari, Sassari, Nuoro e 
Oristano (Sardegna), Brindisi e Lecce (Puglia); 
    b) i comuni  di  Accadia,  Anzano  di  Puglia,  Ascoli  Satriano,
Bovino, Candela, Castelluccio  dei  Sauri,  Celle  San  Vito,  Faeto,
Monteleone di Puglia, Panni e Rocchetta Sant'Antonio in provincia  di
Foggia; 
    c) il territorio  della  provincia  di  Teramo  limitatamente  ai
comuni di Arsita, Castelli,  Colledara,  Crognaleto,  Fano,  Adriano,
Isola Gran  Sasso,  Montorio  al  Vomano,  Pietracamela,  Tossicia  e
Bisenti. 
  La  presente  delibera,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare. 
   Roma, addi' 5 maggio 1988 
                                      Il Presidente delegato: FANFANI 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
                    AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
                    Note alle premesse: 
            - Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 64/1986 e'
          il seguente: 
            "Art. 11. - 1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate  dal
          CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni  di  disoccupazione
          derivanti  da  specifici   casi   di   crisi   di   settori
          industriali, alle iniziative industriali sostitutive -  per
          le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste
          dall'art.  9  e  siano  stati  avviati  a  realizzazione  i
          relativi investimenti entro 12 mesi dalla suddetta delibera
          del  CIPI  -  il  tasso  di  interesse  sui   finanziamenti
          agevolati e' applicato nella misura del 36%  del  tasso  di
          riferimento,    a    prescindere    dall'ammontare    degli
          investimenti fissi. 
            2.  Ai  fini  della  determinazione  delle   agevolazioni
          finanziarie gli investimenti relativi a  dette  iniziative,
          ancorche' queste  siano  promosse  dal  medesimo  gruppo  e
          realizzate nella medesima area  aziendale,  vanno  valutati
          autonomamente". 
            - Il testo degli articoli 63 e 69 del testo  unico  delle
          leggi sugli investimenti nel Mezzogiorno e' il seguente: 
            "Art. 63. - Sono ammissibili  al  finanziamento  a  tasso
          agevolato le iniziative dirette alla costruzione  di  nuovi
          stabilimenti  industriali  ovvero   all'ampliamento,   alla
          riattazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti,
          indipendentemente  dall'ammontare  degli  investimenti   in
          impianti fissi. 
            Il finanziamento anzidetto e'  concepibile  limitatamente
          ai primi 30 miliardi di lire di  investimenti  in  impianti
          fissi  nel  caso  di  nuovi  stabilimenti;  nel   caso   di
          ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti
          esistenti,  il  finanziamento   e'   limitato   all'importo
          risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi  e
          l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al  netto
          degli  ammortamenti  tecnici  e  della  rivalutazione   per
          conguaglio  monetario;  il  relativo  tasso  di  interesse,
          comprensivo  di  ogni  onere  accessorio   e   spesa,   sui
          finanziamenti agevolati di cui alla  presente  rubrica,  e'
          fissato  nella  misura  del  30  per  cento  del  tasso  di
          riferimento. 
            Nei  casi  di  riattivazione  sono  ammessi  al   credito
          agevolato soltanto  i  nuovi  investimenti  fissi  fino  al
          raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente
          comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di  investimenti
          fissi. 
            Per consentire  l'applicazione  del  tasso  di  interesse
          nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno: 
            a) e' autorizzata a concedere a  tutti  gli  istituti  di
          credito abilitati ad esercitare il credito a medio  termine
          un  contributo  sugli  interessi  relativi   alle   singole
          operazioni,  pari  alla   differenza   fra   la   rata   di
          ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di
          ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato; 
            b)  ha  facolta'  di  concedere  su  loro   richiesta   e
          limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali
          ISVEIMER, IRFIS e CIS, un  contributo  in  conto  interessi
          sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai  mezzi  di
          provvista destinati ai finanziamenti alla piccola  e  media
          industria. 
            La misura del finanziamento a tasso agevolato e'  fissata
          nel 40  per  cento  dell'investimento  globale  comprensivo
          degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per
          cento di detti investimenti, delle scorte di materie  prime
          e semilavorate adeguate alle caratteristiche del  ciclo  di
          lavorazione  e  dell'attivita'  dell'impresa.   La   durata
          massima  del  finanziamento  e'   fissata   in   15   anni,
          comprensivi del periodo di utilizzo  e  di  preammortamento
          non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e  in  10  anni
          per gli ampliamenti, la riattivazione e gli  ammodernamenti
          degli  impianti  esistenti,  comprensivi  del  periodo   di
          utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni. 
            L'importo del finanziamento agevolato  concesso  per  gli
          investimenti fissi,  maggiorato  del  contributo  in  conto
          capitale previsto dall'art. 69, non puo' superare il limite
          del 70 per cento della spesa prevista per gli  investimenti
          fissi. 
            Tale limite e' elevabile solo  per  le  maggiorazioni  di
          contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e  5  del
          citato art. 69. 
            Ai  fini  della  concessione  dei  contributi  in   conto
          interessi di cui al presente  articolo,  le  disponibilita'
          del fondo nazionale per il  credito  agevolato  al  settore
          industriale, costituito ai sensi dell'art.  1  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1976,  n.  902,
          sono destinate nella misura del 65 per cento  ai  territori
          di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione
          della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art.  25
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  novembre
          1976, n. 902, e assegnate alla  Cassa  per  il  Mezzogiorno
          relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo
          le modalita' di cui al decreto presidenziale medesimo.  Per
          le assegnazioni si applicano le disposizioni  dell'art.  32
          del presente testo unico". 
            "Art. 69. - Per la realizzazione  di  iniziative  dirette
          alla costruzione,  alla  riattivazione,  all'ampliamento  e
          all'ammodernamento di stabilimenti industriali, puo' essere
          concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno  un  contributo  in
          conto  capitale  nelle   misure   appresso   indicate   con
          riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: 
              a) fino a 7 miliardi: 40 per cento; 
              b) sulla quota eccedente i  7  miliardi  e  fino  a  30
          miliardi: 30 per cento; 
              c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per  cento.
          Il contributo di cui al n. 1 del comma precedente e' esteso
          alle iniziative industriali, ivi comprese  quelle  promosse
          da  imprese  artigiane,  che   realizzino   o   raggiungano
          investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con  le
          modalita' previste dal presente articolo. 
            In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di
          stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle  iniziative
          agli scaglioni di investimenti di cui ai  precedenti  commi
          del presente articolo, e quindi la misura del contributo in
          conto  capitale,  e'  determinata   tenendo   conto   degli
          investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti
          tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario,  ai
          quali vanno sommati i nuovi investimenti;  nell'ipotesi  di
          riattivazione sono ammessi a contributo  soltanto  i  nuovi
          investimenti. 
            Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi
          del presente articolo puo' essere aumentato di un quinto  a
          favore di specifici settori da sviluppare  prioritariamente
          nel  Mezzogiorno,  indicati  periodicamente  dal  CIPI   su
          proposta del Ministro per gli interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno. 
            Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella  misura
          di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative  che  si
          localizzano   nelle   zone   riconosciute   particolarmente
          depresse con la  stessa  procedura  di  cui  al  precedente
          comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni  sulla
          base  di  indicatori   oggettivi,   quali   il   tasso   di
          emigrazione, e il tasso di popolazione attiva  occupata  ed
          il  rapporto  tra  occupazione  industriale  e  popolazione
          residente desumibili dai dati  dei  due  ultimi  censimenti
          ISTAT. 
            Il CIPI, su proposta  del  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi'  deliberare  la
          sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a
          contributo nei confronti di nuove iniziative  in  specifici
          settori o in determinate zone in relazione a considerazioni
          oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale. 
            Il contributo di cui al  presente  articolo  puo'  essere
          altresi'  concesso  per  gli  impianti  commerciali  e   di
          servizi, ubicati nel Mezzogiorno,  costituenti  complessivi
          organici o strutture ed infrastrutture  polivalenti,  anche
          intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e
          le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il
          coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla
          legislazione vigente. 
            La  concessione  dei  contributi  in  conto  capitale  e'
          subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte  delle
          imprese, di un ammontare di capitale proprio non  inferiore
          al 30 per cento dell'investimento fisso. 
            L'onere derivante alla Cassa  per  il  Mezzogiorno  dalla
          concessione dei contributi previsti dal presente  articolo,
          e' imputato sugli importi di cui all'art. 24. 
            La Cassa per il Mezzogiorno e'  autorizzata  a  stipulare
          per la concessione del  contributo  di  cui  al  precedente
          secondo comma e per i finanziamenti a  tasso  agevolato  di
          cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente  nazionale
          per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI). 
            Alla concessione del contributo di cui al  secondo  comma
          del  presente  articolo  si  provvede  previa   istruttoria
          tecnica e finanziaria della  sezione  autonoma  di  credito
          dell'ENAPI,  il  cui  consiglio   di   amministrazione   e'
          integrato  dagli  assessori   delle   regioni   meridionali
          delegati per l'artigianato. La sezione autonoma  di  Trento
          dell'ENAPI  e'  autorizzata  a   concedere   alle   imprese
          artigiane  ubicate  nei   territori   meridionali   crediti
          agevolati a medio termine fino all'importo massimo  di  200
          milioni. A tal fine presso detta sezione  e'  istituito  un
          fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di  lire  a
          carico dello stanziamento di cui all'art. 24  del  presente
          testo unico. 
            Le regioni meridionali possono  partecipare  al  predetto
          fondo  con  propri  apporti  finanziari  a   valere   sullo
          stanziamento di cui  al  precedente  art.  44.  La  sezione
          autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le
          operazioni previste dall'art.  18  della  legge  25  luglio
          1952, n. 949. La  cassa  e'  autorizzata  a  concedere  sui
          finanziamenti erogati dalla  sezione  autonoma  di  credito
          dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati  forniti
          o garantiti dallo Stato o attinti presso il  Medio  credito
          centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in  conto
          interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico". 
            - Il testo vigente dell'art. 9, commi 7,  8  e  9,  della
          legge n. 64/1986, e' il seguente: 
            "Gli scaglioni di investimento di  cui  all'art.  69  del
          citato testo unico, sono cosi' modificati: 
              a) fino a 7 miliardi: 40 per cento; 
              b) sulla quota eccedente i  7  miliardi  e  fino  a  30
          miliardi: 30 per cento; 
              c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per  cento.
          Il limite di 30 miliardi di cui al secondo  e  terzo  comma
          dell'art.  63  del  citato  testo   unico,   e   successive
          modificazioni, e' soppresso. 
            Il  tasso  di  interesse,  comprensivo  di   ogni   onere
          accessorio e spese sui finanziamenti  agevolati,  e'  cosi'
          fissato: 
            a)  per  le  iniziative  che  realizzino  o   raggiungano
          investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento
          del tasso di riferimento; 
            b)  per  le  iniziative  che  realizzino  o   raggiungano
          investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60  per
          cento del tasso di riferimento". 
            Nota al dispositivo: 
            Per il testo dell'art. 11 della legge n. 64/1986 si  veda
          nelle note alle premesse.