La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1980, n. 426, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, n. 41, e' sostituito dal quadro A allegato alla presente legge. 2. La dotazione organica del personale della carriera direttiva, determinata dalla tabella A allegata alla legge 14 marzo 1968, n. 157, e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, legge 11 agosto 1973, n. 533, e decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, e' ridotta da 3.934 unita' a 3.932 unita'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1, comma 1: - Il D P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". - Il testo dell'art. 6 della legge n. 426/1980 (Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia), e' il seguente: "Art. 6. - Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituito dal quadro A allegato alla presente legge. Per la determinazione degli uffici giudiziari di particolare importanza, alle cui cancellerie o segreterie devono essere preposti primi dirigenti, si provvede in conformita' dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430". - Il D P.R. n. 41/1988 reca: "Modificazione alla dotazione organica della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie". Note all'art. 1, comma 2: - La legge n. 157/1988 reca: "Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59". - Il D P.R. n. 319/1972 reca: "Riordinamento delle ex carriere speciali". - La legge n. 533/1973 reca: "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie". - Il D P.R. n. 306/1973 reca: "Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie".