IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 4, comma ottavo, della legge 18 marzo 1988, n. 111,
che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato
dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della
legge 14 agosto 1974, n. 394;
Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con
il quale e' data facolta' al Ministro dei trasporti di emanare
decreti di modifica, tra l'altro, degli articoli da 470 al 485 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420,
sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre
1976, n. 995 e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 202, di concerto con il Ministro della sanita';
Visto l'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee del 4 dicembre 1980, n. 80/ 1263/CEE;
Considerata la necessita' di provvedere ad adeguare la normativa in
materia di requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento,
la conferma e la revisione delle patenti di guida a quella fissata
dalla suindicata direttiva comunitaria;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 470 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420,
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal seguente:
"Art. 470 (Requisiti generali fisici, psichici per il
conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida). -
Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida
per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente,
all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con
gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, risulti essere
esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o
minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possano comunque
pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di
veicoli ai quali la patente abilita.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e' tenuto a
presentare un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia di
cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con
l'indicazione dei precedenti morbosi di cui ai successivi commi.
I medici di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nel
rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere in
particolare considerazione le affezioni morbose sotto elencate.
La constatazione obiettiva, corredata delle indagini cliniche e di
laboratorio ritenute indispensabili, consente al medico visitatore di
rilasciare il certificato di idoneita' quando egli ritenga che le
malattie fisiche o psichiche, le deficienze organiche o minorazioni
anatomiche e/o funzionali constatate, di cui ai successivi commi, non
possano comunque pregiudicare la sicurezza di quei determinati tipi
di veicoli ai quali la patente abilita.
Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di
idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica
locale di cui all'art. 4, comma quarto della legge 18 marzo 1988, n.
111, la quale indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale
effettuare il successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o
la conferma o la revisione della patente di guida.
1 - Affezioni cardio-vascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai
candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare
ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi,
ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da
apposite protesi, il giudizio di idoneita' verra' espresso dalla
commissione medica locale. La commissione medica locale terra' nel
debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di
veicoli delle categorie C, D, E.
2 - Diabete.
La patente di guida non deve essere rilasciata, ne' confermata ai
candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari,
nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entita'
tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della
commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a
seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso
strutture pubbliche, la patente di guida puo' essere rilasciata o
confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti
da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la
cui entita' sia tale da non pregiudicare la sicurezza della
circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve
essere ne' rilasciata ne' confermata a candidati o conducenti
diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.
3 - Malattie endocrine.
In caso di disturbi endrocrini gravi, diversi dal diabete, in forme
di entita' tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente
di guida non potra' essere rilasciata o confermata salvo il caso in
cui la possibilita' di rilascio o di conferma sia espressamente
certificata da parte della commissione medica locale che potra'
avvalersi della consulenza di un sanitario appartenente alle
strutture pubbliche.
4 - Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' confermata a
candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del
sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a
disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso
centrale o periferico. A giudizio della commissione medica locale e
con sua espressa certificazione nei casi a), b) e c) sopracitati, a
seguito dell'esito di visita specialistica eseguita presso strutture
pubbliche, ove ritenuta necessaria, puo' essere rilasciata o
confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non
siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona per
cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli
interessati debbono mostrare di essere capaci di usare i comandi del
veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il
rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validita'
della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e
la revisione valgono le stesse modalita';
d) epilessia. La concessione di patente delle sole categorie A e
B agli epilettici e' consentita a soggetti che non presentino crisi
comiziali da almeno due anni indipendentemente dall'effettuazione di
terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione
dovra' essere verificata dalla commissione medico locale sulla base
di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal
medico di fudicia o da un sanitario appartenente alle strutture
pubbliche. La validita' della patente non puo' essere superiore a due
anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'. La
patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata
ne' confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che
abbiano sofferto in passato di epilessia.
5 - Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata a
candidati o conducenti che siano o affetti da turbe psichiche in atto
dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul
sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale
grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalita', quando
tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida,
salvo i casi che la commissione medica locale potra' valutare in modo
diverso, avvalendosi, se del caso, della consulenza di uno
specialista appartenente ad una specifica struttura pubblica.
La commissione medica locale terra' in quest'ultimo caso in debito
conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei
veicoli delle categorie C, D, E. La validita' della patente in questi
casi non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la
revisione valgono le stesse modalita'.
6 - Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai
candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale
da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope ne' a persone che
comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la
loro idoneita' a guidare senza pericoli.
Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non piu' attuale la
commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il
rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di
idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi
eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista
appartenente ad una struttura pubblica, puo' esprimere parere
favorevole al rilascio o alla conferma.
La commissione medica locale terra' in debito conto e valutera' con
estrema severita' i rischi addizionali connessi con la guida di
veicoli delle categorie C, D, E. La validita' della patente in questi
casi non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la
revisione valgono le stesse modalita'.
7 - Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai
candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il
caso in cui la possibilita' di rilascio o di conferma sia
espressamente certificata da parte della commissione medica locale la
quale potra' avvalersi del parere dei medici specialisti appartenenti
a strutture pubbliche.
8 - Malattie dell'apparato uro-genitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai
candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie
A, B, la patente di guida puo' essere rilasciata o confermata quando
l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di
trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve
essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della
patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e la
revisione valgono le stesse modalita'".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 111/1988 e' il
seguente:
"Art. 4. - 1. L'articolo 81 del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1974,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
'Art. 81 (Requisiti fisici e psichici per la patente di
guida). - 1. Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere
la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o
psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o
funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli
a motore.
2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne
per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio medico legale dell'unita' sanitaria locale e
territorialmente competente o da un ispettore medico
dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico
militare in servizio permanente effettivo o da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o
da un medico del ruolo professionale dei sanitari della
polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del
lavoro, tutti in attivita' di servizio.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame.
4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e
psico-tecniche e' effettuato da commissioni mediche locali
costituite in ogni provincia presso le unita' sanitarie
locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed
abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in
servizio da piazza, autocarri, di peso complessivo, a pieno
carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni,
autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il
cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a
20 tonnellate, macchine operatrici:
c) dei titolari di patente per la guida dei
motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma
dell'articolo 80;
d) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
5. Avvverso il giudizio delle commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli
organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello
Stato, fino a che non sara' diversamente disposto ai sensi
del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio
1985, n. 210.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale
anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca
della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi
dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1).
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
avvale della collaborazione di medici appartenenti ai
servizi territoriali della riabilitazione.
8. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto
con il Ministro della sanita', sono stabiliti:
a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per
conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4 nonche', sempre in questa
ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera
direttiva tecnica della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con
altresi' l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di
un medico di sua fiducia.
9. Il decreto di cui al comma 8 e' emanato previo
parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap,
di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della
sanita'. Il comitato ha anche il compito di fornire alle
commissioni mediche locali informazioni sul continuo
progresso tecnico scientifico che ha riflessi sulla guida
di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap'.
2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma
2 dell'articolo 16 della presente legge, restano ferme le
disposizioni attuative di cui all'ultimo comma
dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, come modificato dall'articolo 3 della legge 14
febbraio 1974, n. 62".
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 111/1988 e' il
seguente:
"Art. 16. - 1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, e' inserito il seguente articolo:
'Art. 99-bis (Adeguamento della normativa sulle patenti
di guida alle norme internazionali). - 1. Il Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, puo'
disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 4
dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto
dalla patente, nonche' l'adozione di un modello di patente
idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati
in esso inseriti.
2. In caso di eliminazione della foto la patente deve
essere accompagnata, durante la guida, da un valido
documento di identita' personale'.
2. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adeguare
alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive
comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con
propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento
per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.
420, di concerto con il Ministro della sanita' per gli
articoli da 470 a 485. In tali decreti si avra' particolare
riguardo alle esigenze di facilitare la mobilita' dei
portatori di handicap, tenendo conto in particolare che
l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di
eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti
tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere
comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione
dei decreti si dovra' altresi' tener conto degli elementi
forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9
dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale come sostituito dal comma 1
dell'articolo 4 della presente legge.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti
relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con
il Ministro della sanita', dell'allegato III alla prima
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 4
dicembre 1980, n. 80/1263/CEE.
4. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di
cui al comma 2 e' abrogato".
- Il testo dell'allegato III alla prima direttiva del
Consiglio CEE n. 80/1263/CEE e' il seguente:
"NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA'
FISICA E PSICHICA
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato, i documenti sono
classificati in due gruppi:
1.1. Gruppo 1: Conducenti di veicoli delle categorie A e B;
1.2. Gruppo 2: Conducenti di veicoli delle categorie C, D e
E.
2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di
una patente di guida sono classificati nel gruppo cui
apparterranno quando il permesso sara' stato rilasciato o
rinnovato.
ESAMI MEDICI
3. Gruppo 1: I candidati devono essere sottoposti a un
esame medico se, durante l'espletamento delle formalita'
richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre
prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da
una o piu' delle incapacita' menzionate nel presente
allegato in merito a tale gruppo.
4. Gruppo 2: I candidati devono essere sottoposti a un
esame medico prima del rilascio iniziale della patente e,
successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami
periodici che fossero prescritti dalla legislazione
nazionale.
Capacita' visiva.
5. Tutti i candidati alla patente di guida devono
sottoporsi ad un esame affidato ad un personale
adeguatamente formato. Nei casi dubbi, il candidato deve
essere esaminato da una autorita' medica competente.
Durante l'esame della vista, l'attenzione dovra' essere
rivolta sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla
visione notturna, sulle malattie progressive degli occhi,
ecc. Qualora l'autorita' preposta al rilascio delle patenti
riconosca la necessita' di portare lenti correttive per la
guida, tale fatto deve risultare dalla patente di guida.
6. Gruppo 1: I conducenti di questo gruppo dovrebbero
sottoporsi ad un esame della vista non oltre l'eta' di 70
anni e preferibilmente prima, e successivamente ad
intervalli appropriati. Se, dopo correzione, candidati o
conducenti di 40 anni o piu' hanno una vista inferiore a
quella normale, pur soddisfacendo le condizioni minime
indicate nei punti 6.1 e 6.2, dovra' essere ricercata la
causa della diminuzione della vista prima del rilascio del
rinnovo della patente. Qualora si scopra o si sospetti
l'esistenza di una malattia degli occhi, gli esami
periodici dovrebero essere frequenti.
6.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente
di guida devono possedere un'acutezza visiva, se del caso
con lenti correttive, di almeno 0,4 e preferibilmente di
valore superiore a tale cifra per l'occhio piu' sano, o di
almeno 0,5 per ambedue gli occhi, e di valore constatato
durante un esame medico di almeno 0,2 per l'occhio meno
sano. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
ne' rinnovata se dall'esame medico risulta che la vista del
candidato o del conducente e' diminuita di piu' di 20 gradi
nella parte temporale del suo campo visivo o se
l'interessato e' colpito da diplopia o da un difetto di
vista binoculare.
6.2. I candidati o i conducenti che vedono con un occhio
solo possono ottenere la patente di guida o il suo rinnovo
a condizione che un'autorita' medica competente certifichi
che tale condizione di vista monoculare esiste da un tempo
abbastanza lungo perche' l'interessato vi si sia adattato e
l'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, sia di
almeno 0,8. Tali persone non devono avere alcuna
limitazione del campo visivo per questo occhio.
7. Gruppo 2: I candidati e i conducenti di questo gruppo
devono sottoporsi ad un esame della vista allorche'
presentano la domanda per il rilascio della patente di
guida e, preferibilmente, periodicamente in seguito. Se i
candidati o conducenti di eta' pari a 40 o piu' anni hanno
una vista corretta inferiore a quella normale pur
soddisfacendo le condizioni minime di cui al punto 7.1., si
dovra' cercare la causa della diminuzione della vista prima
del rilascio o del rinnovo della patente.
7.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente
devono avere una vista binoculare accompagnata da
un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di
almeno 0,75 per l'occhio piu' sano o di almeno 0,5 per
l'occhio meno sano. Se l'interessato utilizza lenti
correttive, la vista non corretta non deve essere inferiore
a 0,1 e la correzione deve essere ben tollerata. La patente
di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata se il
candidato o il conducente ha un campo visivo ridotto o se
e' colpito da diplopia o ha una vista binoculare difettosa.
7.2. L'uso di lenti a contatto da parte dei conducenti
di tale gruppo puo' essere autorizzato su parere favorevole
di un'autorita' medica competente.
Udito.
8. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
ne' rinnovata ad un candidato o conducente del gruppo 2 se
il suo udito e' tanto difettoso da creargli difficolta'
nell'esercizio dei suoi compiti.
Stato generale ed incapacita' fisiche.
9. Gruppo 1: La patente di guida senza condizioni
restrittive non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata ai
candidati o conducenti fisicamente minorati finche' non
abbiano sostenuto un esame di guida che provi la loro
capacita' a guidare un veicolo provvisto dei comandi di
tipo normale.
9.1. Possono essere rilasciate o rinnovate patenti di
guida con condizioni restrittive ai candidati o conducenti
fisicamente minorati se i veicoli da essi guidati sono
adattati alla necessita' della loro condizione. Le
restrizioni riportate sulla patente di guida devono
precisare quale tipo di adattamento sia richiesto sul
veicolo.
9.2. In caso di dubbio, il candidato dovra' sottoporsi
ad una prova pratica che consentira' di verificare le sue
attitudini previo esame medico di un'autorita' competente,
e potra' essere allora rilasciata, se del caso, una patente
di validita' limitata in modo da consentire di seguire il
caso. La valutazione delle incapacita' fisiche deve basarsi
essenzialmente su considerazioni meccaniche che consentano
di determinare se l'incapacita' constatata rischia, in un
periodo di tempo prolungato, di impedire una manovra
efficace e rapida e di disturbare l'uso dei comandi in
tutte le circostanze, in particolare in caso di urgenza.
10. Gruppo 2: La patente di guida non deve essere ne'
rilasciata ne' rinnovata ai candidati o conducenti colpiti
da un'incapacita' che rischi di impedire la guida corretta
e senza pericoli di un veicolo.
10.1. L'esame medico dei candidati o conducenti deve
riguardare l'insieme dei movimenti del corpo - forza
muscolare, controllo e coordinazione - in particolre per
gli arti superiori e inferiori.
10.2. Qualora, posteriormente al rilascio della patente,
sopravvenga un'incapacita' che rischi di impedire la guida
corretta e senza pericoli di un veicolo, il conducente deve
interrompere la sua attivita' e sottoporsi ad un esame
effettuato da un'autorita' medica competente.
Affezioni cardiovascolari.
11. La patente di guida non deve essere ne' rilsciata
ne' rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da
un'affezione cardiovascolare salvo in cui la domanda sia
appoggiata da un parere di un medico autorizzato.
12. Per quanto riguarda i candidati o i conducenti del
gruppo 2 l'autorita' medica competente terra' in debito
conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida
dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
Disturbi endocrini.
13. In caso di disturbi endocrini gravi diversi dal
diabete, la legislazione degli Stati membri deve contenere
disposizioni appropriate concernenti il rilascio o il
rinovo delle patenti di guida.
14. Gruppo 1: La patente di guida non deve essere ne'
rilasciata ne' rinnovata ai candidati o conducenti
diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o
cardiovascolari o da acidosi non compensata.
14.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o
rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti
diabetici che non siano colpiti da nessuna delle
complicazioni menzionate nel punto 14, a condizione che si
trovino sotto controllo medico.
15. Gruppo 2: La patente di guida non deve essere ne'
rilasciata ne' rinnovata ai candidati o conducenti
diabetici che abbiano bisogno di un trattamento con
insulina.
Malattie del sistema nervoso.
16. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
ne' rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi a placche, miastenia grave o
malattie ereditarie del sistema nervoso, associata ad una
atrofia muscolare progressiva e a disturbi miotonici
congeniti;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) traumatismi del sistema nervoso centrale o
periferico salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata
da un parere medico autorizzato e gli interessati siano
capaci di usare i comandi di un veicolo in condizioni di
sicurezza e di rispettare le norme del traffico.
Tali casi devono essere riesaminati periodicamente.
17. Gruppo 1: La patente di guida non deve essere ne'
rilasciata ne' rinnovata ai candidati conducenti
epilettici. La legislazione nazionale puo' prevedere che,
con parere medico autorizzato, possa essere rilasciata la
patente ad una persona che abbia sofferto di epilessia in
passato ma non abbia piu' avuto crisi da molto tempo (per
esempio, due anni).
17.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
ne' rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da malattie
cerebrovascolari salvo nel caso in cui la domanda sia
appoggiata da un parere medico autorizzato e a condizione
che i comandi del veicolo siano adattati o modificati nella
misura necessaria o che venga utilizzato un veicolo
adeguato di tipo speciale. La durata di validita' delle
patenti di guida cosi' rilasciate o rinnovate deve essere
limitata conformemente ad un parere medico autorizzato.
17.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
ne' rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da una
lesione del midollo spinale che abbia provocato una
paraplegia, a meno che il veicolo non sia provvisto di
comandi speciali.
18. Gruppo 2: La patente di guida non deve essere ne'
rilasciata ne' rinnovata ai candidati o conducenti colpiti
o che abbiano sofferto in passato di epilessia, di una
malattia cerebrovascolare o di una lesione del midollo
spinale che abbia provocato una paraplegia.
Turbe psichiche.
19. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
ne' rinnovata ai candidati o conducenti:
a) colpiti da turbe-psichiche dovute a malattie,
traumatismi o operazioni del sistema nervoso centrale;
b) colpiti da ritardo mentale grave;
c) che soffrono di psicosi che abbia provocato tra
l'altro una paralisi generale;
d) che soffrono di turbe neuropsichiche o di turbe
della personalita', salvo nel caso in cui la domanda sia
appoggiata da un parere medico autorizzato.
20. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del
gruppo 2, l'autorita' medica competente terra' in debito
conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida
dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
Alcole.
21. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
ne' rinnovata ai candidati o conducenti alcolizzati
cronici. Se la domanda e' appoggiata da un parere medico
autorizzato, la patente di guida puo' essere rilasciata o
rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti
che siano stati alcolizzati cronici in passato. Questi casi
devono essere riesaminati periodicamente.
22. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del
gruppo 2, l'autorita' medica competente terra' in debito
conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida
dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
Droghe e medicinali.
23. Abuso di droghe: La patente di guida non deve essere
ne' rilasciata ne' rinnovata ai candidati o conducenti che
si trovino in stato di dipendenza nei confronti di sostanze
psicotrope.
24. Droghe o medicinali consumati regolarmente: La
patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata ai candidati o conducenti che consumano
regolarmente droghe farmceutiche o medicinali capaci di
compromettere la loro idoneita' a guidare senza pericoli
salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un
parere medico autorizzato.
24.1. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del
gruppo 2, l'autorita' medica competente terra' in debito
conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida
dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
Malattie del sangue.
25. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
ne' rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da gravi
malattie del sangue salvo nel caso in cui la domanda sia
appoggiata da un parere medico autorizzato.
Malattie dell'apparato urogenitale.
26. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
ne' rinnovata ai candidati o conducenti che soffrono di una
deficienza renale grave.
RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA.
27. La legislazione nazionale dovra' contemplare
disposizioni che prevedano il ritiro della patente di
guida, con parere medico autorizzato, qualora le autorita'
competenti vengano a conoscenza del fatto che lo stato di
salute del titolare e' tale che sarebbe stata rifiutata la
domanda per l'ottenimento della patente di guida o per il
suo rinnovo".