IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  l'art.  4,  comma ottavo, della legge 18 marzo 1988, n. 111,
che   sostituisce  l'art.  81  del  testo  unico  delle  norme  sulla
disciplina  della  circolazione  stradale  approvato  con decreto del
Presidente  della  Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393, modificato
dall'art.  3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della
legge 14 agosto 1974, n. 394;
  Visto  l'art.  16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con
il  quale  e'  data  facolta'  al  Ministro  dei trasporti di emanare
decreti  di  modifica,  tra l'altro, degli articoli da 470 al 485 del
regolamento  per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420,
sostituiti  con  decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre
1976, n. 995 e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 202, di concerto con il Ministro della sanita';
  Visto  l'allegato  III  alla  prima  direttiva  del Consiglio delle
Comunita' europee del 4 dicembre 1980, n. 80/ 1263/CEE;
  Considerata la necessita' di provvedere ad adeguare la normativa in
materia di requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento,
la  conferma  e  la revisione delle patenti di guida a quella fissata
dalla suindicata direttiva comunitaria;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  470  del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1959, n. 420,
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   470   (Requisiti   generali   fisici,   psichici   per   il
conseguimento,  la conferma e la revisione della patente di guida). -
Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida
per   autoveicoli   o   motoveicoli   occorre   che  il  richiedente,
all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con
gli  accertamenti  specialistici  ritenuti  necessari, risulti essere
esente  da  malattie  fisiche  o  psichiche,  deficienze  organiche o
minorazioni   anatomiche   e/o   funzionali,   che  possano  comunque
pregiudicare  la  sicurezza  della  guida di quei determinati tipi di
veicoli ai quali la patente abilita.
  Il  richiedente,  sottoponendosi  agli  accertamenti,  e'  tenuto a
presentare  un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia di
cui   all'art.   25  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  con
l'indicazione dei precedenti morbosi di cui ai successivi commi.
  I  medici  di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nel
rilasciare  il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere in
particolare considerazione le affezioni morbose sotto elencate.
  La  constatazione obiettiva, corredata delle indagini cliniche e di
laboratorio ritenute indispensabili, consente al medico visitatore di
rilasciare  il  certificato  di  idoneita' quando egli ritenga che le
malattie  fisiche  o psichiche, le deficienze organiche o minorazioni
anatomiche e/o funzionali constatate, di cui ai successivi commi, non
possano  comunque  pregiudicare la sicurezza di quei determinati tipi
di veicoli ai quali la patente abilita.
  Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di
idoneita'  viene  demandato  alla competenza della commissione medica
locale  di cui all'art. 4, comma quarto della legge 18 marzo 1988, n.
111,  la  quale  indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale
effettuare  il successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o
la conferma o la revisione della patente di guida.

  1 - Affezioni cardio-vascolari.

  La  patente  di  guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai
candidati   o  conducenti  colpiti  da  un'affezione  cardiovascolare
ritenuta  incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi,
ovvero  quando  trattasi  di  affezioni  cardiovascolari  corrette da
apposite  protesi,  il  giudizio  di  idoneita' verra' espresso dalla
commissione  medica  locale.  La commissione medica locale terra' nel
debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di
veicoli delle categorie C, D, E.

2 - Diabete.

  La  patente  di guida non deve essere rilasciata, ne' confermata ai
candidati  o  conducenti  diabetici colpiti da complicazioni oculari,
nervose  o  cardiovascolari  o  da acidosi non compensata, di entita'
tale  da  pregiudicare  la  sicurezza  della  guida. A giudizio della
commissione  medica  locale  e  con  sua  espressa  certificazione, a
seguito  dell'esito  di  accertamenti  specialistici  eseguiti presso
strutture  pubbliche,  la  patente  di guida puo' essere rilasciata o
confermata  a  candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti
da  nessuna  delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la
cui   entita'  sia  tale  da  non  pregiudicare  la  sicurezza  della
circolazione.  La  patente  di guida delle categorie C, D, E non deve
essere  ne'  rilasciata  ne'  confermata  a  candidati  o  conducenti
diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.

  3 - Malattie endocrine.

  In caso di disturbi endrocrini gravi, diversi dal diabete, in forme
di entita' tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente
di  guida  non potra' essere rilasciata o confermata salvo il caso in
cui  la  possibilita'  di  rilascio  o  di conferma sia espressamente
certificata  da  parte  della  commissione  medica  locale che potra'
avvalersi   della   consulenza  di  un  sanitario  appartenente  alle
strutture pubbliche.

  4 - Malattie del sistema nervoso.

  La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' confermata a
candidati o conducenti colpiti da:
    a)  encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del
sistema  nervoso,  associate  ad  atrofia muscolare progressiva e/o a
disturbi miotonici;
    b) malattie del sistema nervoso periferico;
    c)   postumi  invalidanti  di  traumatismi  del  sistema  nervoso
centrale  o  periferico. A giudizio della commissione medica locale e
con  sua  espressa certificazione nei casi a), b) e c) sopracitati, a
seguito  dell'esito di visita specialistica eseguita presso strutture
pubbliche,   ove   ritenuta  necessaria,  puo'  essere  rilasciata  o
confermata  la  patente  di guida a condizione che dette malattie non
siano  in  stato  avanzato e che la funzione degli arti sia buona per
cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli
interessati  debbono mostrare di essere capaci di usare i comandi del
veicolo  appartenente  alla  categoria  per  la  quale si richiede il
rilascio  della  patente,  in  condizioni  di sicurezza. La validita'
della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma e
la revisione valgono le stesse modalita';
    d)  epilessia. La concessione di patente delle sole categorie A e
B  agli  epilettici e' consentita a soggetti che non presentino crisi
comiziali  da almeno due anni indipendentemente dall'effettuazione di
terapie  antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione
dovra'  essere  verificata dalla commissione medico locale sulla base
di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal
medico  di  fudicia  o  da  un  sanitario appartenente alle strutture
pubbliche. La validita' della patente non puo' essere superiore a due
anni.  Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita'. La
patente  di  guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata
ne'  confermata  ai  candidati  o  conducenti  in  atto affetti o che
abbiano sofferto in passato di epilessia.

    5 - Malattie psichiche.

  La  patente  di  guida  non deve essere rilasciata ne' confermata a
candidati o conducenti che siano o affetti da turbe psichiche in atto
dovute  a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul
sistema  nervoso  centrale  o periferico o colpiti da ritardo mentale
grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalita', quando
tali  condizioni  non siano compatibili con la sicurezza della guida,
salvo i casi che la commissione medica locale potra' valutare in modo
diverso,   avvalendosi,   se   del  caso,  della  consulenza  di  uno
specialista appartenente ad una specifica struttura pubblica.
  La  commissione medica locale terra' in quest'ultimo caso in debito
conto  i  rischi  o  i pericoli addizionali connessi con la guida dei
veicoli delle categorie C, D, E. La validita' della patente in questi
casi  non  puo'  essere  superiore  a  due anni. Per la conferma e la
revisione valgono le stesse modalita'.

  6 - Sostanze psicoattive.

  La  patente  di  guida  non  deve essere rilasciata o confermata ai
candidati  o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale
da  alcool,  stupefacenti  o  sostanze  psicotrope  ne' a persone che
comunque  consumino  abitualmente sostanze capaci di compromettere la
loro idoneita' a guidare senza pericoli.
  Nel  caso  in cui tale dipendenza sia passata e non piu' attuale la
commissione  medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il
rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di
idonei   accertamenti  clinici  e  di  laboratorio,  e  dopo  essersi
eventualmente   avvalsa   della   consulenza   di   uno   specialista
appartenente   ad  una  struttura  pubblica,  puo'  esprimere  parere
favorevole al rilascio o alla conferma.
  La commissione medica locale terra' in debito conto e valutera' con
estrema  severita'  i  rischi  addizionali  connessi  con la guida di
veicoli delle categorie C, D, E. La validita' della patente in questi
casi  non  puo'  essere  superiore  a  due anni. Per la conferma e la
revisione valgono le stesse modalita'.

  7 - Malattie del sangue.

  La  patente  di  guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai
candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il
caso   in   cui  la  possibilita'  di  rilascio  o  di  conferma  sia
espressamente certificata da parte della commissione medica locale la
quale potra' avvalersi del parere dei medici specialisti appartenenti
a strutture pubbliche.

8 - Malattie dell'apparato uro-genitale.

  La  patente  di  guida non deve essere rilasciata ne' confermata ai
candidati  o  conducenti  che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente  ai  candidati o conducenti per patenti delle categorie
A,  B, la patente di guida puo' essere rilasciata o confermata quando
l'insufficienza  renale  risulti  positivamente corretta a seguito di
trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve
essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della
patente  non  puo'  essere superiore a due anni. Per la conferma e la
revisione valgono le stesse modalita'".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  4 della legge n. 111/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  4. - 1. L'articolo 81 del testo unico delle norme
          sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
          393, modificato dall'articolo 3  della  legge  14  febbraio
          1974,  n. 62, e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1974,
          n. 394, e' sostituito dal seguente:
             'Art.  81 (Requisiti fisici e psichici per la patente di
          guida). - 1. Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere
          la  patente  di  guida chi sia affetto da malattia fisica o
          psichica, deficienza organica  o  minorazione  anatomica  o
          funzionale  che impedisca di condurre con sicurezza veicoli
          a motore.
             2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne
          per  i  casi  stabiliti  nel   comma   4,   e'   effettuato
          dall'ufficio  medico  legale dell'unita' sanitaria locale e
          territorialmente  competente  o  da  un  ispettore   medico
          dell'Ente  delle  ferrovie  dello  Stato  o  da  un  medico
          militare in servizio permanente effettivo o  da  un  medico
          responsabile  dei servizi di base del distretto sanitario o
          da un medico del ruolo  professionale  dei  sanitari  della
          polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del
          lavoro, tutti in attivita' di servizio.
             3.  L'accertamento  di  cui al comma 2 deve risultare da
          certificazione di data  non  anteriore  a  tre  mesi  dalla
          presentazione della domanda per sostenere l'esame.
             4.   L'accertamento  delle  condizioni  psico-fisiche  e
          psico-tecniche e' effettuato da commissioni mediche  locali
          costituite  in  ogni  provincia  presso le unita' sanitarie
          locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:
               a) dei mutilati e minorati fisici;
               b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed
          abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture  in
          servizio da piazza, autocarri, di peso complessivo, a pieno
          carico,   superiore   a    3,5    tonnellate,    autotreni,
          autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il
          cui peso complessivo, a pieno carico, non sia  superiore  a
          20 tonnellate, macchine operatrici:
               c)   dei   titolari   di  patente  per  la  guida  dei
          motoveicoli o degli autoveicoli di  cui  al  settimo  comma
          dell'articolo 80;
               d)  di  coloro  per  i  quali  e'  fatta richiesta dal
          prefetto o dall'ufficio  provinciale  della  motorizzazione
          civile e dei trasporti in concessione.
             5.  Avvverso  il  giudizio  delle  commissioni di cui al
          comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al  Ministro
          dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli
          organi sanitari periferici dell'Ente delle  ferrovie  dello
          Stato,  fino a che non sara' diversamente disposto ai sensi
          del sesto comma dell'articolo  24  della  legge  17  maggio
          1985, n. 210.
             6.  Di  tale  parere il Ministro dei trasporti si avvale
          anche in sede di decisione del ricorso  avverso  la  revoca
          della  patente  di  guida  disposta  dal  prefetto ai sensi
          dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1).
             7.  Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti
          di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
          avvale  della  collaborazione  di  medici  appartenenti  ai
          servizi territoriali della riabilitazione.
             8.  Con  decreto  del Ministro dei trasporti di concerto
          con il Ministro della sanita', sono stabiliti:
               a)   i  requisiti  psico-fisici  e  psico-tecnici  per
          conseguire e confermare le patenti di guida;
               b)   le   modalita'  di  rilascio  ed  i  modelli  dei
          certificati medici;
               c)  la  composizione  e  le modalita' di funzionamento
          delle commissioni mediche di cui al comma  4,  delle  quali
          dovra'   far   parte  un  medico  appartenente  ai  servizi
          territoriali   della   riabilitazione,   qualora    vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera a) del citato comma 4  nonche',  sempre  in  questa
          ipotesi,  un ingegnere appartenente al ruolo della carriera
          direttiva   tecnica   della   Direzione   generale    della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione con
          altresi' l'intervento, ove richiesto  dall'interessato,  di
          un medico di sua fiducia.
             9.  Il  decreto  di  cui  al  comma  8 e' emanato previo
          parere, per gli aspetti relativi ai portatori di  handicap,
          di  un  apposito comitato tecnico istituito con decreto del
          Ministro dei trasporti, di concerto con il  Ministro  della
          sanita'.  Il  comitato  ha anche il compito di fornire alle
          commissioni  mediche  locali  informazioni   sul   continuo
          progresso  tecnico  scientifico che ha riflessi sulla guida
          di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap'.
             2.  In attesa della adozione dei decreti di cui al comma
          2 dell'articolo 16 della presente legge, restano  ferme  le
          disposizioni    attuative    di    cui   all'ultimo   comma
          dell'articolo  81  del  testo  unico  delle   norme   sulla
          disciplina   della  circolazione  stradale,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.
          393,   come  modificato  dall'articolo  3  della  legge  14
          febbraio 1974, n. 62".
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 111/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  16. - 1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle
          norme  sulla  disciplina   della   circolazione   stradale,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15
          giugno 1959, n. 393, e' inserito il seguente articolo:
             'Art.  99-bis (Adeguamento della normativa sulle patenti
          di guida alle norme internazionali). - 1. Il  Ministro  dei
          trasporti,  di  concerto con il Ministro dell'interno, puo'
          disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I  alla  prima
          direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  del 4
          dicembre 1980, n. 80/1263/CEE,  l'eliminazione  della  foto
          dalla  patente, nonche' l'adozione di un modello di patente
          idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati
          in esso inseriti.
             2.  In  caso  di eliminazione della foto la patente deve
          essere  accompagnata,  durante  la  guida,  da  un   valido
          documento di identita' personale'.
             2.  Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adeguare
          alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive
          comunitarie  e  agli accordi internazionali in materia, con
          propri decreti, gli articoli da 470 a 507  del  regolamento
          per   l'esecuzione   del  testo  unico  delle  norme  sulla
          disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato   con
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.
          420, di concerto con il  Ministro  della  sanita'  per  gli
          articoli da 470 a 485. In tali decreti si avra' particolare
          riguardo alle  esigenze  di  facilitare  la  mobilita'  dei
          portatori  di  handicap,  tenendo  conto in particolare che
          l'efficienza alla guida deve essere valutata con  l'uso  di
          eventuali  apparecchi  di  protesi,  ausili  ed adattamenti
          tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere
          comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione
          dei decreti si dovra' altresi' tener conto  degli  elementi
          forniti   dal   comitato   tecnico   di   cui  al  comma  9
          dell'articolo  81  del  testo  unico  delle   norme   sulla
          circolazione   stradale   come   sostituito   dal  comma  1
          dell'articolo 4 della presente legge.
             3.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, il Ministro dei trasporti emana  i  decreti
          relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con
          il Ministro della sanita',  dell'allegato  III  alla  prima
          direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  del 4
          dicembre 1980, n. 80/1263/CEE.
             4. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di
          cui al comma 2 e' abrogato".
             -  Il  testo  dell'allegato III alla prima direttiva del
          Consiglio CEE n. 80/1263/CEE e' il seguente:
 
 
                "NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA'
                          FISICA E PSICHICA
 
          DEFINIZIONI
             1.  Ai  fini  del  presente  allegato,  i documenti sono
          classificati in due gruppi:
          1.1. Gruppo 1: Conducenti di veicoli delle categorie A e B;
          1.2. Gruppo 2: Conducenti di veicoli delle categorie C, D e
          E.
             2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di
          una patente di  guida  sono  classificati  nel  gruppo  cui
          apparterranno  quando  il permesso sara' stato rilasciato o
          rinnovato.
 
          ESAMI MEDICI
 
             3.  Gruppo  1: I candidati devono essere sottoposti a un
          esame medico se, durante  l'espletamento  delle  formalita'
          richieste  o  durante  le  prove  cui si debbono sottoporre
          prima di ottenere la patente, risulta che sono  colpiti  da
          una  o  piu'  delle  incapacita'  menzionate  nel  presente
          allegato in merito a tale gruppo.
             4.  Gruppo  2: I candidati devono essere sottoposti a un
          esame medico prima del rilascio iniziale della  patente  e,
          successivamente,  i conducenti devono sottoporsi agli esami
          periodici  che  fossero   prescritti   dalla   legislazione
          nazionale.
 
          Capacita' visiva.
 
             5.  Tutti  i  candidati  alla  patente  di  guida devono
          sottoporsi  ad  un   esame   affidato   ad   un   personale
          adeguatamente  formato.  Nei  casi dubbi, il candidato deve
          essere  esaminato  da  una  autorita'  medica   competente.
          Durante  l'esame  della  vista,  l'attenzione dovra' essere
          rivolta sulla acutezza  visiva,  sul  campo  visivo,  sulla
          visione  notturna,  sulle malattie progressive degli occhi,
          ecc. Qualora l'autorita' preposta al rilascio delle patenti
          riconosca  la necessita' di portare lenti correttive per la
          guida, tale fatto deve risultare dalla patente di guida.
             6.  Gruppo  1:  I conducenti di questo gruppo dovrebbero
          sottoporsi ad un esame della vista non oltre l'eta'  di  70
          anni   e   preferibilmente   prima,  e  successivamente  ad
          intervalli appropriati. Se, dopo  correzione,  candidati  o
          conducenti  di  40  anni o piu' hanno una vista inferiore a
          quella normale,  pur  soddisfacendo  le  condizioni  minime
          indicate  nei  punti  6.1 e 6.2, dovra' essere ricercata la
          causa della diminuzione della vista prima del rilascio  del
          rinnovo  della  patente.  Qualora  si  scopra o si sospetti
          l'esistenza  di  una  malattia  degli  occhi,   gli   esami
          periodici dovrebero essere frequenti.
             6.1.  I candidati al rilascio o al rinnovo della patente
          di guida devono possedere un'acutezza visiva, se  del  caso
          con  lenti  correttive,  di almeno 0,4 e preferibilmente di
          valore superiore a tale cifra per l'occhio piu' sano, o  di
          almeno  0,5  per  ambedue gli occhi, e di valore constatato
          durante un esame medico di almeno  0,2  per  l'occhio  meno
          sano.  La  patente  di guida non deve essere ne' rilasciata
          ne' rinnovata se dall'esame medico risulta che la vista del
          candidato o del conducente e' diminuita di piu' di 20 gradi
          nella  parte  temporale  del  suo   campo   visivo   o   se
          l'interessato  e'  colpito  da  diplopia o da un difetto di
          vista binoculare.
             6.2. I candidati o i conducenti che vedono con un occhio
          solo possono ottenere la patente di guida o il suo  rinnovo
          a  condizione che un'autorita' medica competente certifichi
          che tale condizione di vista monoculare esiste da un  tempo
          abbastanza lungo perche' l'interessato vi si sia adattato e
          l'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, sia di
          almeno   0,8.   Tali   persone   non  devono  avere  alcuna
          limitazione del campo visivo per questo occhio.
             7. Gruppo 2: I candidati e i conducenti di questo gruppo
          devono  sottoporsi  ad  un  esame  della  vista   allorche'
          presentano  la  domanda  per  il  rilascio della patente di
          guida e, preferibilmente, periodicamente in seguito.  Se  i
          candidati  o conducenti di eta' pari a 40 o piu' anni hanno
          una  vista  corretta  inferiore  a   quella   normale   pur
          soddisfacendo le condizioni minime di cui al punto 7.1., si
          dovra' cercare la causa della diminuzione della vista prima
          del rilascio o del rinnovo della patente.
             7.1.  I candidati al rilascio o al rinnovo della patente
          devono  avere  una   vista   binoculare   accompagnata   da
          un'acutezza  visiva,  se  del caso con lenti correttive, di
          almeno 0,75 per l'occhio piu' sano  o  di  almeno  0,5  per
          l'occhio   meno   sano.  Se  l'interessato  utilizza  lenti
          correttive, la vista non corretta non deve essere inferiore
          a 0,1 e la correzione deve essere ben tollerata. La patente
          di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata se il
          candidato  o  il conducente ha un campo visivo ridotto o se
          e' colpito da diplopia o ha una vista binoculare difettosa.
             7.2.  L'uso  di lenti a contatto da parte dei conducenti
          di tale gruppo puo' essere autorizzato su parere favorevole
          di un'autorita' medica competente.
 
          Udito.
 
             8.  La  patente  di guida non deve essere ne' rilasciata
          ne' rinnovata ad un candidato o conducente del gruppo 2  se
          il  suo  udito  e'  tanto difettoso da creargli difficolta'
          nell'esercizio dei suoi compiti.
 
          Stato generale ed incapacita' fisiche.
 
             9.  Gruppo  1:  La  patente  di  guida  senza condizioni
          restrittive non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata ai
          candidati  o  conducenti  fisicamente  minorati finche' non
          abbiano sostenuto un esame  di  guida  che  provi  la  loro
          capacita'  a  guidare  un  veicolo provvisto dei comandi di
          tipo normale.
             9.1.  Possono  essere  rilasciate o rinnovate patenti di
          guida con condizioni restrittive ai candidati o  conducenti
          fisicamente  minorati  se  i  veicoli  da essi guidati sono
          adattati  alla  necessita'  della   loro   condizione.   Le
          restrizioni   riportate   sulla  patente  di  guida  devono
          precisare quale  tipo  di  adattamento  sia  richiesto  sul
          veicolo.
             9.2.  In  caso di dubbio, il candidato dovra' sottoporsi
          ad una prova pratica che consentira' di verificare  le  sue
          attitudini  previo esame medico di un'autorita' competente,
          e potra' essere allora rilasciata, se del caso, una patente
          di  validita'  limitata in modo da consentire di seguire il
          caso. La valutazione delle incapacita' fisiche deve basarsi
          essenzialmente  su considerazioni meccaniche che consentano
          di determinare se l'incapacita' constatata rischia,  in  un
          periodo  di  tempo  prolungato,  di  impedire  una  manovra
          efficace e rapida e di  disturbare  l'uso  dei  comandi  in
          tutte le circostanze, in particolare in caso di urgenza.
             10.  Gruppo  2:  La patente di guida non deve essere ne'
          rilasciata ne' rinnovata ai candidati o conducenti  colpiti
          da  un'incapacita' che rischi di impedire la guida corretta
          e senza pericoli di un veicolo.
             10.1.  L'esame  medico  dei  candidati o conducenti deve
          riguardare  l'insieme  dei  movimenti  del  corpo  -  forza
          muscolare,  controllo  e  coordinazione - in particolre per
          gli arti superiori e inferiori.
             10.2. Qualora, posteriormente al rilascio della patente,
          sopravvenga un'incapacita' che rischi di impedire la  guida
          corretta e senza pericoli di un veicolo, il conducente deve
          interrompere la sua attivita'  e  sottoporsi  ad  un  esame
          effettuato da un'autorita' medica competente.
 
          Affezioni cardiovascolari.
 
             11.  La  patente  di guida non deve essere ne' rilsciata
          ne'  rinnovata  ai  candidati  o  conducenti   colpiti   da
          un'affezione  cardiovascolare  salvo  in cui la domanda sia
          appoggiata da un parere di un medico autorizzato.
             12.  Per  quanto riguarda i candidati o i conducenti del
          gruppo 2 l'autorita' medica  competente  terra'  in  debito
          conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida
          dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
 
          Disturbi endocrini.
 
             13.  In  caso  di  disturbi  endocrini gravi diversi dal
          diabete, la legislazione degli Stati membri deve  contenere
          disposizioni  appropriate  concernenti  il  rilascio  o  il
          rinovo delle patenti di guida.
             14.  Gruppo  1:  La patente di guida non deve essere ne'
          rilasciata  ne'  rinnovata  ai   candidati   o   conducenti
          diabetici  colpiti  da  complicazioni  oculari,  nervose  o
          cardiovascolari o da acidosi non compensata.
             14.1.  La  patente  di  guida  puo'  essere rilasciata o
          rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti
          diabetici   che   non   siano   colpiti  da  nessuna  delle
          complicazioni menzionate nel punto 14, a condizione che  si
          trovino sotto controllo medico.
             15.  Gruppo  2:  La patente di guida non deve essere ne'
          rilasciata  ne'  rinnovata  ai   candidati   o   conducenti
          diabetici   che  abbiano  bisogno  di  un  trattamento  con
          insulina.
 
          Malattie del sistema nervoso.
 
             16.  La  patente di guida non deve essere ne' rilasciata
          ne' rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da:
               a)  encefalite,  sclerosi a placche, miastenia grave o
          malattie ereditarie del sistema nervoso, associata  ad  una
          atrofia   muscolare  progressiva  e  a  disturbi  miotonici
          congeniti;
               b) malattie del sistema nervoso periferico;
               c)   traumatismi   del   sistema  nervoso  centrale  o
          periferico salvo nel caso in cui la domanda sia  appoggiata
          da  un  parere  medico  autorizzato e gli interessati siano
          capaci di usare i comandi di un veicolo  in  condizioni  di
          sicurezza e di rispettare le norme del traffico.
             Tali casi devono essere riesaminati periodicamente.
             17.  Gruppo  1:  La patente di guida non deve essere ne'
          rilasciata   ne'   rinnovata   ai   candidati    conducenti
          epilettici.  La  legislazione nazionale puo' prevedere che,
          con parere medico autorizzato, possa essere  rilasciata  la
          patente  ad  una persona che abbia sofferto di epilessia in
          passato ma non abbia piu' avuto crisi da molto  tempo  (per
          esempio, due anni).
             17.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
          ne' rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da malattie
          cerebrovascolari  salvo  nel  caso  in  cui  la domanda sia
          appoggiata da un parere medico autorizzato e  a  condizione
          che i comandi del veicolo siano adattati o modificati nella
          misura  necessaria  o  che  venga  utilizzato  un   veicolo
          adeguato  di  tipo  speciale.  La durata di validita' delle
          patenti di guida cosi' rilasciate o rinnovate  deve  essere
          limitata conformemente ad un parere medico autorizzato.
             17.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata
          ne' rinnovata ai candidati  o  conducenti  colpiti  da  una
          lesione   del  midollo  spinale  che  abbia  provocato  una
          paraplegia, a meno che il  veicolo  non  sia  provvisto  di
          comandi speciali.
             18.  Gruppo  2:  La patente di guida non deve essere ne'
          rilasciata ne' rinnovata ai candidati o conducenti  colpiti
          o  che  abbiano  sofferto  in  passato di epilessia, di una
          malattia cerebrovascolare o  di  una  lesione  del  midollo
          spinale che abbia provocato una paraplegia.
 
          Turbe psichiche.
 
             19.  La  patente di guida non deve essere ne' rilasciata
          ne' rinnovata ai candidati o conducenti:
               a)  colpiti  da  turbe-psichiche  dovute  a  malattie,
          traumatismi o operazioni del sistema nervoso centrale;
               b) colpiti da ritardo mentale grave;
               c)  che  soffrono  di  psicosi che abbia provocato tra
          l'altro una paralisi generale;
               d)  che  soffrono  di  turbe neuropsichiche o di turbe
          della personalita', salvo nel caso in cui  la  domanda  sia
          appoggiata da un parere medico autorizzato.
             20.  Per  quanto  riguarda  i candidati o conducenti del
          gruppo 2, l'autorita' medica competente  terra'  in  debito
          conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida
          dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
 
          Alcole.
 
             21.  La  patente di guida non deve essere ne' rilasciata
          ne'  rinnovata  ai  candidati  o   conducenti   alcolizzati
          cronici.  Se  la  domanda e' appoggiata da un parere medico
          autorizzato, la patente di guida puo' essere  rilasciata  o
          rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti
          che siano stati alcolizzati cronici in passato. Questi casi
          devono essere riesaminati periodicamente.
             22.  Per  quanto  riguarda  i candidati o conducenti del
          gruppo 2, l'autorita' medica competente  terra'  in  debito
          conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida
          dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
 
           Droghe e medicinali.
 
             23. Abuso di droghe: La patente di guida non deve essere
          ne' rilasciata ne' rinnovata ai candidati o conducenti  che
          si trovino in stato di dipendenza nei confronti di sostanze
          psicotrope.
             24.  Droghe  o  medicinali  consumati  regolarmente:  La
          patente  di  guida  non  deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
          rinnovata   ai   candidati   o   conducenti  che  consumano
          regolarmente droghe farmceutiche  o  medicinali  capaci  di
          compromettere  la  loro  idoneita' a guidare senza pericoli
          salvo nel caso in cui  la  domanda  sia  appoggiata  da  un
          parere medico autorizzato.
             24.1.  Per  quanto riguarda i candidati o conducenti del
          gruppo 2, l'autorita' medica competente  terra'  in  debito
          conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida
          dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
 
          Malattie del sangue.
 
             25.  La  patente di guida non deve essere ne' rilasciata
          ne' rinnovata ai candidati o conducenti  colpiti  da  gravi
          malattie  del  sangue  salvo nel caso in cui la domanda sia
          appoggiata da un parere medico autorizzato.
 
          Malattie dell'apparato urogenitale.
 
             26.  La  patente di guida non deve essere ne' rilasciata
          ne' rinnovata ai candidati o conducenti che soffrono di una
          deficienza renale grave.
 
          RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA.
 
             27.   La   legislazione   nazionale  dovra'  contemplare
          disposizioni che  prevedano  il  ritiro  della  patente  di
          guida,  con parere medico autorizzato, qualora le autorita'
          competenti vengano a conoscenza del fatto che lo  stato  di
          salute  del titolare e' tale che sarebbe stata rifiutata la
          domanda per l'ottenimento della patente di guida o  per  il
          suo rinnovo".