Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5395 del 6 giugno 1988, esecutiva ai sensi di legge, alla Santafiora S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte S. Savino, localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo, e' stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata "Santafiora" in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacita' di 500 ml, 100 cl, 150 cl, 200 cl, nei tipi come sgorga dalla sorgente, leggermente addizionata ed addizionata di anidride carbonica, di cui alle delibere della giunta regionale Toscana, n. 248 del 19 gennaio 1987 e n. 4112 del 22 aprile 1987. Per il confezionamento di tale acqua minerale e' consentito l'uso del materiale PET "Melinar B 90" prodotto dalla Imperial Chemical Industries (Italia) S.p.a., Milano, del PET "M 81 E" prodotto dalla Hoechst Italia S.p.a., Milano, del PET "Vivypak" prodotto dalla Montefibre S.p.a., Milano, nonche' del materiale PET "Lighter" prodotto dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera). Sono state confermate le prescrizioni di cui al punto 3) della delibera giunta regionale Toscana n. 4112 del 22 aprile 1987 nonche' quelle di cui al punto 5) della delibera giunta regionale Toscana n. 248 del 19 gennaio 1987; la Santafiora S.r.l. e' inoltre stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale "Santafiora" in bottiglie prodotte, partendo dal materiale PET "Vivypak" della Montefibre S.p.a, Milano, dalla Plastic BG S.p.a., Anagni (Frosinone), che contrassegnera' le preforme e le bottiglie marchiandole con specifico simbolo e numeri. La Santafiora S.r.l. e' stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale "Santafiora" nei tipi come sgorga dalla sorgente, leggermente addizionata ed addizionata di anidride carbonica in bottiglie della capacita' di 500 ml, 100 cl, 150 cl, 200 cl prodotte, partendo dal materiale PET "Lighter", dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a., Anagni, (Frosinone), che saranno contrassegnate dalle societa' medesime marchiandole con specifici simboli. Tali contenitori di PET saranno chiusi con capsula a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori autorizzati con delibera della giunta regionale toscana n. 6679 del 14 luglio 1986; i contenitori medesimi non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 5395 del 6 giugno 1988 e' stata concessa alla societa' richiedente fino al 5 agosto 1989 ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa e' subordinata all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio: la Santafiora S.r.l. dovra' presentare con frequenza trimestale a partire dal 6 agosto 1988, certificati di analisi effettuate per la determinazione di: a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacita' e per ciascuno dei materiali autorizzati ed utilizzati, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti; b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacita' e per ciascuno dei materiali PET autorizzati ed utilizzati, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi, per i contenitori di PET "Lighter" dovra' essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziche' quella del dimetiltereftalato; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della societa' richiedente alla quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle UU.SS.LL. toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti. L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 5395 del 6 giugno 1988 potra' essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute, nonche' quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia. Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5396 del 6 giugno 1988, esecutiva ai sensi di legge, alla Santafiora S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte S. Savino, localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo, e' stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata "Perla" in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacita' di 500 ml, 100 cl, 150 cl, 200 cl, nei tipi come sgorga dalla sorgente, leggermente addizionata ed addizionata di anidride carbonica, di cui alle delibere della giunta regionale Toscana, n. 249 del 19 gennaio 1987 e n. 4111 del 22 aprile 1987. Per il confezionamento di tale acqua minerale e' consentito l'uso del materialel PET "Melinar B 90" prodotto dalla Imperial Chemical Industries (Italia) S.p.a., Milano, del PET "M 81 E" prodotto dalla Hoechst Italia S.p.a., Milano, del PET "Vivypak" prodotto dalla Montefibre S.p.a., Milano, nonche' del materiale PET "Lighter" prodotto dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera). Sono state confermate le prescrizioni di cui al punto 3) della delibera giunta regionale Toscana n. 4111 del 22 aprile 1987 nonche' quelle di cui al punto 5) della delibera giunta regionale Toscana n. 249 del 19 gennaio 1987; la Santafiora S.r.l. e' inoltre stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale "Perla" in bottiglie prodotte, partendo dal materiale PET "Vivypak" della Montefibre S.p.a, Milano, dalla Plastic BG S.p.a., Anagni (Frosinone), che contrassegnera' le preforme e le bottiglie marchiandole con specifico simbolo e numeri. La Sanfafiora S.r.l. e' stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale "Perla" nei tipi come sgorga dalla sorgente, leggermente addizionata ed addizionata di anidride carbonica in bottiglie della capacita' di 500 ml, 100 cl, 150 cl, 200 cl prodotte, partendo dal materiale PET "Lighter", dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a., Anagni, (Frosinone), che saranno contrassegnate dalle societa' medesime marchiandole con specifici simboli. Tali contenitori di PET saranno chiusi con capsula a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori autorizzati con delibera della giunta regionale Toscana n. 6680 del 14 luglio 1986; i contenitori medesimi non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 5396 del 6 giugno 1988 e' stata concessa alla societa' richiedente fino al 5 agosto 1989 ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa e' subordinata all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio: la Santafiora S.r.l. dovra' presentare con frequenza trimestale a partire dal 6 agosto 1988, certificati di analisi effettuate per la determinazione di: a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacita' e per ciascuno dei materiali autorizzati ed utilizzati, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti; b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacita' e per ciascuno dei materiali PET autorizzati ed utilizzati, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i contenitori di PET "Lighter" dovra' essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziche' quella del dimetiltereftalato; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della societa' richiedente alla quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle UU.SS.LL. toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti. L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 5396 del 6 giugno 1988 potra' essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute, nonche' quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia. Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5101 del 30 maggio 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Reali Flaminio e Figli S.p.a., con sede e stabilimento di produzione in Calci, via delle Sorgenti, 36, provincia di Pisa, e' stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale "Corona" e ad aggiornare sulle etichette stesse l'analisi chimica e chimico-fisica. Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla presente deliberazione della quale gli allegati stessi sono parte integrante ed i recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale "Corona" della capacita' di 190 cl, 90 cl, 45 cl, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5102 del 30 maggio 1988, la S.E.A.M. S.r.l. (Societa' elbana acque minerali), con sede in Firenze, piazza della Liberta', 16, e stabilimento di produzione in comune di Marciana - Isola d'Elba, provincia di Livorno, e' stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata "Fonte Napoleone", ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1 febbraio 1983 nonche' ad aggiornare sulle etichette stesse l'analisi chimico-fisica. Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 5102 del 30 maggio 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i contenitori di vetro dell'acqua minerale naturale "Fonte Napoleone", della capacita' di 920 ml, 460 ml, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana, n. 5113 del 30 maggio 1988, esecutiva ai sensi di legge, la sorgente Verna S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Chiusi della Verna, provincia di Arezzo, e' stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata "Verna" e ad aggiornare l'analisi chimica riportata sulle etichette medesime. Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla predetta delibera n. 5113 del 30 maggio 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, tenuto conto che agli esemplari stessi devono essere apportate le seguenti correzioni: l'indicazione Sorgente Verna S.r.l. titolare dell'autorizzazione, deve essere riportata sulle etichette con caratteri di altezza e larghezza conformi alle disposizioni di cui all'art. 1.8 del decreto ministeriale 1 febbraio 1983. I contenitori di vetro dell'acqua minerale "Verna", per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, nonche' i contenitori di PVC dell'acqua minerale "Verna" per il tipo come sgorga dalla sorgente, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.