IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988; Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale; Considerato che alla luce dell'attuale tendenza del mercato, e' possibile emettere titoli in dollari a tasso di interesse fisso e, contestualmente, sostituire il tasso fisso con un tasso variabile, anche in altre valute, ottenendo condizioni piu' favorevoli di quelle normalmente praticate in un prestito contratto direttamente a tasso variabile; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 9 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadenza nel luglio 1989.